Ho un quesito da porre, ho provato a cercare su internet, a chiedere a molti rivenditori ed esperti, ma ho trovato pareri discordanti:
Volevo effettuare una Modifica al mio Autocarro Mercedes 4 Assi sostituendo il Cassone Ribaltabile con un Pianale per il trasporto di mezzi (escavatori, rulli, pale, ecc.).
Dopo questa modifica, qual'è la massa massima complessiva a pieno carico a cui mi devo attenere?
a) 32 t (riferite all'art. 62 del c.d.s.)
b) 40 t (riferite all'art. 10 comma 8 del c.d.s.)
Leggendo l'Art.54 mi sembra di capire che devo attenermi al caso a)
Leggendo l'Art.10 comma 7 invece mi sembra che valga il caso b)
Conosco dei casi di mezzi 4assi con pianali analoghi al mio che riportano nel libretto l'omologazione alle 40t.
Grazie in anticipo.
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Riporto degli estratti delle Norme di riferimento che ho trovato:
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Il Codice della Strada, all’articolo 54 (Autoveicoli), comma 1, lettera n) classifica i mezzi d’opera come “Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61.
I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”.
NOTA: La successiva Legge 23 dicembre 1997 nr. 454, all’articolo 11 (Modifiche al Codice della Strada), comma 2, annovera tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n):
– quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera;
– quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (1) (2)
L’articolo 10, comma 3 del Codice della Strada prescrive :
comma 3.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
[…]
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
Ma determinante è il comma 7 dello stesso Articolo che recita:
comma 7.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
NOTA: Il comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada prescrive che la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13t., non può eccedere per i veicoli a motore isolati a due assi: 20t., a tre assi: 33t., a quattro o più assi di cui due anteriori direzionali: 40t.; mentre per i complessi di veicoli a quattro assi: 44t., a cinque o più assi: 56t. e a cinque o più assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54t.
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Volevo effettuare una Modifica al mio Autocarro Mercedes 4 Assi sostituendo il Cassone Ribaltabile con un Pianale per il trasporto di mezzi (escavatori, rulli, pale, ecc.).
Dopo questa modifica, qual'è la massa massima complessiva a pieno carico a cui mi devo attenere?
a) 32 t (riferite all'art. 62 del c.d.s.)
b) 40 t (riferite all'art. 10 comma 8 del c.d.s.)
Leggendo l'Art.54 mi sembra di capire che devo attenermi al caso a)
Leggendo l'Art.10 comma 7 invece mi sembra che valga il caso b)
Conosco dei casi di mezzi 4assi con pianali analoghi al mio che riportano nel libretto l'omologazione alle 40t.
Grazie in anticipo.
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Riporto degli estratti delle Norme di riferimento che ho trovato:
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Il Codice della Strada, all’articolo 54 (Autoveicoli), comma 1, lettera n) classifica i mezzi d’opera come “Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;
tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’articolo 62 e non superiori a quelli di cui all’articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’articolo 61.
I mezzi d’opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada”.
NOTA: La successiva Legge 23 dicembre 1997 nr. 454, all’articolo 11 (Modifiche al Codice della Strada), comma 2, annovera tra i materiali assimilati indicati all’articolo 54, comma 1, lettera n):
– quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d’opera;
– quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d’opera.
Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (1) (2)
L’articolo 10, comma 3 del Codice della Strada prescrive :
comma 3.
È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
[…]
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
Ma determinante è il comma 7 dello stesso Articolo che recita:
comma 7.
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l’apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
NOTA: Il comma 8, dell’articolo 10 del Codice della Strada prescrive che la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13t., non può eccedere per i veicoli a motore isolati a due assi: 20t., a tre assi: 33t., a quattro o più assi di cui due anteriori direzionali: 40t.; mentre per i complessi di veicoli a quattro assi: 44t., a cinque o più assi: 56t. e a cinque o più assi per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54t.
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