Oggetto: LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 (decreto del fare)
Vorrei portare a conoscenza, qualora non già noto, alcune modifiche relative alle impostazioni di prime verifiche e verifiche periodiche introdotte dalla legge in oggetto, in particolare quelle relative all’ art. 32
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni….omissis….
f) all’articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
Due nuovi concetti sono stati introdotti, il primo parla di richiesta di prima verifica all’atto della MESSA IN SERVIZIO (e non di scadenza della verifica), il secondo introduce la libera scelta per le verifiche periodiche tra ASL (ARPA) e soggetti abilitati, privando quindi il soggetto ASL o ARPA dal requisito di titolare di funzione.
Il pasticcio evidente nella legge è che vengono ribadite comunque le modalità del comma 13 (stabilite nel Decreto Ministero del lavoro 11 Aprile 2011), non abrogato nè modificato dalla Legge, che in breve recitano:
per la prima verifica (INAIL ex ISPESL): “almeno 60 gg prima della data di scadenza della verifica il datore di lavoro richiede all’Inail l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche”;
per le verifiche successive (ASL): “almeno 30 gg prima della data di scadenza della verifica il datore di lavoro richiede all’Ausl l’esecuzione della stessa”.
Vengono PERTANTO indicati la data di scadenza della prima verifica periodica e che il titolare della funzione per le verifiche periodiche (quindi il primo soggetto a cui richiedere obbligatoriamente la verifica periodica) è l’ASL o ARPA.
Da un confronto avuto con funzionari INAIL è stato comunicato che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna circolare applicativa di detto Decreto ed è stato richiesto chiarimento anche da parte di alcune ASL. agli organi competenti.
Questa libera scelta si sta traducendo in una offerta commerciale da parte di Soggetti Incaricati con sconti sino al 15% del tariffario nazionale, come previsto dal relativo Decreto, per lo svolgimento delle verifiche.
Vorrei portare a conoscenza, qualora non già noto, alcune modifiche relative alle impostazioni di prime verifiche e verifiche periodiche introdotte dalla legge in oggetto, in particolare quelle relative all’ art. 32
Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate
le seguenti modificazioni….omissis….
f) all’articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro»;
Due nuovi concetti sono stati introdotti, il primo parla di richiesta di prima verifica all’atto della MESSA IN SERVIZIO (e non di scadenza della verifica), il secondo introduce la libera scelta per le verifiche periodiche tra ASL (ARPA) e soggetti abilitati, privando quindi il soggetto ASL o ARPA dal requisito di titolare di funzione.
Il pasticcio evidente nella legge è che vengono ribadite comunque le modalità del comma 13 (stabilite nel Decreto Ministero del lavoro 11 Aprile 2011), non abrogato nè modificato dalla Legge, che in breve recitano:
per la prima verifica (INAIL ex ISPESL): “almeno 60 gg prima della data di scadenza della verifica il datore di lavoro richiede all’Inail l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche”;
per le verifiche successive (ASL): “almeno 30 gg prima della data di scadenza della verifica il datore di lavoro richiede all’Ausl l’esecuzione della stessa”.
Vengono PERTANTO indicati la data di scadenza della prima verifica periodica e che il titolare della funzione per le verifiche periodiche (quindi il primo soggetto a cui richiedere obbligatoriamente la verifica periodica) è l’ASL o ARPA.
Da un confronto avuto con funzionari INAIL è stato comunicato che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna circolare applicativa di detto Decreto ed è stato richiesto chiarimento anche da parte di alcune ASL. agli organi competenti.
Questa libera scelta si sta traducendo in una offerta commerciale da parte di Soggetti Incaricati con sconti sino al 15% del tariffario nazionale, come previsto dal relativo Decreto, per lo svolgimento delle verifiche.
Commenta