Seguo da anni questa discussione sull’esenzione ICI per i fabbricati rurali e vorrei aggiornare, tutti gli interessati, con un piccolo contributo.
Con la sentenza della Cassazione SS.UU. n° 18565/09, tutti i fabbricati posseduti dagli agricoltori e non, cooperative agricole, ecc., SE NON SONO ACCATASTATI ALL’A/6, ED AL D10, NON DOVREBBERO ESSERE ESENTI ICI.
In base a questa discussa sentenza, sono molte le Amministrazioni locali che hanno inviato e che invieranno le cartelle esattoriali per il recupero dell’imposta, anche per gli anni precedenti.
Dopo la contestatissima sentenza del 2009, a più riprese il legislatore ha cercato di risolvere la questione, considerato che la questione è solo frutto di un vuoto legislativo.
Il 22 febbraio 2011 la VI Commissione Finanze, della Camera dei Deputati, ha chiesto l’audizione del Direttore dell’Agenzia del Territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno, per capire qual è il trattamento tributario degli immobili rurali: “l’agenzia, in varie occasioni, ha manifestato il proprio parere, ribadendo, con riferimento ai criteri generali già esposti in precedenza, che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizioni richiamate all’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”
In senato è attesa l’approvazione della legge sulla montagna, ( C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, che contiene un’interpretazione autentica che dice “ non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale”
L'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio, prevede che fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993, POTRANNO essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo, attraverso una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93.
In pratica, attraverso questa autocertificazione, con valore retroattivo, chi possiede i fabbricati rurali può chiedere il riconoscimento della ruralità.
La questione è molto importante e potrebbe incidere profondamente sui bilanci aziendali (le Amministrazioni potrebbero richiedere anche altre imposte quali gli oneri di urbanizzazione, ecc.) ed invito tutti a spargere la voce ed a coinvolgere le proprie organizzazioni di categoria.
Con la sentenza della Cassazione SS.UU. n° 18565/09, tutti i fabbricati posseduti dagli agricoltori e non, cooperative agricole, ecc., SE NON SONO ACCATASTATI ALL’A/6, ED AL D10, NON DOVREBBERO ESSERE ESENTI ICI.
In base a questa discussa sentenza, sono molte le Amministrazioni locali che hanno inviato e che invieranno le cartelle esattoriali per il recupero dell’imposta, anche per gli anni precedenti.
Dopo la contestatissima sentenza del 2009, a più riprese il legislatore ha cercato di risolvere la questione, considerato che la questione è solo frutto di un vuoto legislativo.
Il 22 febbraio 2011 la VI Commissione Finanze, della Camera dei Deputati, ha chiesto l’audizione del Direttore dell’Agenzia del Territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno, per capire qual è il trattamento tributario degli immobili rurali: “l’agenzia, in varie occasioni, ha manifestato il proprio parere, ribadendo, con riferimento ai criteri generali già esposti in precedenza, che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare le condizioni richiamate all’articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile”
In senato è attesa l’approvazione della legge sulla montagna, ( C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007, C. 2115, C. 2932, che contiene un’interpretazione autentica che dice “ non si considerano fabbricati, e non sono dunque assoggettati all'ICI, le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale”
L'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio, prevede che fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993, POTRANNO essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo, attraverso una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93.
In pratica, attraverso questa autocertificazione, con valore retroattivo, chi possiede i fabbricati rurali può chiedere il riconoscimento della ruralità.
La questione è molto importante e potrebbe incidere profondamente sui bilanci aziendali (le Amministrazioni potrebbero richiedere anche altre imposte quali gli oneri di urbanizzazione, ecc.) ed invito tutti a spargere la voce ed a coinvolgere le proprie organizzazioni di categoria.
Commenta