Dunque se io vendo pomodori o legna nel mio caso e la porto a giovanni per dire ma non e' la mia attivita' principale p. iva in esonero non dichiaro nulla al comune. non faccio la dia. Inoltre credo che...non debba fare nessun addempimento di carattere igienico. E' tutto giusto fino a qui ?
Si, è tutto giusto... l'unica cosa che vorrei chiarire è che questa "situazione" (niente autorizz. comunale, sanitaria, ecc...) non dipende dal fatto che si tratta di una attività "non prevalente"... ma dall'appartenere ad un regime iva di esonero.
Saluti
Buongiorno a tutti! Come anticipato qualche tempo fa, ho aperto la vendita diretta dei miei prodotti in azienda.
Vendiamo:
- vino, prodotto con le nostre uve: finora solo 2 vini, un Lambrusco Reggiano DOC e un Bianco Classico Colli di Scandiano e di Canossa DOC. Piccolissima produzione (13.000 bottiglie in tutto) nella quale ho investito circa il 7% della mia produzione di uva. Vediamo come vanno le cose: se funziona l'anno prossimo ho in cantiere altri due vini....
- miele: ho le api ma per fortuna ce le gestisce un amico apicoltore. Miele di tiglio, acacia, castagno e millefiori. Pur non avendolo marcato biologico, il miele lo è. Ma non voglio impegolarmi nelle pratiche degli organismi bio solo per il miele che è marginale rispetto al vino.
- Parmigiano-Reggiano: essendo il mestiere di famiglia dal 1907 mi limito a commercializzare il prodotto dell'azienda di mio padre. Ho formaggio stravecchio con più di 36 mesi di stagionatura e il mitico Parmigiano-Reggiano prodotto con latte delle Vacche Rosse Reggiane.
- dall'anno prossimo piccola produzione di marmellata di amarene
- sempre dall'anno prossimo entra in produzione il mio vigneto di uva TERMARINA: uva autoctona, apirena (senza semi negli acini), a rischio scomparsa. Intendo venderla così tal quale e anche in marmellata (che viene eccezionale...).
Ieri ho partecipato al mercatino di San Prospero, patrono di Reggio Emilia.
Il risultato è stato incredibile.
C'è grande interesse per le produzioni di nicchia e per quelle di qualità: la gente è stufa di pagare come oro prodotti non buoni o omologati in supermercato.
E le persone sono disposte a pagare la QUALITA': ho notato ieri che il mio Lambrusco (senza piaggeria, è un ottimo lambrusco che non ha niente a che vedere con quello delle cantine sociali) ha riscosso grande successo. Il prezzo è piuttosto "alto" rispetto al supermercato. Ciononostante, il prodotto è andato molto bene, proprio per il valore aggiunto che ha.
Idem dicasi per il Formaggio: uno stravecchio di 36 mesi mi ha consentito un guadagno ottimo e ho venduto tutto il formaggio che avevo preparato, fino all'ultimo pezzo. Il prezzo era giusto e, soprattutto, il formaggio era davvero di prima scelta.
Morale della favola: la vendita diretta non deve essere necessariamente sinonimo di prezzo stracciato. Semplicemente, deve essere sinonimo di qualità elevata. Poi è naturale: il prezzo sarà sempre concorrenziale rispetto a un rivenditore, ma la forbice non è necessario che sia così marcata.
Vedremo nei prossimi mesi come partirà il negozio qui in azienda.
Saluti,
Lorenzo
Reggio Emilia
Ultima modifica di LorenzVigna; 25/11/2008, 07:27.
salve a tutti.Sto cercando di capire il rapporto che c'è tra la vendita dei prodotti aziendali e i prodotti acquistati da altre aziende.Oltre ai miei prodotti vorrei commercializzare prodotti di altre aziende agricole:in che quantità posso farlo?
posso farlo mantenendo l'etichettatura di origine o posso etichettare i prodotti con i logo della mia azienda con dicitura del tipo prodotto per ....da....?Qualcuno può aiutarmi?
Il valore (economico) di ciò che commercializzi deve essere inferiore al valore di ciò che è tuo prodotto agricolo.
Questa è la regola, poiché la legge parla di PREVALENZA.
Es.: vendi 40.000 euro di fragole, potrai vendere 39.999 euro di biciclette.
Questo perché i tuoi prodotti non sono confrontabili quantitativamente.
Per l'etichetta: puoi benissimo personalizzarla! Purché, naturalmente, ci siano le indicazioni di legge sullo stabilimento/laboratorio in cui è stato confezionato e prodotto il bene.
salve a tutti.Sto cercando di capire il rapporto che c'è tra la vendita dei prodotti aziendali e i prodotti acquistati da altre aziende.Oltre ai miei prodotti vorrei commercializzare prodotti di altre aziende agricole:in che quantità posso farlo?
posso farlo mantenendo l'etichettatura di origine o posso etichettare i prodotti con i logo della mia azienda con dicitura del tipo prodotto per ....da....?Qualcuno può aiutarmi?
Es.: vendi 40.000 euro di fragole, potrai vendere 39.999 euro di biciclette.
Lorenzo sei sicuro dell'esempio riportato?
La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 44 del 14/05/2002 (poi ripresa e confermata) dice che:
"E' ammesso l' utilizzo di prodotti acquistati da terzi:
- per un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;
- per migliorare qualitativamente la propria produzione;
- per ampliare la gamma dei prodotti offerti;"
Inoltre mi verrebbe da dire che il mancato requisito della prevalenza non fa decadere i benefici della Vendita Diretta, ma semplicemente fa perdere i benefici fiscali (non più tassazione a reddito agrario, bensì tassazione a costi e ricavi, con alcune particolarità ulteriori, per la parte eccedente).
Direbbe Sherlock Holmes... errore Watson!
Se tu produci vino e ne fai 13000 bottiglie mettendoci 71 quintali di uva tu e 70 acquistati, allora il prodotto vino è INTERAMENTE tuo e INTERAMENTE detassato (o meglio... il reddito è assorbito nel reddito agrario).
Se tu produci vino come sopra e decidi di acquistare vino da un terzo e rivenderlo, pur essendo prodotto agricolo questo è INTERAMENTE soggetto al regime dei ricavi-costi.
Dei casi che tu porti, quelli che ti ho detto sopra rispondono al punto 1 e 2 per il discorso acquisto di uva "mischiata" alla propria per ottenere un prodotto (maggiore in volume e migliore in qualità).
Il secondo caso invece risponde al terzo esempio.
Miglioriamo l'esempio: produco 2000 quintali di uva, ne compro 1999 e li mischio ai miei. Di fatto ottengo vino da 3999 quintali d'uva e TUTTO questo vino è prodotto mio (sfrutto al massimo il mio potenziale di strutture).
Una volta ottenuto questo vino, potrò acquistare prodotto VINO da un terzo per 3998 quintali corrispondenti di uva.
Alla fine mi troverò con 3999 quintali di prodotto mio (reddito agrario) e 3998 di prodotto commercializzato (reddito su base ricavi-costi).
Interessante è notare che la commercializzazione è consentita per qualsiasi prodotto: per quello avevo parlato di biciclette.
Nel caso del vino posso confrontare QUANTITATIVAMENTE il prodotto (è identico): nel caso di prodotti diversi, invece, devo valutare la prevalenza in termini di VALORE.
Sono fresco fresco di istruzioni dettagliate ricevute...
TI faccio un esempio: con l'attività di maneggio che abbiamo collaterale e completamente slegata dall'azienda agricola, abbiamo deciso di vendere un po' di abbigliamento. Le merci sono state acquistate dall'Azienda Agricola con regolare fattura e poi direttamente girate al maneggio con il ricarico stabilito. Le tasse le pago in costi e ricavi sulla base dell'aliquota applicabile alla nostra realtà.
Il vantaggio grosso della legge del 2001 è proprio che finché rispetti il requisito della prevalenza hai una serie di benefici incredibili:
- non hai orari di apertura e chiusura da rispettare
- non hai bisogno di licenze (è un tuo diritto)
- non hai bisogno di iscriverti all'albo degli esercenti il commercio
- se devi mettere dipendenti a fare qualsiasi lavoro, quei dipendenti sono dipendenti agricoli con tutti i vantaggi in termini di costi e oneri
- hai automaticamente il diritto di vendere in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (fatte salve le tasse di occupazione suolo pubblico) senza necessarie autorizzazioni dei comuni in cui vai
La circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 44 del 14/05/2002 (poi ripresa e confermata) dice che:
"E' ammesso l' utilizzo di prodotti acquistati da terzi:
- per un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;
- per migliorare qualitativamente la propria produzione;
- per ampliare la gamma dei prodotti offerti;"
Inoltre mi verrebbe da dire che il mancato requisito della prevalenza non fa decadere i benefici della Vendita Diretta, ma semplicemente fa perdere i benefici fiscali (non più tassazione a reddito agrario, bensì tassazione a costi e ricavi, con alcune particolarità ulteriori, per la parte eccedente).
salve a tutti.Sto cercando di capire il rapporto che c'è tra la vendita dei prodotti aziendali e i prodotti acquistati da altre aziende.Oltre ai miei prodotti vorrei commercializzare prodotti di altre aziende agricole:in che quantità posso farlo?
semplice, ti basta leggere il post n° 36 della presente discussione.
La situazione può cambiare in caso di prodotti trasformati (vino/olio/conserve/ecc...): vedi il precedente post di Lorenzo.
Saluti
Il riferimento legislativo è.... la stessa legge 228/2001!
Ciò che non è vietato, è concesso. E questo ormai da 7 anni è assodato: tant'è che ci sono aziende che stanno vendendo di tutto (ce n'è una qui in zona che vende i bagnoschiuma, le saponette e le essenze per l'idromassaggio...).
Il riferimento legislativo è.... la stessa legge 228/2001!
Ciò che non è vietato, è concesso. E questo ormai da 7 anni è assodato: tant'è che ci sono aziende che stanno vendendo di tutto (ce n'è una qui in zona che vende i bagnoschiuma, le saponette e le essenze per l'idromassaggio...).
Lorenzo
Speravo citassi qualche riferimento normativo successivo. Parlando di legislazione nazionale possiamo ancora considerare l'art.4 del dlgs 228/2001. Ma se andiamo più in profondita, notiamo come alcune Regioni abbiano (fortunatamente per il lettore) approfondito cosa significhi "prevalenza di prodotti".
Ecco che la Regione Calabria, recentissimamente, ha emanato la legge che linko:
Ove si espongono chiarimenti sulla stessa tematica.
Per correttezza aggiungo un chiarimento della Regione Friuli Venezia Giulia che invece sostiene quanto dici tu, e che comunque sembra desumersi dall'art. 4 Dlgs 228/2001:
Direbbe Sherlock Holmes... errore Watson!
Se tu produci vino.......ecc.ecc.
questa parte cosa centra? (con il mio post di ieri intendo)...non mi sembra di aver messo in dubbio la famosa tabella ministeriale pubblicata biennalmente e contenente quelli che sono definibili "prodotti agricoli"...nè tantomeno i relativi aspetti fiscali.
-hai automaticamente il diritto di vendere in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (fatte salve le tasse di occupazione suolo pubblico) senza necessarie autorizzazioni dei comuni in cui vai
come riportato dal comma 2, art. 4 del dlgs 228/2001....solo prodotti agricoli.
Infine, sottolineo come mi piaccia confrontarmi con altri utenti, preparati o meno che siano. Mi piace un po' meno che certi utenti facciano un po' gli sbruffoncelli!Se non erro tu ti chiami Lorenzo e io Gabriele, Sherlock e John Hamish lasciali pure ad altri.
Chi è John Hamish?
Comunque assolutamente non voleva essere una "sbruffonata": solo un modo per correggerti in modo (mi pareva) carino citando la famosa frase del personaggio di Conan Doyle.
Ad ogni buon conto: è ovvio che la vendita diretta di un'azienda agricola deve avere in PREVALENZA prodotti agricoli.
L'inghippo è nato successivamente alla legge per stabilire il concetto di PREVALENZA. Io t'ho detto qual'è la giurisprudenza attuale come viene intesa dall'Agenzia delle Entrate e dallo Stato in generale, che è poi ciò che conta.
Ovvio che poi il burocrate di turno della Regione Tal dei Tali può interpretare diversamente, ma ciò non significa che sia corretto.
Ti faccio un esempio: in regione Emilia-Romagna, fino a pochi mesi fa, si rifiutavano di riconoscere i benefici PPC agli IAP, nonostante la legge 99/2004 (vado a memoria, non ricordo il numero preciso ma dovrebbe essere quello) parificasse tale categoria ai CD.
Risultato: l'Agenzia delle Entrate voleva l'11% del valore rogitato contro l'1% versato. E' servita una montagna di ricorsi e, in ultimo, una sentenza della corte di cassazione per risistemare la questione. Eppure la legge era chiara come il sole....
Stessa cosa vale nell'applicazione e interpretazione della 228/2001.
Lasciami citare almeno cosa ricordo dell'unico libro letto (di narrativa) nella mia vita...è il nome di Watson.
Come intendo io la normativa (e non solo io): prevalenza dei prodotti agricoli derivati dal campo dell' Imprenditore rispetto ad altri prodotti agricoli acquistati da aziende terze.
E per quello ho citato i tre punti (incremento quantitativo, miglioramento qualitativo e ampliamento gamma dei prodotti) quando hai portato l'esempio paradossale delle biciclette...non mi sembra il caso di parlare di correzioni...
In tema di risposte dell'AdE, la circolare del 2002 che ho citato rinnova l'art. 2135 del c.c. e la definizione di Imprenditore agricolo, in maniera anche molto stringente rispetto al tema della prevalenza.
Non trascurerei le interpretazioni regionali, soprattutto come nel caso della Calabria che ha emanato una legge molto precisa.
E infatti i tuoi tre punti sono perfetti, te l'ho già dimostrato sopra.
Le "biciclette" sono l'ampiamento della gamma dei prodotti.
Su questo non ci piove....
La cosa CLAMOROSA della legge 228/2001 è che stabilisce civilisticamente che un imprenditore agricolo può vendere ANCHE le biciclette, o i computer, o i sanitari da bagno... purché in misura non prevalente rispetto ai prodotti agricoli.
Da non trascurare che è la stessa legge che consente di fare terzismo (... utilizzo di attrezzature prevalentemente utilizzate in azienda) e attività didattica, cioè attività di servizio attualmente tassate forfettariamente sul 25% dell'imponibile.
Lasciami citare almeno cosa ricordo dell'unico libro letto (di narrativa) nella mia vita...è il nome di Watson.
Come intendo io la normativa (e non solo io): prevalenza dei prodotti agricoli derivati dal campo dell' Imprenditore rispetto ad altri prodotti agricoli acquistati da aziende terze.
E per quello ho citato i tre punti (incremento quantitativo, miglioramento qualitativo e ampliamento gamma dei prodotti) quando hai portato l'esempio paradossale delle biciclette...non mi sembra il caso di parlare di correzioni...
In tema di risposte dell'AdE, la circolare del 2002 che ho citato rinnova l'art. 2135 del c.c. e la definizione di Imprenditore agricolo, in maniera anche molto stringente rispetto al tema della prevalenza.
Non trascurerei le interpretazioni regionali, soprattutto come nel caso della Calabria che ha emanato una legge molto precisa.
Direbbe Sherlock Holmes... errore Watson!
Se tu produci vino e ne fai 13000 bottiglie mettendoci 71 quintali di uva tu e 70 acquistati, allora il prodotto vino è INTERAMENTE tuo e INTERAMENTE detassato (o meglio... il reddito è assorbito nel reddito agrario).
Se tu produci vino come sopra e decidi di acquistare vino da un terzo e rivenderlo, pur essendo prodotto agricolo questo è INTERAMENTE soggetto al regime dei ricavi-costi.
Dei casi che tu porti, quelli che ti ho detto sopra rispondono al punto 1 e 2 per il discorso acquisto di uva "mischiata" alla propria per ottenere un prodotto (maggiore in volume e migliore in qualità).
Il secondo caso invece risponde al terzo esempio.
Miglioriamo l'esempio: produco 2000 quintali di uva, ne compro 1999 e li mischio ai miei. Di fatto ottengo vino da 3999 quintali d'uva e TUTTO questo vino è prodotto mio (sfrutto al massimo il mio potenziale di strutture).
Una volta ottenuto questo vino, potrò acquistare prodotto VINO da un terzo per 3998 quintali corrispondenti di uva.
Alla fine mi troverò con 3999 quintali di prodotto mio (reddito agrario) e 3998 di prodotto commercializzato (reddito su base ricavi-costi).
Interessante è notare che la commercializzazione è consentita per qualsiasi prodotto: per quello avevo parlato di biciclette.
Nel caso del vino posso confrontare QUANTITATIVAMENTE il prodotto (è identico): nel caso di prodotti diversi, invece, devo valutare la prevalenza in termini di VALORE.
Sono fresco fresco di istruzioni dettagliate ricevute...
TI faccio un esempio: con l'attività di maneggio che abbiamo collaterale e completamente slegata dall'azienda agricola, abbiamo deciso di vendere un po' di abbigliamento. Le merci sono state acquistate dall'Azienda Agricola con regolare fattura e poi direttamente girate al maneggio con il ricarico stabilito. Le tasse le pago in costi e ricavi sulla base dell'aliquota applicabile alla nostra realtà.
Il vantaggio grosso della legge del 2001 è proprio che finché rispetti il requisito della prevalenza hai una serie di benefici incredibili:
- non hai orari di apertura e chiusura da rispettare
- non hai bisogno di licenze (è un tuo diritto)
- non hai bisogno di iscriverti all'albo degli esercenti il commercio
- se devi mettere dipendenti a fare qualsiasi lavoro, quei dipendenti sono dipendenti agricoli con tutti i vantaggi in termini di costi e oneri
- hai automaticamente il diritto di vendere in forma itinerante su tutto il territorio nazionale (fatte salve le tasse di occupazione suolo pubblico) senza necessarie autorizzazioni dei comuni in cui vai
Insomma, meglio rispettare la prevalenza.
Ciao!
Lorenzo
volevo sapere se io ho un dipendente agricolo può vendere la mia merce agricola come ambulante in tutto il territorio nazionale
grazie per l'eventuale risposta LorenzVigna
La cosa CLAMOROSA della legge 228/2001 è che stabilisce civilisticamente che un imprenditore agricolo può vendere ANCHE le biciclette, o i computer, o i sanitari da bagno... purché in misura non prevalente rispetto ai prodotti agricoli.
Lorenzo... ma che stai a dì? Si parla sempre e comunque di prodotti agricoli... lo scopo (infatti) è il "completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa"! art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228: 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
volevo sapere se io ho un dipendente agricolo può vendere la mia merce agricola come ambulante in tutto il territorio nazionale
Salve giusti,
dipendente o meno, puoi vendere i tuoi prodotti "in forma itinerante" su tutto il territorio nazionale (leggi i commi 1 e 2 del sopracitato art. 4).
Saluti
[...] Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
Io sono convinto che si arriverà prima o poi a una regolamentazione più stringente, ma allo stato attuale è così... Vi ripeto, non è una MIA interpretazione personale: è quella che qui va per la maggiore presso le Associazione e i liberi professionisti che seguono le az.agr.
Tant'è che io ho commerciato abbigliamento per equitazione, quello là vende bagnoschiuma naturale, altri si sono dati ai cioccolatini Lindt (giuro, sta a 2 km da casa mia), altri ancora (che vendono vino in damigiana) vendono bottiglie e damigiane e attrezzature enologiche per imbottigliare in casa (saranno mica prodotti agricoli questi!??).
Ciao!
[...] Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
Io sono convinto che si arriverà prima o poi a una regolamentazione più stringente, ma allo stato attuale è così... Vi ripeto, non è una MIA interpretazione personale: è quella che qui va per la maggiore presso le Associazione e i liberi professionisti che seguono le az.agr.
Tant'è che io ho commerciato abbigliamento per equitazione, quello là vende bagnoschiuma naturale, altri si sono dati ai cioccolatini Lindt (giuro, sta a 2 km da casa mia), altri ancora (che vendono vino in damigiana) vendono bottiglie e damigiane e attrezzature enologiche per imbottigliare in casa (saranno mica prodotti agricoli questi!??).
Ciao!
Lorenzo
Continuo a non essere d'accordo. Riprendendo la circolare 44 dell' Agenzia delle Entrate, anno 2002, chiarisce il concetto di prevalenza enunciato nell'art. 2135 c.c.
Si parla di confronto quantitativo per beni appartenenti allo stesso comparto agronomico, e di converso confronto "monetario" per beni appartenenti a comparti agronomici diversi.
Ora, le biciclette non credo appartengono ad un comparto agronomico!
Chiaramente questi sono aspetti fiscali, non prettamente amministrativi.
Ma ritengo allo stesso modo che non sia possibile parlare di due tipi di prevalenza, uno ai fini fiscali e uno ai fini amministrativi, contributivi ecc.
A maggior ragione, il decreto ministeriale istitutivo dei mercati contadini parla unicamente e chiaramente di vendita di prodotti agricoli. E sempre vendita diretta è.
Inoltre l'art.32 del testo unico sui redditi dice:
"Le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del c.c., dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"
Nel decreto ministeriale in questione (11/07/2007 poi modificato) si distinguono vari scenari (per attività connessa):
- Beni inclusi nel decreto con rispetto della prevalenza dei prodotti propri = reddito agrario;
- Beni non inclusi nel decreto con rispetto della prevalenza = reddito forfettario (15%);
- Beni inclusi senza prevalenza = criterio della franchigia (reddito agrario fino al doppio dei prodotti propri, sull'eccedenza costi e ricavi)
- Beni non inclusi senza prevalenza = costi e ricavi
L'abbigliamento dove rientra?se tu proprio vuoi far valere il tuo punto di vista (prevalenza prodotti propri) dovresti rientrare nel secondo!In quanto l'abbigliamento non è incluso nella tabella ministeriale (grande forzatura) ma rispetti la prevalenza!
A mio avviso è una forzatura non da poco, cioè intendere il concetto di prevalenza in due modi completamente distinti, una dal punto di vista fiscale e una dal punto di vista amministrativo (lettura puntuale dell'art. 4 dlgs 228/2001).
art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228: 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
...cioè: basta essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ....ed essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie e del piano H.A.C.C.P.
Saluti
ciao, mi servirebbe saperne un pò di + sulla vendita diretta di carni di suini, conigli, polli, oche, faraone vitelli e agnelli della mia stessa azienda, premetto che gli allevamenti sono a norma di legge "benessere degli animali", e che sono a conoscenza dell'obbligo di portare al mattatoio maiali, vitelli e agnelli. quello che non so è dove e come posso macellare gli animali di bassa corte "conigli, polli, oche, faraone ecc" potrei macellarli in azienda? se si come e cosa deve essere fatto?
per la vendita cosa mi serve? che tipo di locale? che tipo di attrezzature?
E in fine per produrre salumi di maiale quali altre cose devo fare....?
RINGRAZIO INFINITAMENTE CHI RIUSCIRA' A DARMI SPIEGAZIONI.....
Si!...
[/color] ...cioè: basta essere iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ....ed essere in possesso delle relative autorizzazioni sanitarie e del piano H.A.C.C.P.
Saluti
Lo scontrino fiscale si deve fare????
Non solo dalla propria azienda, ma anche dal mercato frutta esotica!!!!!!!!
Gente che non è iscritta INPS ne CCIAA.
Lo scontrino fiscale si deve fare????
Non solo dalla propria azienda, ma anche dal mercato frutta esotica!!!!!!!!
Gente che non è iscritta INPS ne CCIAA.
Riporto da testo:
"Per i soggetti che effettuano talune operazioni non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tra le quali -le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;"
In parole povere chi è nel famoso regime di esonero non è obbligato a rilasciare scontrino fiscale e/o ricevuta.
Allora, l'anno scorso abbiamo discusso del +/- e ha detto che non era iscritto come coltivatore diretto e neanche alla cciaa lui pensionato, il figlio risulta disoccupato.
"Per i soggetti che effettuano talune operazioni non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tra le quali
-le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;"
In parole povere chi è nel famoso regime di esonero non è obbligato a rilasciare scontrino fiscale e/o ricevuta.
saluti
Gabriele
Questo è il caso del mio povero zio
Allora basta tenere registrato anche su un fogliaccio(solo se si vende a privati)nome e cognome dell'acquirente e il ricavato della vendita in euro,no??o servono altri dati se non si superano i7000euro annuali?
E come deve avvenire la vendita?solo in azienda o si può effettuare anche la consegna a domicilio con un daily?il daily è intestato a lui come privato e parlo della vendita di legna da ardere.
"Per i soggetti che effettuano talune operazioni non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi tra le quali
-le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, c. 1, D.P.R. n. 633/1972, e successive modificazioni;"
In parole povere chi è nel famoso regime di esonero non è obbligato a rilasciare scontrino fiscale e/o ricevuta.
saluti
Gabriele
Mi autoquoto per apportare una correzione alla mia precedente affermazione.
- quanto riporto da testo è riferito ai produttori agricoli in regime speciale. Il regime di esonero è un ulteriore regime previsto, come più volte riportato, per i produttori agricoli che nell'arco dell'anno non superano i 7000 euro di volume d'affari (sempre di prodotti agricoli, se vendono un trattore ad esempio la questione si modifica).
I due regimi vanno tenuti distinti, ma in questo caso la non obbligatorietà dell'emissione di scontrino o ricevuta fiscale è riferibile ad entrambi.
Questo è il caso del mio povero zio
Allora basta tenere registrato anche su un fogliaccio(solo se si vende a privati)nome e cognome dell'acquirente e il ricavato della vendita in euro,no??o servono altri dati se non si superano i7000euro annuali?
E come deve avvenire la vendita?solo in azienda o si può effettuare anche la consegna a domicilio con un daily?il daily è intestato a lui come privato e parlo della vendita di legna da ardere.
Veniamo al ns utente Amarcord.
A mio avviso non vi sono infrazioni fiscali da parte di tuo zio.
Però ritengo che il suo operato non sia completamente corretto in quanto si configura un caso di vendita diretta a consumatore finale.
Tale possibilità è riservata unicamente ai produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio. Essendo tuo zio in regime di esonero credo non sia iscritto, proprio perchè per i soggetti che godono di tale regime non vi è l'obbligatorietà. L'obbligatorietà scatta però quando si esercita tale Vendita diretta a consumatori finali(per capire cos'è scorri bene la presente discussione).
La consegna della legna col Daily non credo rappresenti un problema, fermo restando che consiglierei a tuo zio di viaggiare con regolare D.d.t. (Documento di trasporto, ex bolla di accompagnamento).
O.T.: se alcuni dei clienti di tuo zio è titolare di P.IVA, consiglio di fargli emettere regolare Autofattura (qui usciamo dal tema "Vendita diretta" e rientriamo nel discorso "Regimi fiscali").
Mi autoquoto per apportare una correzione alla mia precedente affermazione.
- quanto riporto da testo è riferito ai produttori agricoli in regime speciale. Il regime di esonero è un ulteriore regime previsto, come più volte riportato, per i produttori agricoli che nell'arco dell'anno non superano i 7000 euro di volume d'affari (sempre di prodotti agricoli, se vendono un trattore ad esempio la questione si modifica).
I due regimi vanno tenuti distinti, ma in questo caso la non obbligatorietà dell'emissione di scontrino o ricevuta fiscale è riferibile ad entrambi.
Veniamo al ns utente Amarcord.
A mio avviso non vi sono infrazioni fiscali da parte di tuo zio.
Però ritengo che il suo operato non sia completamente corretto in quanto si configura un caso di vendita diretta a consumatore finale.
Tale possibilità è riservata unicamente ai produttori agricoli iscritti al Registro delle Imprese della locale Camera di Commercio. Essendo tuo zio in regime di esonero credo non sia iscritto, proprio perchè per i soggetti che godono di tale regime non vi è l'obbligatorietà. L'obbligatorietà scatta però quando si esercita tale Vendita diretta a consumatori finali(per capire cos'è scorri bene la presente discussione).
La consegna della legna col Daily non credo rappresenti un problema, fermo restando che consiglierei a tuo zio di viaggiare con regolare D.d.t. (Documento di trasporto, ex bolla di accompagnamento).
O.T.: se alcuni dei clienti di tuo zio è titolare di P.IVA, consiglio di fargli emettere regolare Autofattura (qui usciamo dal tema "Vendita diretta" e rientriamo nel discorso "Regimi fiscali").
saluti
Gabriele
ti ringrazio molto,quindi per esser in regola al 100% devo dirgli di iscriversi alla camera di commercio se ho ben capito,no?può iscriversi anche essendo pensionato??
e il D.d.t cos'è???? deve farsi dare un blocchetto da compilare de qualcuno??dalla coldiretti forse????
tutto risolto,alla coldiretti han fatto aprire la partita iva in esonero anche a suo figlio cosi può andar a consegnarla lui..
Strano però che se ne possano aprire2 e non diventar soci,no?
Cosi facendo,l'azienda può arrivare a 14mila euro in regime di esonero o son 3500euro a testa??pura curiosità,non c'è pericolo superino neanche i 5000..
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