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Ceste per il sollevamento di persone

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  • Ceste per il sollevamento di persone

    Già che ci siamo perchè non discutere del muletto utilizzato per il sollevamento di persone? Premesso che detto mezzo non è omologato per detta operazione, mi chiedo: "E' effettivamente possibile, utilizzando idoeni accorgimenti, sollevare persone oltre i 2 metri di altezza (limite per il quale è prevista la presenza di parapetto "normale") senza incorrere in sanzioni di sorta? Esistono ceste omologate per l'operazione? Quali sono i criteri da seguire per operare correttamente nell'operazione di sollevamento di persone con carrello elevatore? Sottolineo il termine sollevare distinguendolo nettamente dal trasportare o portare intesi come muoversi con il carrello con persona a bordo oltre al conducente. Grazie per l'attenzione e per le eventuali risposte.

  • #2
    Dal punto di vista del corretto utilizzo della macchina, penso che ti sia risposto da solo: il Muletto non è CONCEPITO per il sollevamento di persone e ne hai avuta conferma dall’analisi dell’autorizzazione ministeriale.
    Sai cosa succederebbe se qualcuno si facesse male durante un’operazione del genere? Sarebbero guai seri per il proprietario della macchina e probabilmente anche per gli operatori addetti; tutti sarebbero rinviati a giudizio.
    Attenzione anche alla concezione che per altezze inferiori ai 2 metri non vanno parapetti, appartiene alla vecchia legislazione ed una persona aperta al Nuovo Approccio normativo come lo sei tu, non dovrebbe dargli molto peso, ti spiego:
    anche per altezze sotto i 2 metri possono avvenire incidenti gravi.
    L’analisi dei rischi aziendali o del particolare lavoro (i piani di sicurezza per intenderci) dovrebbero prevedere tale rischio che deve essere ridotto al minimo comunque.
    Se un lavoratore cade da 1 metro e riporta un infortunio, la magistratura o chi per lei ti chiede: cosa hai fatto tu datore di lavoro per diminuire o eliminare il rischio di tale caduta?
    Quindi attenzione; se ti posso dare un consiglio usa un trabattello oppure un ponte sviluppabile, ci sono molte macchine per il sollevamento di persone, ma non il carrello elevatore.
    Ciao MARKO

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    • #3
      In allegato a macchine edili c'è la pubblicità ad un'azienda che produce proprio tale cestello!!
      Proverò parlare con il loro ufficio tecnico per sapere come possono omologare certe attrezzature. Sono curioso!
      Ciao david 77, ci sei ancora o rispondo a vuoto??

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      • #4
        ci sono ci sono! grazie mille, fammi sapere che sono proprio curioso di vedere che ti dicono. Come te, mi occcupo anche io di sicurezza aziendale, relativamente da poco tempo, e ci sono ancora molti dubbi da chiarire... La logica spesso va a contrastare con la normativa purtroppo. Speriamo vinca la prima alla fin dei conti. Ciao

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        • #5
          Ciao Marko, anche io ho visto la pubblicità del cestello su macchine edili, mi ha incuriosito.
          Appena sai qualche cosa faccelo sapere è un argomento che mi interessa molto.
          Grazie e buon lavoro

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          • #6
            Ciao ragazzi,
            ho chiamato quell'azienda e sono stato ricontattato per parlare con l'ufficio tecnico. Loro dicono che quei cestelli, per il sollevamento di persone con il carrello elevatore, possono essere montati su qualsiasi carrello e poi deve essere tutto firmato da un ingegnere competente.
            Secondo me non è tecnicamente e giuridicamente possibile. Ci sono almeno 2 aspetti:
            1) Tutti gli apparecchi di sollevamento persone devono essere omologati ISPESL e non da un ingegnere abilitato;
            2) Tutte le macchine per il sollevamento di persone per lavoro come ad esempio i ponteggi autosollevanti o le piattaforme aeree, sono munite di comandi sul cestello elevatore perchè devono essere comandati dall'operatore stesso o da altro operatore a bordo del cestello. Nel caso pubblicizzato è il "carrellista" che solleva e sposta l'operatore sul cestello.
            Queste sono le riflessioni più ovvie.
            Gli altri cosa dicono?
            Ciao a tutti!!

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            • #7
              Salve ragazzi ho visto le vostre risposte che avete fornito al problema, ma vi devo sottoporre nuovamente il quesito , alla luce del D.L.vo 359/99 che vi riporto qui di seguito:


              "Art. 4.
              1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
              "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ).
              - 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

              2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".

              Alla luce di quanto sopra il sollevamento occasionale di persone con il carrello elevatore può essere accettato?

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              • #8
                Ciao ragazzi, Ciao Cico e benvenuto.
                Mi dispiace rispondere con così tanto ritardo, così come mi dispiace che l'argomento riguardante i carrelli elevatori sia poco frequentato.
                Speriamo che si riesca ad offrire un nuovo spunto per continuare il discorso o altri perchè ce ne sono più di uno sospesi.

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                • #9
                  Dopo l'inciso doveroso...
                  vorrei continuare il discorso riguardante le modifiche apportate al 547/55 di cui parlava Cico.
                  Personalmente ritengo che tale modifica non voleva riferirsi ai carrelli elevatori e spigo il perchè:
                  Nel momento in cui io acquisto un cestello costruito per essere posizionato nelle forche del carrello elevatore, per il sollevamento di persone, non sto lavorando in un CASO ECCEZIONALE, ma di routine come ad esempio una manutenzione ordinaria.
                  Secondo la mia interpretazione, la modifica apportata dal D.L.vo 359/99 era riferita, ad esempio all'utilizzo straordinario di un montacarichi per il sollevamento di una persona o qualcosa di simile comunque non progettato e studiato preventivamente, non abituale, ma occasionale e derivante da una particolare situazione.
                  Chi fa uso di questi cestelli?
                  Cosa ne pensate?
                  Ciao Marco

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                  • #10
                    Allora la soluzione per i lavori con i cestelli in altezza quale sarebbe?

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                    • #11
                      La soluzione è una soltanto:
                      secondo la Direttiva Macchine il cestello da adattare alle forche del carrello elevatore per sollevare una persona, rientra nella direttiva macchine come Attrezzatura intercambiabile. Il cestello deve essere certificato rispondente alla Direttiva macchine.
                      ciao a tutti.

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                      • #12
                        Ciao ragazzi
                        ho un autocarro con gru e cestello omologato anche se non vi sono i comandi a bordo.
                        L'averlo acquistato non vuole dire che lo uso normalmente, in quanto per i casi prevedibili si può affittare una piattaforma aerea.
                        La legge mi consente di usarlo, previa assistenza qualificata ai comandi a terra, solo per gli interventi di emergenza, ad esempio una rottura improvvisa di un tubo per cui l'intervento non si può procrastinare.
                        Spero di essere stato chiro.
                        ciao

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                        • #13
                          Tutto quello che è stato detto è corretto.
                          1)Muletto non è CONCEPITO per il sollevamento di persone
                          2)Art. 4.D.L.vo 359/99
                          3)Il cestello deve essere certificato rispondente alla Direttiva macchine (da chi?)
                          2)aziende vendono cestelli omologati CEE ma non dell'Ispesl per quale funzione? perchè sono in commercio?
                          La soluzione finale allora qualè. Qualcuno ha provato interpellate ISPESL

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                          • #14
                            Il cestello per il sollevamento persone rientra, secondo una guida operativa dell'UNI, nelle attrezzature intercambiabili che modificano le funzioni delle macchine e quindi devono essere certificate CE tramite l'applicazione del marchio.
                            Il costruttore del cestello deve dichiararne la conformità alla direttiva macchine.
                            Poi, se il sollevamento di persone è superiore ai 3 metri si deve chiedere l'intervento di un'organismo di certificazione Europea per il rilascio del marchio CE dell'intera apparecchiatura per il sollevamento (carrello e cestello). (Io lavoro proprio in uno di questi organismi e rilasciamo dichiarazioni di conformità per molti tipi di apparecchi per il sollevamento di persone).
                            Se invece, il sollevamento resta nei 3 metri non si deve richiedere l'intervento di un'OCE.
                            Per quanto riguarda il cestello, poiché è solamente un'attrezzatura, non deve essere omologato ISPESL.
                            Spero di essere stato il più chiaro possibile, ma sono anche cosciente che l'argomento è molto complicato.
                            Non esitate, quindi, a scrivere i vostri dubbi.

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                            • #15
                              Ho seguito questa cosa proprio per cercare di fornire ad un mio cliente l'attrezzatura adatta al suo lavoro, alla fine si è comprato una piattaforma aerea usata, visto che la risposta dell'ISPESL sull'interpretazione di "casi eccezionali" è stata testualmente:
                              Se ti va a fuoco il capannone e hai ASSOLUTA URGENZA di mandare una persona a chiudere una valvola o simile....
                              Per tutti gli altri casi non è previsto che un carrello elevatore possa sollevare persone.

                              In un altro caso abbiamo applicato un cestello con tanto di braccio telescopico ad un carrello (togliendo ovviamente il castello) ma la macchina adesso è diventata a tutti gli effetti una piattaforma da lavoro aereo e c'è stato bisogno dell'intervento e della collaborazione del costruttore del carrello per poter riomologare la macchina... insomma un casino...

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                              • #16
                                Ciao a Tutti,
                                in effetti c'era da aspettarselo che quello che intendesse l'ISPESL per "casi eccezionali" caro Gnello, cosa avrebbero potuto dire? Ci sono delle leggi così generiche da mettere in difficoltà anche chi ne dovrebbe sapere di più. Per quanto riguarda invece la nuova omologazione del carrello al quale era stato tolto il castello ed installato braccio e cestello (scusate l'assonanza! ), non c'era bisogno di coinvolgere di nuovo il costruttore, sarebbe sicuramente convenuto chiedere consiglio ad un organismo di certificazione che vi avrebbe indirizzato su tutta la documentazione da produrre e alla fine vi avrebbe certificato la macchina.

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                                • #17
                                  Ciao a tutti vorrei dire la mia su questo quesito sui carrelli sollevatori si possono montare cestelli per il sollevamento di persone massimo 2 persone con degli accorgimenti,devono avere dei fori per l'ingresso delle forche una catena di fissaggio alla piastra porta forche.ciao

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                                  • #18
                                    Non credo proprio!!! Il Carrello ce li ha i comandi in cesta ? E'dotato dei dispositivi per la discesa di emergenza ?(non il distributore a terra).E' provvisto di valvole di blocco? Mah!

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                                    • #19
                                      Nei post precedenti vi sono alcune "inesattezze".
                                      Meglio che leggiate cosa dice l'ISPESL.


                                      ISPESL - Dipartimento Omologazione e Certificazione
                                      Circ. 7 novembre 2006, n. prot. AOO/0003633/06
                                      Piattaforme di lavoro per carrelli elevatori a forche

                                      I numerosi quesiti pervenuti sia da parte di Dipartimenti periferici dell'ISPESL e sia da parte di Aziende Sanitarie Locali/ARPA, anche per le vie brevi, dimostrano che si va diffondendo l'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone.
                                      A tale riguardo quindi occorre puntualizzare che, come precisato anche dal Gruppo di lavoro del Comitato 98/37/CE, un'attrezzatura per portare persone (quale piattaforma, gabbia, cestello, ecc.) non assemblata con la macchina di sollevamento materiali in modo da costituire un insieme solidale, ma semplicemente sollevata dalla macchina stessa come se fosse una parte del carico, come appunto una piattaforma posizionata sulle forche di un carrello elevatore o come del resto anche una piattaforma sospesa al gancio di una gru, non costituendo né un'attrezzatura intercambiabile in quanto non modifica la destinazione d'uso della macchina né un accessorio di sollevamento in quanto non serve per collegare il carico alla macchina, non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine e pertanto non può recare la marcatura CE.

                                      In relazione a quanto sopra è pertanto evidente che un carrello elevatore a forche che dovesse utilizzare la suddetta piattaforma non assemblata, non venendo modificata la destinazione d'uso del carrello stesso, non può essere soggetto agli obblighi di verifica ex art. 25 del DPR 547/55 e pertanto non deve essere denunciata all'ISPESL la sua messa in servizio.

                                      L'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone rientra invece nel campo di applicazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE sull'uso delle attrezzature di lavoro. L'art. 4 del D.Lvo. 359/99 di recepimento della suddetta direttiva, che ha modificato completamente l'art. 184 del DPR 547/55 (Sollevamento e trasporto persone), pur richiedendo espressamente che il sollevamento di persone debba essere effettuato solo con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, consente però - anche se solo in via eccezionale - il sollevamento di persone utilizzando attrezzature non previste per questo scopo a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

                                      A tale proposito si ritiene utile ricordare che con la nota tecnica IL 11 allegata alla circolare ISPESL 99/99 erano stati indicati come riferimenti utili, anche se solo per le gabbie o piattaforme sospese al gancio di una gru, i contenuti dell'Allegato C della norma ISO 12480-1 (Uso sicuro delle gru) per la definizione di eccezionalità e per le valutazioni delle soluzioni tecniche ed organizzative, ed i contenuti della norma europea EN 14502-1 per le caratteristiche di sicurezza di tali piattaforme.
                                      La presente nota dovrà essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato e degli Organi territoriali preposti sia alla vigilanza nei luoghi di lavoro e sia all'espletamento delle verifiche periodiche.

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                                      • #20
                                        ciao a tutti sono nuova del forum...mi servirebbe un informazione per la mia azienda...sapreste indicarmi siti internet o contatti dove poter acquistare queste ceste per sollevamento persone? prendo in considerazione sia nuovo che usato...grazie mille per l'attenzione.

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                                        • #21
                                          Ciao,
                                          diamo la parola fine al concetto di eccezionale, così come ha definito il Ministero in data 10 febbraio 2011.

                                          - Quando si tratti di operare in situazioni di emergenza
                                          - per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
                                          - quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza

                                          Non solo: le operazioni previste devono comprendere una analisi dei rischi, i criteri di scelta dell'attrezzatura utilizzata, le modalità operative delle fasi di lavoro, la sorveglainza ecc.

                                          Morale: la manutenzione ordinaria non è mai eccezionale !!! e direi mai anche per quella straordinaria.
                                          Posso dire che le ceste che vengono vendute per i carrelli elevatori non sono da usare, praticamente mai, sopra i 199 cm dal suolo!!!

                                          Ciao
                                          Carlo

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