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Normativa sulla detenzione di carburanti agricoli

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  • aggiornamento: mi hanno assegnato 980 lt di gasolio che sono più che sufficienti per le mie esigenze ora il problema è lo stoccaggio. Come avevo detto il distributore di zona dista da me solo 1 Km e parlando con il gestore posso tranquillamente prelevare la mia quota a 150 lt per volta che corrispondono al pieno del trattore senza così avere stoc a casa, ma io vorrei comunque poter tenere almeno un fusto per evitare ad esempio che quando mi serve il gasolio il distributore possa essere chiuso e comunque preferirei stoccarlo prima un pò per farlo decantare dalle impurità. Cosa mi consigliate? Se allestisco un fusto con vasca da raccolta sono in regola? leggendo il D.m. 16.02.1982 sembrerebbe di si poichè si configura l'ipotesi di stoccaggio senza rifrnimento ma vorrei sentire le vostre esperienze

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    • Ciao.
      Lo stoccaggio del gasolio con un fusto posizionato al di sopra di una vasca, è consentito senza particolari adempimenti in quanto le quantità stoccate in questo caso non supererebbero i 500 litri come stabilito da D.M. 16/02/1982. Vale a dire che non bisogna prevedere un CPI viste le quantità di gasolio che andresti a stoccare. In caso di controlli da parte dei VVF o da altro organo preposto va dimostrato però che la vasca è a tenuta. In questo caso bisognerebbe che tu esibissi un foglio di avvenuto collaudo della vasca. Se non ho capito male saresti tu a disporre la vasca di sicurezza o mi sbaglio? Questa prova solitamente viene effettuata dai produttori di vasche di sicurezza e serbatoi. Io ho acquistato una vasca di sicurezza dalla Di Camillo serbatoi e loro mi hanno rilasciato un foglio che faceva seguito ad una prova di avvenuto collaudo riguardante la "tenuta stagna" della vasca. Se dovessi avere un controllo sto tranquillo perchè ho un qualcosa che attesta la perfetta tenuta della mia vasca
      La vasca che ho acquistato può tenere fino a due fusti ed è come questa:http://www.di-camillo.com/vasche_di_sicurezza.html.

      Ciao

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      • Originalmente inviato da nanogt Visualizza messaggio
        Ragazzi x la cistera guarade www.alta.it a me hanno fatto di una da 2000 litri 1120€ + iva,senza tettoia ma a norma,sono andato anche a Brescia a vedere dove le fanno.......
        mah, sull'Alta ho dei seri dubbi che siano cisterne omologate, infatti nel loro sito scrivono..... in prossimità dell'impianto devono essere installati estintori portatili per classi ABC con capacità estinguente non inferiore 39A 144BC idonei all'utilizzo su apparecchi elettrici sotto tensione omologato Ministero dell'interno ( ma qui l'Alta gioca sulle parole perchè è vero che scrive omologati ma si riferisce agli estintori e non al serbatoio
        Poi continua Certificazione SGS 97.0006 ( iso 9001) che è una certificazione di qualità dell'azienda che non centra niente con l'omologazione o certificazione del serbatoio il quale deve essere omologato nel suo complesso dal M.Interno)

        il DM, 19/3/90 parla di aziende agricole, cave e cantieri edili e ferroviari, pertanto non solo cantieri
        Ultima modifica di Potionkhinson; 29/05/2010, 10:03. Motivo: il regolamento vieta di inserire post consecutivi nell'arco di 24 ore (utilizza la funzione "Modifica Messaggio").

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        • Ed aggiungerei al DM 19/03/90, sempre parlando di serbatoi fino a 9000 litri, il D.M. 12/09/2003 per le attività di autotrasporto.

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          • Salve a tutti ho da poco acquistato un trattore e sono interessato ad acquistare gasolio agricolo.
            La mia azienda a conduzione familiare è molto piccola e nel luogo dove è situato il terreno non ho alcun tipo di utenza elettrica quindi mi sembra improbabile far funzionare una botte con la pompa.
            Domanda: posso acquistare 60 litri alla volta (da qualche parte ho letto che è il massimo trasportabile in automobile in taniche) e travasare immediatamente il gasolio nel trattore?
            In questo modo eviterei qualsiasi tipo di stoccaggio. Purtroppo leggendo tutto il 3d ho capito che il capitolo taniche è un "tabù"!
            Considerando che ho un distributore per autotrazione a 5 metri dal terreno, forse è meglio se mi rifornisco li evitando tanti problemi!

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            • quindi mi sorge spontanea una domanda:
              se uno avesse una botte rialzata (di quelle in cui il gasolio scende per caduta), la premunisse alla base di capiente contenitore per la raccolta dell'eventuale perdita di carburante, può considerarsi in regola?

              Mi sono ionformato presso l'Unione Agricoltori di zona e mi hanno detto che se il recipiente di recupero alla base, contiene almeno 1/3 della capienza della botte e questa a sua volta è munita di tettuccio la cosa è regolare.
              Ultima modifica di Potionkhinson; 06/09/2010, 12:27. Motivo: il regolamento vieta di inserire post consecutivi nell'arco di 24 ore (utilizza la funzione "Modifica Messaggio").

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              • Serbatoi gasolio ad asse verticale - innovativa

                Ho visto all'Eima un serbatoio per gasolio agricolo ad asse verticale che dovrebbe presentare questi vantaggi:
                - la cisterna del gasolio è contenuta in un'altra cisterna che sostituisce il bacino di raccoglimento tradizionale, ermetica quindi non raccoglie foglie o acqua e permette il recupero del gasolio perduto ancora “pulito”
                - l'ingombro è ridotto rispetto a quelle orizzontali (si tratta di un cilindro di diametro 1,6 m e 2,1 m di altezza)
                - filtro acqua e impurità (mi hanno detto che è un filtro nuovo che fa entrambe le cose) standard
                - tubo lungo 7 m standard con arrotolatore automatico
                - indicatore digitale dei litri presenti nella cisterna, con precisione dell'1%
                - più tutte le altre cose presenti ovunque

                Lato negativo di questa novità:
                - costo elevato, ca 2600 + Iva senza trasporto per la 3000 lt, rispetto alla cisterna tradizionale ma comunque omologata propostami dal mio fornitore di gasolio!!

                Le versioni disponibili sono da 3, 5 e 9000 litri.
                Se fosse stato possibile ottenere un sconto del 20% e trasporto gratis l'avremmo già comprata ma non c'è stato verso.
                Qualcuno sta utilizzando cisterne simili? Come vanno?
                C'è qualcuno interessato ad un acquisto comunitario, e quindi magari scontato?
                Oppure conoscete altri venditori di cisterne per gasolio agricolo ad asse verticale?

                La cisterna che ho visto io la potete vedere qui http://www.saviserbatoi.com/serbatoio_gian.htm modello GIAN.

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                • io in azienda ho realizzato un sistema di distribuzione carburante interrato da 3 mc., ho dovuto presentare il progetto ai VVF per l'approvazione e successivo rilascio del CPI, DIA in comune, certificati del produttore che la cisterna ed il sistema di erogazione rispettano la normativa vigente. ciao dan

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                  • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                    mah, sull'Alta ho dei seri dubbi che siano cisterne omologate,
                    Il loro sito riporta
                    SERBATOI per gasolio DIESEL TANK FUEL

                    Tank Fuel Contenitori Distributori Mobili omologati D.M.19/03/90-12/09/03

                    Pertanto direi che per Cantieri e impieghi agricoli sono più che in regola, senza CPI e rispettando le prescrizioni per la messa in opera di tali dispositivi senza VVFF e menate varie
                    – Internet, + Cabernet!

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                    • salve a tutti qualcuno ha gia avuto a che fare con la nuova normativa 151/11 prevenzioni incendi che prevede nuove nome per i distributori mobili s.c.i.a ? legge a tutti gli effetti da ottobre di quest'anno!

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                      • io penso che la norma riguardi tutti.... un bel casino
                        sai i costi di una scia ?

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                        • Con l'introduzione del DPR 151/2011 all'attività 13 si descrive che sono soggetti a controllo dei Vigili del fuoco tutti i distributori di carburante interrati e fuori terra fino a 9 mc ( cat A) e che essendo in categoria A sono soggetti a SCIA antincendio. Questo introduce l'obbligo di presentare domanda ai vigili del fuoco anche per i contenitori di tipo omologato per l'agricoltura che prima dell'entrata in vigore del decreto erano esenti da controlli antincendi in base al D.M 19/3/90 che resta in vigore solo come norma tecnica di posizionamento dei serbatoi.
                          Non è vero come riportato nel forum che questo vale solo per i nuovi distributori installati dopo l'entrata in vigore del decreto, difatti l'art. 11 comma 4 del DPR 151/2011 prevede che gli enti e privati responsabili di nuova attività introdotte dall'all.1 del decreto ( come nel caso dei serbatoi omologati dal M.I per agricoltura) , esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti ( ovvero presentare SCIA Antincendio ) entro un anno dalla data in entrata in vigore del decreto( 7 ottobre 2011 =m 7 ottobre 2012)
                          pertanto entro quella data dovranno essere regolarizzati TUTTI i serbatoio DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO, anche per agricoltura FINO A 9 mc sia interrati che fuori terra.
                          a disposizione per ulteriori chiarimenti ed invio di documentazione a titolo gratuito, a chi ne vuole fare richiesta.
                          Ultima modifica di 90 c; 01/08/2012, 13:35. Motivo: tolti dati sensibili

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                          • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                            Con l'introduzione del DPR 151/2011 all'attività 13 si descrive che sono soggetti a controllo dei Vigili del fuoco tutti i distributori di carburante interrati e fuori terra fino a 9 mc ( cat A) e che essendo in categoria A sono soggetti a SCIA antincendio. Questo introduce l'obbligo di presentare domanda ai vigili del fuoco anche per i contenitori di tipo omologato per l'agricoltura che prima dell'entrata in vigore del decreto erano esenti da controlli antincendi in base al D.M 19/3/90 che resta in vigore solo come norma tecnica di posizionamento dei serbatoi.
                            Non è vero come riportato nel forum che questo vale solo per i nuovi distributori installati dopo l'entrata in vigore del decreto, difatti l'art. 11 comma 4 del DPR 151/2011 prevede che gli enti e privati responsabili di nuova attività introdotte dall'all.1 del decreto ( come nel caso dei serbatoi omologati dal M.I per agricoltura) , esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti ( ovvero presentare SCIA Antincendio ) entro un anno dalla data in entrata in vigore del decreto( 7 ottobre 2011 =m 7 ottobre 2012)
                            pertanto entro quella data dovranno essere regolarizzati TUTTI i serbatoio DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO, anche per agricoltura FINO A 9 mc sia interrati che fuori terra.
                            a disposizione per ulteriori chiarimenti ed invio di documentazione a titolo gratuito, a chi ne vuole fare richiesta.
                            studiotecnicocrz@gmail.com
                            sei il primo studio che trovo informato. Terro presente la cosa
                            quindi basta avere cisterna omologata stare a 3 metri da tutto 3 estintori e saremo in regola per fare la scia?

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                            • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                              Con l'introduzione del DPR 151/2011 all'attività 13 si descrive che sono soggetti a controllo dei Vigili del fuoco tutti i distributori di carburante interrati e fuori terra fino a 9 mc ( cat A) e che essendo in categoria A sono soggetti a SCIA antincendio. Questo introduce l'obbligo di presentare domanda ai vigili del fuoco anche per i contenitori di tipo omologato per l'agricoltura che prima dell'entrata in vigore del decreto erano esenti da controlli antincendi in base al D.M 19/3/90 che resta in vigore solo come norma tecnica di posizionamento dei serbatoi.
                              , devono espletare i prescritti adempimenti ( ovvero presentare SCIA Antincendio ) entro un anno dalla data in entrata in vigore del decreto( 7 ottobre 2011 =m 7 ottobre 2012)
                              .
                              Prorogata di un anno.http://www.quotidianosicurezza.it/si...omanda-cpi.htm
                              Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                              • Mi permetto di rifare il punto normativo sulla situazione visto che si naviga a vista per sentito dire.
                                I serbatoi per carburante utilizzati all'interno delle aziende agricole non erano soggetti ad autorizzazione in base al DM 19/3/90, però con la nuova normativa antincendio anche questi sono rientranti nell'obbligo . Pertanto entro il 7 Ottobre 2013 ogni impianto di carburante previsto di una una qualsiasi pompa di capacità da 0 lt in su , interrati o fuori terra, sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi e dovranno fare una SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività) ANTINCENDIO, ovvero una pratica con planimetria relazione tecnica e documentazione del serbatoio.
                                Quest'tltimo dovra essere per forza di quelli di tipo omologato dal M.Interno se fuori terra, con bacino di contenimento tettoia e sopratutto munito di
                                1° certificato di omologazione del Ministero dell'Interno
                                2°Certificato di collaudo
                                3° certificato di conformità al prototipo omologato con numero di matricola che deve corrispondere a quello nella targhetta del serbatoio.
                                Se l'impianto è interrato necessiterà disporre di un serbatoio doppia parete se nuovo impianto, oppure avere un certificato di collaudo recente che ne garantisca la tenuta se mono-parete già installato.

                                Per serbatoi invece utilizzati per altre tipologie di attività, cioè gasolio autotrazione per attività di movimento terra, autotrasporti ecc. oltre alla normativa antincendio di cui sopra si è soggetti anche ad autorizzazione comunale o provinciale. Qui le situazioni variano da Regione e Regione perchè, mentre per la prevenzione incendi la normativa è nazionale quella per l'amministrativo è di competenza delle regioni e pertanto varia da zona a zona.

                                Per i serbatoi fuori terra ATTENZIONE, al di là del prezzo verificate sempre che vi siano i documenti che ho citato prima , per essere servono più le carte che altro. posto se

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                                • Salve pongo ha voi la domanda che ho gia' fatto a molti con risposte diverse,il gasolio agricolo è possibile stoccarlo in vasca interrata? vi spiego il mio caso abitando in mezzo ad altre case ho sempre usato una cisterna artigianale x lo stoccaggio del gasolio agricolo,visto che anche se prorogato ma l'autunno arriva mi sono informato x un erogatore omologato mobile, purtroppo quest'ultimo va mantenuto a 3mt da costruzioni e visto che nel mio cortile se lo stacco dal muro di 3mt mi da fastidio nelle manovre ho pensato di interrarlo. nel web ho letto che le cisterne x gasolio devono essere ha doppia parete ed omologate ma penso che si riferisse x il riscaldamento, x l'agricolo valgono le stesse regole? ho chiesto anche dal sindacato di categoria ma neanche loro sono riusciti ha recuperare risposte sicure ringrazio in anticipo chiunque mi riesca ha dare riferimenti validi sull'argomento saluti Marco

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                                  • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                                    Mi permetto di rifare il punto normativo sulla situazione visto che si naviga a vista per sentito dire.
                                    I serbatoi per carburante utilizzati all'interno delle aziende agricole non erano soggetti ad autorizzazione in base al DM 19/3/90, però con la nuova normativa antincendio anche questi sono rientranti nell'obbligo . Pertanto entro il 7 Ottobre 2013 ogni impianto di carburante previsto di una una qualsiasi pompa di capacità da 0 lt in su , interrati o fuori terra, sono soggetti alla normativa di prevenzione incendi e dovranno fare una SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività) ANTINCENDIO, ovvero una pratica con planimetria relazione tecnica e documentazione del serbatoio.
                                    Quest'tltimo dovra essere per forza di quelli di tipo omologato dal M.Interno se fuori terra, con bacino di contenimento tettoia e sopratutto munito di
                                    1° certificato di omologazione del Ministero dell'Interno
                                    2°Certificato di collaudo
                                    3° certificato di conformità al prototipo omologato con numero di matricola che deve corrispondere a quello nella targhetta del serbatoio.
                                    Se l'impianto è interrato necessiterà disporre di un serbatoio doppia parete se nuovo impianto, oppure avere un certificato di collaudo recente che ne garantisca la tenuta se mono-parete già installato.

                                    Per serbatoi invece utilizzati per altre tipologie di attività, cioè gasolio autotrazione per attività di movimento terra, autotrasporti ecc. oltre alla normativa antincendio di cui sopra si è soggetti anche ad autorizzazione comunale o provinciale. Qui le situazioni variano da Regione e Regione perchè, mentre per la prevenzione incendi la normativa è nazionale quella per l'amministrativo è di competenza delle regioni e pertanto varia da zona a zona.

                                    Per i serbatoi fuori terra ATTENZIONE, al di là del prezzo verificate sempre che vi siano i documenti che ho citato prima , per essere servono più le carte che altro. posto se
                                    per le cisterne mobile invece?

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                                    • Rispondo al quesito. Tutti i serbatoi conteneneti qualsiasi liquido inquinante vanno interrati a doppia parete con sistema rilevamento perdite. Vale anche per il gasolio, agricolo riscaldamento autotrazione ( visto che è sempre lo stesso prodotto colorato differentemente per fini fiscali)come previsto inizialmente dal D.M. 24-05-1999, n. 246 poi abrogato e ripreso dal DECRETO 29 novembre 2002che recita all'articolo 2.
                                      I serbatoi interrati sono:
                                      a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine.
                                      b) le pareti dei serbatoi possono essere entrambe me talliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione, la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la
                                      tenuta dell’intercapedine tra le pareti, entrambe le pareti in materiale non metallico, purché resistenti alle sollecitazioni
                                      meccaniche ed alle corrosio ni, parete interna non metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione,
                                      b) a parete singola metallica o in materiale non metallico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo,
                                      rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite. La cassa di
                                      contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
                                      Il vantaggio dell'interrato e che vengono annullate le distanze dai fabbricati ai fini della prevenzione incendi. Prettamenteai fini economici (costo) conviene la doppia parete che la singola inserita in cassero di cemento ( che deve essere impermeabile).
                                      A disposizione per ulteriori info
                                      Benedetto Zaccaria

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                                      • scusa benzacca mi sono espresso male precedentemente.
                                        Intendevo,per serbatoi mobili, quelli omologati per la circolazione in strada, come mi devo comportare?

                                        altro dubbio...leggendo su MAD di dicembre scrivono che i depositi di combustibili per uso agricolo che superano i 25m3 sono soggetti al controllo prevenzione incendi dei vigili del fuoco, mentre quelli che non superano i 20m3 non sono soggetti al controllo dei vigili del fuoco ma mantenuti sotto responsabilità dal titolare dell'attività...
                                        te parlavi da zero litri in su quindimi è venuto il dubbio.. è corretto oppure ho interpretato male io?

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                                        • Originalmente inviato da Az. Agr. La Capannaccia Visualizza messaggio
                                          Una info... esistono da qualche parte norme precise per l'installazione dei serbatoi a norma??? Sarei intenzionato a prenderne uno da 3000l ma vorrei sapere se devestare a totm dagli edifici, tot dalconfine etc etc.
                                          Nessuno sa niente o mi sa indicare siti/testi di riferimento???
                                          Al momento uso anche io fusti da olio, ma per praticità e messa a norma vorrei passare a cisterna! 3000l son tantini da gestire a fusti!
                                          E per la benzina che mi dite??? Io ho da ritirare 200l di benzina e al momento anche questi in fusto, ma vale la pen a prendere un piccolo serbatoio da tipo 300l? ho altre norme da rispettare???

                                          Ciao
                                          Grazie
                                          le distanze per l'installazione dei serbatoi fuori terra omologati sono indicate nel DM 19/3/90 e sono: un'area perimetrale libera da prodotti infiammabili e da vegetazione di 3 mt, distanze dai confini e da fabbricati di 3 mt, poi ci sono le norme di prevenzione incendi classiche, ovvero 6mt dalla perpendicolare dei fili dialta e media tensione, 20 mt da binari ferroviari, 5 mt da strade, 2 mt da rampe che conducono a stabili interrati ( garage , cantine ecc). Deve inoltre essere presenti almeno 2 estintori a polvere da 6 Kg e le tabellature quali, divieto di fumare, attenzione liquidi infiammabili, divieto di rifornimento con motore acceso
                                          Benedetto Zaccaria

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                                          • Originalmente inviato da jova Visualizza messaggio
                                            scusa benzacca mi sono espresso male precedentemente.
                                            Intendevo,per serbatoi mobili, quelli omologati per la circolazione in strada, come mi devo comportare?

                                            altro dubbio...leggendo su MAD di dicembre scrivono che i depositi di combustibili per uso agricolo che superano i 25m3 sono soggetti al controllo prevenzione incendi dei vigili del fuoco, mentre quelli che non superano i 20m3 non sono soggetti al controllo dei vigili del fuoco ma mantenuti sotto responsabilità dal titolare dell'attività...
                                            te parlavi da zero litri in su quindimi è venuto il dubbio.. è corretto oppure ho interpretato male io?
                                            Bisogna fare un pò di chiarezza. Ci sono i serbatoi mobili ( ovvero come nella dicituar ministeriale "Rimovibili") che sono omologati dal Ministero dell'interno per lo stoccaggio dei carburanti in azienda, con capacità massima di 9000 lt e poi ci sono quelli mobili in esenzione ADR omologati dal Ministero dei Trasporti per il trasporto su strada dei carburanti generalmente fino a 1000 kg . Ovviamente quelli da stoccaggio in azinda vanno bene per tenere il gasolio da cui rifornirsi con i mezzi, quellid a trasporto sono solo per trasportare il gasolio dal serbatoio di cui sopra al mezzo , circolando su strada e di solito sono usati dai contoterzisti per rifornire i loro mezzi fuori azienda. Quest'ultimi se utilizzati come stoccaggio in azienda non sono a norma .
                                            Per quanto riguarda l'aricolo su MAD che non ho letto, ma ho letto altri articoli dello stesso autore si parla di DEPOSITI che sono soggetti a prevenzione incendi sopra i 25 mc. IL deposito è uno stoccaggio del carburante sui serbatoio che non presenta pompa di distribuzione. Sono depositi per fare un esempio quelli per riscaldamento che vanno a rifornire un generatore, o che vanno a rifornire un essicatoio, o un gruppo elelttrogeno oppurein ultima analisi anche quello che rifornisce i trattori, ma non deve assolutamente essere presente una qualsiasi pompa , ma il trvaso deve essere fatto esclusivamente con tanica da serbatoio di stoccaggio a serbatoio del mezzo. Il Ministero dell'interno con circolare del 9 marzo 1998 PROT. n* 322/4113 sch. 170 ha allargato la possibilità di definire DEPOSITO anche a quesi serbatoi che, pur provvisti di pompa erogatrice, vanno a rifornire ESCLUSIVAMENTE macchine operatrici NON TARGATE E NON CIRCOLANTI SU STRADA , pertanto non i trattori.
                                            Tutto il resto non compreso nelle attività di cui sopra è definito . Comunque ritengo che l'estensore della'rticolo non abbia correttamente riposratto la normativa poiche il limite dei 25 mc era riferito alla vecchia normativa che è stata cambiata con il DPR 151 /2011che per i depositi non prevede più il linite di 25 mc ma recita :[I] [Attività 12 -Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
                                            combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
                                            qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
                                            complessiva superiore a 1 mc/I]. poi fà una distiznione in : categoria A ( fino a 9 mc) B (fino a 50 Mc) e C (oltre ai 50 Mc) ma questa vale solo per la modalità di presentazione dlle istanze di autorizzazione.
                                            Tutto quello che non è compreso nelle attività riposrtate sopra è un DISTRIBUTORE DI CARBURANTE e pertanto qualsiasi sistema di stoccaggio che abbia una pompa ricade sotto questa specifica. Nella norma di P.Incendi il DISTRIBUTORE e assoggetato come Attività 13 - Impianti fissi di distribuzione carburanti per
                                            l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori –
                                            distributori rimovibili di carburanti liquidi. - cat A Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C
                                            , pertanto senza limite di capacità, da 0 a 9 mc, poi ci sono le categorie B fino a 50 e C oltre ai 50 mc.
                                            Per quanto riguarda i serbatoio fuori terra omologati dal Ministero dell'Interno essendo stato introdotto l'obbligo di adeguamento alla normativa antincendio con la nuova normativa DPR 151/2011) poichè prima in base la DM 19/3/90 ne erano esenti, il decreto prevede come nuova attività assoggetata alla prevenzione Incendi un anno di tempo per l'adeguamento ( pertanto fino al 7/ottobre 2012) ora prorogata di un ulteriore anno fino al 7-10/2013.
                                            Pertanto tutti i distributori di qualsiasi capacità muniti di un sistema di erogazione inetrrati o fuori terra sono soggettia prevenzione incendi per qualsiasi capacità... per gasolio agricolo.... per altri tipi di gasolio ( autotrazione) si apre un'altro mondo ulteriore ma csasomai ne discutiamo in altro step.
                                            Benedetto Zaccaria

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                                            • I distributori mobili, omologati per trasporto carburante su strada,in esenzione ADR,(almeno fino a 6/7 anni come il mio) fà sono di libero utilizzo(io sapevo fino a 900 lt)e devono essere revisionati ogni "tot" anni.
                                              Ora ci sono anche in materiale "plastico",non sò se per questi ci sia ancora la necessità periodica di revisione
                                              Per il fatto che potrebbero non essere previsti solo per mezzi non targati,non mi preoccupa,non vedo come possano saper cosa rifornirò in campo.

                                              Grazie a benzacca per le informazioni inserite.
                                              Ultima modifica di mefito; 15/01/2013, 12:42.
                                              Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                              • Distributori per trasporto carburanti su strada

                                                I serbatoi per trasporto su strada sono normati dalla normativa ADR sui trasporti di prodotti pericolosi e inquinanti.
                                                L'ADR prevede che per il gasolio fino a 1000 kg lordi e per la benzina fino a 33 Kg lordi non vi sia bisogno della patente speciale ADR.
                                                Però i serbatoi devono comunque essere a norma. Esiste un'ulteriore sottoclassifica. Fino a 450 lt si è in esenzione totale, ovvero absta garantire che non vi sia spandimento e pertanto si possono utilizzare anche serbatoi non omologati, come quelli in polietilene che sono in commercio ora, al di sopra bisogna avere per forza il serbatoio omologato dal Ministero dei trasporti ( anche qui ne esistono in metallo e in polietilene) che vanno revisonati ogni 30 mesi

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                                                • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                                                  . Esiste un'ulteriore sottoclassifica. Fino a 450 lt si è in esenzione totale, ovvero absta garantire che non vi sia spandimento e pertanto si possono utilizzare anche serbatoi non omologati, come quelli in polietilene che sono in commercio ora
                                                  Questi non hanno bisogno di nessuna omologazione?
                                                  Potrei usare anche il classico fusto ex olio da 200lt e non essere contestato?

                                                  ,
                                                  Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                                                  .al di sopra bisogna avere per forza il serbatoio omologato dal Ministero dei trasporti ( anche qui ne esistono in metallo e in polietilene) che vanno revisonati ogni 30 mesi
                                                  Nelle prescrizioni al 2006 dava alcune operazioni ogni 2,5 anni ed altre ogni 5 anni
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                                                  • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                    Questi non hanno bisogno di nessuna omologazione?
                                                    Potrei usare anche il classico fusto ex olio da 200lt e non essere contestato?
                                                    si e no, per quello che ricordo (non sono aggiornatissimo) i fusti e le cisterne sono due tipi di contenitori diversi e ricadono in due articoli diversi dell'adr. In esenzione adr si va fino a 1000 kg per il gasolio e 333 per la benzina, nel caso siano presenti tutte e due i prodotti si devono fare le opportune proporzioni (per esempio 500 kg gasolio e 166 kg benzina), nel caso il trasporto avvenga con le cisterne queste seguono la normativa delle cisterne (omologazione ecc. ecc.) che nel dettaglio non ricordo.
                                                    I fusti invece sono degli "imballaggi" e devono essere omologati come imballaggi idonei al tipo di materiale pericoloso trasportato, sono certamente idonei al trasporto dei carburanti, devono avere una etichetta che indichi il pericolo "infiammabile 3" devono riportare il tipo di sostanza trasportata (UN 1202) , devono riportare l'omologazione dell'imballaggio tipo UN 1A1/Y1,8 ecc. che ora non ricordo.
                                                    Per il trasporto (fino a 1000 kg) è necessario:
                                                    1) che il prodotto sia negli imballaggi come sopra descritti (il venditore in teoria si dovrebbe accertare che gli imballaggi siano idonei)
                                                    2) il documento di trasporto che indica che tipo di sostanza ed in quali imballaggi
                                                    3) un estintore da 2 kg sul mezzo
                                                    4) una lampada tascabile di tipo adr (ricoperta in gomma ed antiscintilla).

                                                    PS: i fusti omologati li ho trovati presso un'industria che utlizza l'acetone (molto più volatile della benzina ed altretanto infiammabile) ho dovuto ovviamnete cambiare l'etichetta numero acetone con l'etichetta numero gasolio (1202).
                                                    Per evitare inutili discussioni tengo sul mezzo una stampa dell'articolo ADR relativo all'esenzione.
                                                    Non mi ricodo attualmente la faccenda dei 450 kg , se Benzacca riporta gli estremi normativi mi farebbe una cosa graditissima

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                                                    • Originalmente inviato da sergiom Visualizza messaggio
                                                      Non mi ricodo attualmente la faccenda dei 450 kg , se Benzacca riporta gli estremi normativi mi farebbe una cosa graditissima
                                                      credo di aver trovato la norma!
                                                      capitolo 1.1.3.1.
                                                      c) trasporto effettuato dalle Imprese, come complemento alla loro attività principale, quali
                                                      l’approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o
                                                      per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per l’imballaggio e
                                                      nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti
                                                      ad impedire ogni perdita del contenuto delle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si
                                                      applicano alla Classe 7.
                                                      I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non
                                                      rientrano nella presente esenzione;

                                                      L'ultima frase in neretto non mi convince, cosa significa?

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                                                      • riepilogo depositi gasolio

                                                        se ho ben capito la situazione per l'applicazione del DPR 151/2011 è:

                                                        --cisterna gasolio agricolo sollevata, senza pompa e riempimento dei serbatoi dei trattori per caduta inf a 1 mc - nessun obbligo-

                                                        --cisterna gasolio agricolo sollevata, senza pompa e riempimento dei serbatoi dei trattori per caduta inf a 1 mc + cisterna gasolio autotrazione "nazionale" riempimento dei serbatoi per caduta inf. a 1 mc - obbligo previsto per l'attività 12.A se complessivamente sup a 1 mc -

                                                        --cisterna gasolio agricolo sollevata, senza pompa e riempimento dei serbatoi dei trattori per caduta sup. a 1 mc ma inf a 9 mc - obbligo previsto per l'attività 12.A-

                                                        --cisterna gasolio agricolo sollevato, senza pompa e riempimento dei serbatoi dei trattori per caduta sup. a 9 mc ma inf a 50 mc - obbligo previsto per l'attività 12.B -

                                                        --cisterna gasolio agricolo sollevata, senza pompa e riempimento dei serbatoi dei trattori per caduta superiore a 50 mc - obbligo previsto per l'attività 12.C-

                                                        --cisterna gasolio agricolo con pompa elettrica inf a 9 mc (quindi da 0 ) - obbligo previsto per l'attività 13.A.A-

                                                        --cisterna gasolio agricolo con pompa elettrica sup. a 9 mc - obbligo previsto per l'attività 13.A.B-

                                                        spero di aver scritto tutto correttamente.

                                                        Originalmente inviato da sergiom Visualizza messaggio
                                                        I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento

                                                        penso che si riferisca all'acquisto ossia recarsi dal commerciante per l'acquisto.
                                                        o la distribuzione esterna o interna
                                                        ritengo che faccia riferimento ad un trasposrto per un travaso da una cisterna ad un altra in depositi distaccati ossia quando non si fà il rifornimento della macchina operatrice
                                                        Ultima modifica di azzeccagarbugli; 15/02/2013, 13:47.
                                                        av salùt

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                                                        • Salve, chiedo gentilmente una conferma/chiarimento visto le innumerevoli versioni di interpretazione sulla normativa vigente.
                                                          Cisterna gasolio per Az. Agricola omologata dalla casa costruttrice inferiore a 1 mc (995 litri) erogazione a caduta o con pompa meccanica/manuale è esente?
                                                          Grazie

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                                                          • Originalmente inviato da lucaVR Visualizza messaggio
                                                            Salve, chiedo gentilmente una conferma/chiarimento visto le innumerevoli versioni di interpretazione sulla normativa vigente.
                                                            Cisterna gasolio per Az. Agricola omologata dalla casa costruttrice inferiore a 1 mc (995 litri) erogazione a caduta o con pompa meccanica/manuale è esente?
                                                            Grazie
                                                            Con l'introduzione del DPR 151/2011 anche i serbatoi che prima, in base al DM 19/3/90, se utilizzati all'interno delle aziende agricole e di tipo omologato erano a norma ora rientrano nell'assogettabilità dell'obbligo di prevenzione incendi. Lo stesso decreto ha inizialmente stabilito che le nuove attività introdotte ( come nel caso degli impianti in oggetto, ci sia tempo un anno dalla pubblicazione del DPR 151/2011 ( 7/10/2011) per regolarizzare il tutto. Questo anno è già scaduto ma il ministero ha prorogato una prima volta fino al 2013, poi una seconda fino al 2014 pertanto I serbatoi utilizzati nelle aziende agricole se di tipo omologato rientranti nel DM 19.03.90 sono ancora a norma se installati come prescritto dal decreto stesso ( distanze di 3 mt, bacino di contenimento estintori ecc), fino all'Ottobre 2014, salvo ulteriori proroghe. Per quanto riguarda la capacità non conta niente se inferiore ai 1000 litri. La notizia che circola in giro che sotto questa capacità si è esenti è errata. Difatti gli impianti in oggetto sono classificati come "distributori di carburante " e rientrano nell'attività 13 del DPR151/2011 che non prevede limiti di capacità all'obblligo di regolarizzare l'impianto ai fini antincendio . Il limite di 1000 litri al di sotto del quale non necessità la prevenzione incendi è la attività 12 " depositi oli minerali" che riguardano essenzialmente serbatoi che vanno a rifornire generatori, caldaie gruppi elettrogeni, essicatoi ecc. Pertanto chi ha un serbatoio con DISTRIBUZIONE DI GASOLIO a mezzi è soggetto da 0 all'insù alla prevenzione incendi ( presentazione SCIA antincendio). Mi permetto solo di segnalare che se il serbatoio come scritto nel quesito è per caduta non può essere di tipo omologato perchè per forza per essere omologatao deve prevedere di un sistema di distribuzione ( pompa manuale o elettrica). Sollecito tutti ad essere vigili quando si compra un serbatoio. Alcune case costruttrici "giocano" con le parole e con le carte. Qualcuno scrive " a norma in base al DM 19/3/90", altri usano la dicitura "certificato". queste diciture non valgono niente Bisogna che all'acquisto del serbatoio venga fornito 1° un certificato di collaudo 2° un certificato di conformità del serbatoio al prototipo omologato 3° un'omologazione del Ministero dell'Interno intestata alla Ditta costruttrice che dica che il modello serbatoio + gruppo pompa risulta omologato. Anche qui attenzione alcune ditte forniscono un'omologazione del Minsitero della casa costruttrice della pompa generalmente Piusi Sampi ecc)Queste omologazioni non valgono, ovvero, sono omologazioni valide ma solo del gruppo pompa. Invece per avere il serbatoio a norma l'omologazione deve essere del complesso SERBATOIO+ GRUPPO POMPA e come detto prima generalmente intestato alla ditta costruttrice del serbatoio stesso

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