Salve!
Poiché si parla e si discute (in varie discussioni) dei finanziamenti relativi all'acquisto terreni, nonché per evitare confusione, creo questa nuova discussione (esclusivamente ed interamente) dedicata all'Intervento Fondiario operato dall'ISMEA.
Cominciamo?.... Via!
Non sono previste scadenze per la presentazione della domanda, la cui istruttoria è svolta in stretta collaborazione con la Regione in cui ricadono i terreni oggetto d'intervento.
Non vengono stilate graduatorie di finanziamento, quindi, tutte le richieste risultate eleggibili vengono finanziate (nei limiti dei fondi disponibili).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per la richiesta dell'intervento Ismea sia soggetti singoli, siasocietà.
Persone fisiche
1. Coltivatori diretti, che non hanno ancora compiuto 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto;
2. Imprenditori Agricoli Professionali, che non hanno ancora compiuto 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto;
3. Giovani, che non hanno ancora compiuti 40 anni al momento della presentazione della domanda, in possesso delle capacità professionali, che intendono acquisire la qualifica di IAP entro 24 mesi dall'acquisto del fondo e che si obbligano ad iscriversi nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale entro i successivi 12 mesi dall'acquisto.
Società agricole
Le società che possono accedere all'intervento Ismea devono necessariamente avere quale oggetto socialel'esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 del codice civile) e la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di società agricola; inoltre, il 50% dei soci deve avere età inferiore ai 50 anni.
In particolare risultano eleggibili le società agricole che presentano i seguenti requisiti:
1. In caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale). Per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
2. In caso di società di capitale, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale);
3. In caso di società cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale).
CRITERI DI ESCLUSIONE
Non sono ritenuti ammissibili le richieste di intervento effettuate:
1. tra genitori e figli;
2. tra coniugi;
3. tra affini entro il primo grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione del caso in cui l'acquirente risulti in regime patrimoniale di separazione di beni da oltre due anni e che il coniuge svolga attività autonoma ed in altri settori non agricoli;
4. tra soggetti giuridici e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice/acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente descritti, con la parte acquirente/venditrice;
5. se il soggetto offerente/richiedente risulti socio della società offerente/richiedente;
Altri casi particolari ritenuti non ammissibili:
1. l'iniziativa ha per oggetto terreni già acquistati da Ismea nei precedenti 15 anni o per i quali ancora non è stato effettuato il pagamento dell'intero prezzo;
2. l'iniziativa ha per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di due anni;
3. sui terreni offerti risulta trascritto un pignoramento o una iscrizione pregiudizievole.
Inoltre è condizione essenziale che le strutture e gli impianti presenti sui terreni offerti siano realizzati con le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
In ogni caso, sono escluse dall'intervento le operazioni che hanno per oggetto terreni la cui valutazione da parte della Commissione tecnica sia inferiore ad euro 150.000,00 (ad eccezione delle iniziative di ampliamento proposte da soggetti che presentino un adeguato preposseduto/precondotto).
LIMITI DI INVESTIMENTO
Il volume finanziario massimo per gli interventi è di euro 750.000,00 per le iniziative proposte da soggetti singoli (persone fisiche) e di euro 2.000.000,00 per le iniziative proposte da società agricole.
Per le società costituite da unico socio si applica il massimale di investimento previsto per i soggetti singoli (euro 750.000,00).
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo e delle spese di rogito.
Il rimborso del finanziamento agevolato (a tasso fisso) avviene tramite rate annuali, costanti e posticipate. Il tasso di interesse agevolato viene stabilito in base al tasso di riferimento stabilito per gli aiuti di stato dalla Commissione UE e sulla base della durata del finanziamento prescelta dal soggetto beneficiario. In particolare l'assegnatario può scegliere:
1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
2. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
3. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
4. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.
Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
VINCOLI ED OBBLIGHI
I terreni acquistati attraverso il finanziamento agevolato dell'Ismea sono gravati dal patto di riservato dominio in favore dell'Istituto (il beneficiario acquisirà la piena proprietà del bene solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di acquisto) e dal vincolo di indivisibilità per la durata di quindici anni. Inoltre, in base alla normativa in materia di proprietà coltivatrice, i soggetti beneficiari non possono cessare volontariamente dal coltivare/condurre direttamente il fondo compravenduto nei cinque anni successivi all'assegnazione.
Tutto chiaro?
Saluti.
Poiché si parla e si discute (in varie discussioni) dei finanziamenti relativi all'acquisto terreni, nonché per evitare confusione, creo questa nuova discussione (esclusivamente ed interamente) dedicata all'Intervento Fondiario operato dall'ISMEA.
Cominciamo?.... Via!
Intervento Fondiario ISMEA
Non sono previste scadenze per la presentazione della domanda, la cui istruttoria è svolta in stretta collaborazione con la Regione in cui ricadono i terreni oggetto d'intervento.
Non vengono stilate graduatorie di finanziamento, quindi, tutte le richieste risultate eleggibili vengono finanziate (nei limiti dei fondi disponibili).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per la richiesta dell'intervento Ismea sia soggetti singoli, siasocietà.
Persone fisiche
1. Coltivatori diretti, che non hanno ancora compiuto 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto;
2. Imprenditori Agricoli Professionali, che non hanno ancora compiuto 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto;
3. Giovani, che non hanno ancora compiuti 40 anni al momento della presentazione della domanda, in possesso delle capacità professionali, che intendono acquisire la qualifica di IAP entro 24 mesi dall'acquisto del fondo e che si obbligano ad iscriversi nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale entro i successivi 12 mesi dall'acquisto.
Società agricole
Le società che possono accedere all'intervento Ismea devono necessariamente avere quale oggetto socialel'esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 del codice civile) e la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di società agricola; inoltre, il 50% dei soci deve avere età inferiore ai 50 anni.
In particolare risultano eleggibili le società agricole che presentano i seguenti requisiti:
1. In caso di società di persone, almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale). Per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
2. In caso di società di capitale, almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale);
3. In caso di società cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio, deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Imprenditore agricolo professionale (iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale).
CRITERI DI ESCLUSIONE
Non sono ritenuti ammissibili le richieste di intervento effettuate:
1. tra genitori e figli;
2. tra coniugi;
3. tra affini entro il primo grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione del caso in cui l'acquirente risulti in regime patrimoniale di separazione di beni da oltre due anni e che il coniuge svolga attività autonoma ed in altri settori non agricoli;
4. tra soggetti giuridici e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice/acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente descritti, con la parte acquirente/venditrice;
5. se il soggetto offerente/richiedente risulti socio della società offerente/richiedente;
Altri casi particolari ritenuti non ammissibili:
1. l'iniziativa ha per oggetto terreni già acquistati da Ismea nei precedenti 15 anni o per i quali ancora non è stato effettuato il pagamento dell'intero prezzo;
2. l'iniziativa ha per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di due anni;
3. sui terreni offerti risulta trascritto un pignoramento o una iscrizione pregiudizievole.
Inoltre è condizione essenziale che le strutture e gli impianti presenti sui terreni offerti siano realizzati con le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
In ogni caso, sono escluse dall'intervento le operazioni che hanno per oggetto terreni la cui valutazione da parte della Commissione tecnica sia inferiore ad euro 150.000,00 (ad eccezione delle iniziative di ampliamento proposte da soggetti che presentino un adeguato preposseduto/precondotto).
LIMITI DI INVESTIMENTO
Il volume finanziario massimo per gli interventi è di euro 750.000,00 per le iniziative proposte da soggetti singoli (persone fisiche) e di euro 2.000.000,00 per le iniziative proposte da società agricole.
Per le società costituite da unico socio si applica il massimale di investimento previsto per i soggetti singoli (euro 750.000,00).
AGEVOLAZIONI PREVISTE
Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo e delle spese di rogito.
Il rimborso del finanziamento agevolato (a tasso fisso) avviene tramite rate annuali, costanti e posticipate. Il tasso di interesse agevolato viene stabilito in base al tasso di riferimento stabilito per gli aiuti di stato dalla Commissione UE e sulla base della durata del finanziamento prescelta dal soggetto beneficiario. In particolare l'assegnatario può scegliere:
1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;
2. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;
3. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;
4. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.
Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro 150.000,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%.
VINCOLI ED OBBLIGHI
I terreni acquistati attraverso il finanziamento agevolato dell'Ismea sono gravati dal patto di riservato dominio in favore dell'Istituto (il beneficiario acquisirà la piena proprietà del bene solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di acquisto) e dal vincolo di indivisibilità per la durata di quindici anni. Inoltre, in base alla normativa in materia di proprietà coltivatrice, i soggetti beneficiari non possono cessare volontariamente dal coltivare/condurre direttamente il fondo compravenduto nei cinque anni successivi all'assegnazione.
Tutto chiaro?
Saluti.
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