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Rimorchio (targa "ripetitiva")

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  • Rimorchio (targa "ripetitiva")

    Stamattina parlando con un concessionario mi ha detto che la targa ripetitiva dalla motrice al rimorchio sotto i 15 Qt (legge del 97 mi sembra) è stata annullata. quindi chi ce l'ha già se la tiene (cara)... chi non ce l'ha... deve per forza prendere un rimorchio omologato... qualcuno sa i chiarimenti del caso?

    visto che sono alla ricerca di un trattorino omologato (lampeggiante, luci, rollbar, cintura ecc)... il rimorchio non omologato (autocostruito) ce l'ho e pensavo bastasse trainare quello (monoasse sotto i 15 qt) duplicando l'impianto luci... ma sembra non possa utilizzarlo... quindi... mi fermo un attimo... a ragionare... che pall...
    Ultima modifica di mais73; 04/04/2013, 09:25.

  • #2
    La targa "ripetitiva" o ripetitrice come da giusta definizione non riguarda certo il rimorchio ma è legata al trattore, ovvero RIPETE la targa del trattore.
    Tu sicuramente stai parlando della targa vera e propria del rimorchio. Ti invito a leggere la discussione esistente partendo da qua
    ACTROS
    "CB COMINO"

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    • #3
      Tutti i rimorchi agricoli - macchina agricola trainata , vale dire sia quelli sopra che sotto 15 q.li, devono essere muniti nella loro parte posteriore, della targa ripetitrice su cui è riportato lo stesso numero della targa della trattrice e serve per riconoscere ciascun veicolo circolante su strade pubbliche; nel caso specifico anche la trattrice che lo traina. Questa targa si distingue da quella della trattrice agricola per una R di color rosso.
      Per quanto riguarda i rimorchi agricoli fino a 15 quintali di mmt, due metri di larghezza e quattro metri di lunghezza costruiti prima del 06.05.1997 questi con la prescritta autocertificazione possono continuare a circolare, andrà comunque apposta la targa ripetitrice anche perche spprovvisti di un documento ufficiale rilasciato dallo Stato essendo che per tale tipologia non era previsto. Quelli attuali - costruiti dopo il 06.05.1997 che sotto i 15 q.li di mmt fanno parte integrale della motrice, per la circolazione debbono essere comunque muniti del certificato di idoneità tecnica riportante, anche in questo caso, gli estremi identificativi del mezzo. Mi permetto di fornire un consiglio applicate sempre la targa ripetitrice originale acquistata dal DTT (ex MCTC) in quanto è pubblicizzato un prodotto simile nella grafica ma fraudolento e falso, perche alla base di ogni targa di Immatricolazione ed anche Ripetitrice o di Prova è il fatto che “ Il fondello “ministeriale” valido e’ riconoscibile elusivamente da una leggera serigrafica indicante la sigla “PGS” ovvero Provveditorato Generale dello Stato – dell’ IPZS e tale serigrafia è permessa almeno in Italia solo dall’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato IPZS unico ente dello Stato deputato alla costruzione delle targhe di qualsiasi tipo esse siano. Per le violazioni date un occhiata all’ articolo 100 del Cds.
      Visto che siamo in argomento segnalo che per quanto riguarda i “rimorchi” indicati dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada trainabile da autoveicoli dell’ articolo 54 comma 1 dai filoveicoli dell’articolo 55 Codice della Strada (non macchine agricole trainate) da quest’ anno è entrato a regime per la nuova immatricolazione o per una reimmatricolazione in rilascio della targa propria del rimorchio che è nuova e per chi è in possesso di questa, non dovrà più avere la targa ripetitrice della motrice che lo traina.
      Ultima modifica di romano; 17/08/2013, 13:19.

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