Esistono norme che impongono l'utilizzo di girofari e cicalini di retromarcia su carrelli a forcole frontali oltre ovviamente ad una valutazione del rischio??
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Carrelli elevatori
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Dovrebbe trattarsi del seguente adeguamento... ti rimetto il testo prelevato dal Sito Web di Officina Bivio:
MODIFICHE DA EFFETTUARE AD UN CARRELLO ELEVATORE PER L'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 e D. Lgs. 359/99
Installazione rete metallica sul tetto
Protezioni delle leve di comando idraulico
Maniglia di sganciamento
Presa di corrente a sganciamento rapido
Superfici antisdrucciolo sui piano
Avvisatore acustico di retromarcia
Lampada girevole di sicurezza
Vetri di sicurezza
Finecorsa per il sollevamento
Dispositivo antiscarrucolamento
Microswicht sotto il sedile
Cinture di sicurezza
Griglia anticesoiamento
Faro di lavoro orientabile
Targhette di identificazione
Adesivi indicanti la pressione dei pneumatici
Targhe di identificazione e di portata su attrezzature amovibili
Schermatura impianto alta tensione
Sostituzione del cablaggio
Fornitura Manuale aggiornato per la sicurezza
Aspettiamo comunque conferma direttamente da Officina Bivio. Ciao
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X SILVIO
Nonc'è una vera e propria norma che impone l'utilizzo del cicalino e del girofaro ma è consigliato(così mi ha spiegato il venditore della OM)
Comunque personalmente ti consiglio di dotare i tuoi carrelli di girofaro e cicalino(tanto non si tratta di una grande spesa),ci guadagneresti in sicurezza.Operatore...fiero di esserlo
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in argomento esistono le seguenti norme in vigore:
1) DPR 547/55 - art. 175 (penalmente sanzionato)
Dispositivi di segnalazione - I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché‚ di illuminazione del campo di manovra.
2) DPR 459/96 (Allegato 1 punto 3.6.1.) (penalmente sanzionato con applicazione del Dlgs 626/94)
3.6. Indicazioni
3.6.1. Segnalazione - avvertimento
Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe con le istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione necessaria per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone esposte. Tali mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e indelebili.
Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte;
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di retromarcia, i girofari. Quest'ultima condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione elettrica.
Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a rischi di urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per proteggere le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi alle macchine la cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità posteriore diretta.
Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente all'operatore.
Quando le macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creare un rischio particolare, dovrà essere prevista un'iscrizione sulla macchina stessa che vieti di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro; tale iscrizione deve essere leggibile a sufficiente distanza per garantire la sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine.
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