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Dumper si, dumper no!

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  • Dumper si, dumper no!

    Vorrei farvi delle domande:
    1) i costi di gestione di un Dumper sono molto superiori al costo di gestione di un semplice M.O?
    2) In Italia all'interno delle cave molto spesso si vedono 6x4 e 8x4 di vecchia generazione trasportare il materiale estratto fino ai vagli! Il costo di gestione di un vecchio autocarro è conveniente?
    3) In base a cosa l'imprenditore preferisce comprare un Dumper Rigido o un ADT?
    4) Il dumper non può circolare in strada non è una forte penalizzazione in fase di acquisto rispetto ad un normale 8x4?
    5) non sarebbe + conveniente comprare dei vagli cingolati seguire il fronte cava e portare il materiale lavorato sui M.O.?
    Cosa mi risponderebbe un cavatore? Grazie a tutti per le eventuali risposte!
    BENATI 1887-1995

  • #2
    Saluti, non è vero che i costi di gestione di un Dumper, sia esso rigido o articolato, sono superiori rispetto ad un M.O., anzi spesso sono più bassi. Oggi giorno il veicolo industriale cava cantiere non è più concepito, come un tempo, per affrontare fondi alquanto dissestati, questo perchè i cantieri sono sempre più comondi. I dumper rigidi vengono impiegati per brevi tratti di percorrenza e su fondi duri, tipo roccia, mentre i dumper articolati si usano su terreni soffici, umidi, e per lunghi tratti. Resta inteso comunque che sono macchine costruite per lavorare all'estremo. Dove vai con un dumper difficilmente puoi arrivarci senza problemi con un 8X4 o 6X4 che sia.

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    • #3
      Volevo chiedervi, ho visto la foto di un Perlini t-15 targato come un normale autocarro circolante su strada! La foto risale al 1984, quindi mi chiedo ma una volta i dumper potevano circolare anche su strada?
      BENATI 1887-1995

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      • #4
        Esprimo il mio parere

        1) I costi di gestione di un dumper sono circa il doppio rispetto ad un M.O. (anche se, ovviamente, c'è una grossa differenza fra un 6x4 e un 8x8 M.O.) se si considera il prezzo d'acquisto, la manutenzione, il costo dei fermi-macchina etc.

        2) Più difficile rispondere a questo, nel senso che sono veramente tante le variabili in gioco (senza trascurare MAI il costo del combustibile, il prezzo di acquisto del mezzo e il valore residuale dopo x anni)

        3) In teoria il dumper rigido ha senso sopra le 40 ton di portata (sempre che il terreno lo permetta) mentre l'articolato si usa dove le condizioni della pista (molte volte inesistente) "obbligano" all'acquisto di 1 veicolo che possa fare produzione indipendentemente dalle condizioni climatiche o di pista.
        Non trascuriamo poi l'usura: i dumper sono strutturalmente fatti per "durare" molto di più di qualunque M.O.
        Chiaramente non è possibile ridurre una discussione così amplia a 4 righe se poi consideriamo che, spesso, si vedono in giro x il mondo, dumper che fanno lavori da M.O. e/o viceversa (o quasi)

        4) Alcuni dumper possono essere immatricolati e girare per le strade (in funzione degli ingombri possono richiedere la scorta) ma è sempre una scelta molto "complessa". Per questo un M.O. è molto più general purpose.

        5) Lascio al cavatore la risposta

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        • #5
          Quindi secondo te dato l'ingombro ridotto,(2,50) un vecchio Perlini t-15 può girare per strada se targato?
          BENATI 1887-1995

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          • #6
            no a meno che non sia un veicolo nuovo (euro 4 intendo) e che la Perlini lo abbia omologato in Italia

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            • #7
              E' uscito per caso un decreto di radiazione specifico per il T15?
              Se è in regola con le revisioni, per quale motivo non può più circolare visto che circolano ancora tranquillamente autocarri ben più datati?

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              • #8
                io ho visto un DP363 che sarà largo 3 metri o forse anche qualcosina in più, che ha ancora i cartelli trasporto eccezionale
                non ha la targa, ma essendo una macchian comprata usata non escluderei che un tempo fosse targato
                altrimenti la scritta trasporto eccezionale non avrebbe un gran senso
                Fede, BID Division Member

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                • #9
                  scusate, sarà il venerdì che mi rende + fritto del solito, ma non avevo letto bene il messaggio di pietro e quindi chiedo venia

                  Se è già targato e sta nei 2,5 metri, può circolare

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                  • #10
                    Friz......prendi tutto con il beneficio d'inventario perchè non ne sono sicuro.
                    Se passa i 2,50 m, secondo me non poteva davvero essere targato.
                    Mi pare però di aver incontrato a volte in autostrada, ovviamente scortati, dei dumper fuori sagoma in spostamento.
                    Non so se si possa fare ancora o se era una occasione particolare, comunque, se sì, potrebbe darsi che i cartelli che tu hai visto si riferiscano ad occasioni simili.

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                    • #11
                      E non poteva essere stato immatricolato come macchina operatrice eccezionale?
                      http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096

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                      • #12
                        beh perchè se passa i 2,50m non si può immatricolare? tutte le autogru oltre 100ton son larghe 2,75m o 3m.....immatricolate come veicolo eccezionale ad uso speciale se non sbaglio.
                        quindi secondo me si potrebbe immatricolare sia come macchina operatrice eccezionale che come veicolo ad uso speciale
                        tanto l'impianto di illuminazione soddisfa le normative del cds quindi.....
                        Fede, BID Division Member

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                        • #13
                          Sbaglierò sicuramente ma per me la questione verte proprio sulla denominazione: macchina operatrice eccezionale /ad uso speciale.
                          Per pubblico ( se il Prefetto dà il nulla osta puoi andare a scansar neve anche con un D9 ) o privato l'uso delle autogrù è sicuramente di specchio più ampio che un dumper.
                          Certo, una 3 mt fuori tutto può essere consegnata in un porto e qui rimanerci fino alla sua rottamazione come un dumper in una cava ma la sua valenza operativa, inutile qui elencarla, è molto più ampia che quella di un dumper, deputato esclusivamente a trasporto inerte, e quindi non so se ricadente nella succitata specifica.
                          Non le so davvero ma il legislatore avrà sicuramente indicato le specifiche necessarie per essere iscritti in questi ruoli.
                          In buona sostanza, per voi il dumper è macchina operatrice?
                          Ultima modifica di junker; 01/12/2006, 20:31.

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                          • #14
                            Però mi sorge un altro dubbio Junker: se due cave (una per l'estrazione ed una per la lavorazione) sono anche solamente distanti 200 metri, ma per andare dal punto A al punto B e viceversa è necessario anche solo attraversare una strada pubblica aperta al traffico, è necessario che il mezzo sia targato, assicurato e bollato... Non so se mi spiego! Quindi potrebbe anche essere che per una destinazione d'uso del genere si sia ricorsi in via del tutto strana ad omologare e immatricolare una macchina del genere. Io l'ho buttata lì solo ragionandoci sopra, ma può anche darsi che abbia detto una fesseria grande come l'astronave Enterprise... OK ragazzi, chi si prende la briga di telefonare in Motorizzazione per schiarirci le idee, così tiriamo su un polverone assurdo anche a loro che sicuramente non sapranno che pesci pigliare???
                            http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096

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                            • #15
                              Se il dumper è targato (T-15) che io faccia 200m. o 20 km è lo stesso........se ha la targa posso circolare in strada?
                              BENATI 1887-1995

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                              • #16
                                Se è targato, assicurato e bollato puoi circolare su qualsiasi strada purchè tu rispetti i limiti di velocità e M.T.T. prescritti per quel tipo di veicolo. Va da sè che certe categorie di mezzi non possono circolare ne su superstrade ne su autostrade, ma solo su urbane ed extraurbane, salvo prescrizioni specifiche (divieti specifici per autocarri). Qualunque veicolo munito di targa e regolare carta di circolazione è libero di poter circolare, salvo non sussistano condizioni perchè ciò non avvenga (mancata revisione e/o eventuale bocciatura in seduta di revisione ecc.)
                                http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096

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                                • #17
                                  attenzione però al concetto di "carico unico e indivisibile".
                                  Mi spiego meglio.

                                  Mentre un autogru a 5 assi deve per forza sempre girare con la gru sopra, il cassone del dumper fà parte del veicolo stesso ma non il materiale che trasporta.

                                  Quindi, in presenza di un ADT30 targato che voglia muoversi dalla cava A a quella B percorrendo una strada pubblica, può farlo essendo a posto con revisioni, assicurazioni, etc, ma, in teoria, solamente scarico.

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                                  • #18
                                    Quindi il Perlini T-15 carico puo circolare?
                                    BENATI 1887-1995

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                                    • #19
                                      Stranamente pero', da noi in ditta una volta i T15 li udsavano per portare l'asfalto alle finitrici anche su strade "normali"... Gli ultim anni invece avevano le targhe gialle delle M.O., da quanto ne so, come macchine operatrici eccezionali, posson circolare baszta che siano a posto con tutto.. scusate.. ma una Cat 950 che ha la targa, non circola regolarmente? Ma dico, ultimamente avete deciso tutti di insegnare alla Bocconi delle MMT? Guardate che ce ne vuole... e non bastan solo le "parole di vento" per far vedere di saperne..

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                                      • #20
                                        Ragazzi questa è la foto incriminata!!! Come vedete il dumper è targato!!! Quindi?
                                        Attached Files
                                        BENATI 1887-1995

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                                        • #21
                                          Scusa Pietro, ma io nel pst precedente che ho affermato? Oppure sabato mattina ancora risenti della^ciucca del venerdi sera? Da noi ne avevamo addirittura 12 targati.. poi con il tempo (quando arrivai io) ce ne stavano solo 3 e con la targa M.O.

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                                          • #22
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                                            Ovvio che era ridicolo, salvo usassero i dumper per la paglia ed in ogni modo all'epoca il verbale per il sopraccarico mi pare fosse fisso sui 40.000 lire senza altre conseguenze.
                                            L'ultimo venuto in frantoio da me portava inerte da lavorare e sarà stato un 6/8 anni fa ed aveva la targa normale.
                                            Poi sinceramente non ne ho più visti.

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                                            • #23
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                                              Normativa italiana e CEE
                                              Art. 54 c.d.s. Autoveicoli
                                              Art. 203 reg. Autoveicoli per trasporti specifici
                                              Art. 203 reg. Autoveicoli per uso speciale
                                              Art. 61 c.d.s. Sagoma limite
                                              Art. 62 c.d.s. Massa limite
                                              Art. 10 c.d.s Veicoli “Mezzi d’Opera”
                                              Art. 34 c.d.s Oneri supplementari a carico dei “Mezzi d’Opera”
                                              Art. 142 c.d.s Limite di velocità dei veicoli
                                              Art. 167 c.d.s Trasporti di cose sui veicoli (tolleranze)
                                              88/77*2001/27/CE Emissioni gas inquinanti dei motori
                                              70/157*1999/101/CE Livello sonoro
                                              71/320*98/12/CE Frenatura
                                              Reg 2135/98/CE Tachigrafo elettronico

                                              Autoveicoli - Art. 54 – D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
                                              Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, e si distinguono in:
                                              a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti c.c.;
                                              b) autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto di persone e cose,
                                              capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso il conducente;
                                              c) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone, equipaggiati con più di 9 posti c.c.;
                                              d) autocarri: veicoli destinati al trasporto cose;
                                              e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
                                              f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
                                              persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
                                              speciali attrezzature relative a tale scopo;
                                              g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzatura e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse;
                                              h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da una motrice e da un rimorchio;
                                              i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
                                              j) autosnodati: autobus composti da 2 tronconi collegati tra loro da una sezione snodata;
                                              l) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo c.c.;
                                              m) mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia. Tra i materiali assimilati sono compresi (Legge 23/12/97):
                                              a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali, quelli derivati dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri;
                                              b) quelli dell’industria siderurgica compresi i coils e laminati grezzi. Tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art. 10, comma 8,
                                              e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera
                                              devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzati a uso misto su strada e fuori strada.

                                              Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale
                                              Art. 203 – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento al C.d.S.)
                                              (Art. 54 – D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche)
                                              1) Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice della strada,
                                              autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti
                                              carrozzerie permanentemente installate:
                                              a) Furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante,
                                              riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
                                              b) Carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di
                                              rifiuti solidi urbani;
                                              c) Cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
                                              d) Cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali
                                              sfusi o pulverulenti;
                                              e) Telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o
                                              casse mobili di tipo unificato;
                                              f) Telai con selle per il trasporto di coils;
                                              g) Betoniere;
                                              h) Carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e
                                              distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
                                              i) Carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate
                                              pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
                                              l) Carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee
                                              esclusivamente al trasporto di veicoli;
                                              m) Carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali
                                              vivi;
                                              n) Furgoni blindati per trasporto valori;
                                              o) Altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei
                                              trasporti m e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

                                              2) Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:
                                              a) Trattrici stradali;
                                              b) Autospazzatrici;
                                              c) Autospazzaneve;
                                              d) Autopompe;
                                              e) Autoinnaffiatrici;
                                              f) Autoveicoli attrezzi;
                                              g) Autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
                                              h) Autoveicoli gru;
                                              i) Autoveicoli per il soccorso stradale;
                                              j) Autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
                                              k) Autosgranatrici;
                                              l) Autotrebbiatrici;
                                              m) Autoambulanze;
                                              n) Autofunebri;
                                              o) Autofurgoni carrozzati per il trasporto di detenuti;
                                              p) Autoveicoli per disinfezioni;
                                              q) Autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria
                                              apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non
                                              abbandonino mai il veicolo;
                                              r) Autoveicoli per radio, televisione, cinema;
                                              s) Autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
                                              t) Autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
                                              u) Autocappella;
                                              v) Auto attrezzate per irrorare i campi;
                                              w) Autosaldatrici;
                                              x) Auto con installazioni telegrafiche;
                                              y) Autoscavatrici;
                                              z) Autoperforatrici;
                                              aa) Autosega;
                                              bb) Autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
                                              cc) Autopompe per calcestruzzo;
                                              dd) Autoveicoli per uso abitazione;
                                              ee) Autoveicoli per uso ufficio (2);
                                              ff) Autoveicoli per uso officina;
                                              gg) Autoveicoli per uso negozio (3);
                                              hh) Autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di
                                              rilevamento;
                                              ii) Altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale
                                              dal Ministero dei trasporti – Direzione generale M.C.T.C..

                                              Sagoma limite
                                              Art. 61 – D.L. 30 Aprile 1992, n. 285
                                              Lunghezza massima :
                                              Veicolo motore : 12,00 m
                                              Rimorchio : 12,00 m
                                              Autoarticolato: 16,50 m
                                              Autotreno: 18,75 m
                                              Larghezza massima : 2,50 m
                                              Per veicolo ATP: 2,60 m
                                              Altezza massima : 4,00 m
                                              Per autobus e filobus 4,30 m
                                              Inscrivibilità in curva :
                                              Ogni veicoli deve inscriversi in una corona circolare con :
                                              Diametro esterno: 25,0 m
                                              Diametro interno: 10,6 m

                                              Massa limite
                                              Art. 62 – D.L. 30 Aprile 1992, n. 285
                                              Massa complessiva a pieno carico veicolo a 2 assi: 18 t
                                              Massa complessiva a pieno carico veicolo a 3 assi : 25 t
                                              Oppure: 26 t
                                              quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti (assi motore in tandem con peso massimo di 19 t).
                                              Massa complessiva a pieno carico veicolo a 4 o più assi: 32 t quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti (assi motore in tandem con peso massimo di 19 t).
                                              Massa complessiva a pieno carico treno a 4 assi : 40 t
                                              Massa complessiva a pieno carico treno a 5 o più assi : 44 t


                                              Veicoli Mezzi d’Opera
                                              Art. 10 – D.L. 20 Aprile 1992, n. 285 Art. 10 – D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495
                                              Dimensioni : entro i limiti dell’art. 61
                                              Massa Massima veicoli a motore isolati : 2 assi 20 t
                                              3 assi 33 t
                                              4 o più assi 40 t
                                              Massa Massima autoarticolati : 4 assi 44 t
                                              5 assi 56 t
                                              5 assi betoniera 54 t
                                              Massa Limite per asse : 13 t
                                              Massa aderente minima :
                                              60 % della massa complessiva per veicoli isolati a 2 o 3 assi
                                              50 % della massa complessiva per veicoli isolati a 4 assi
                                              28 % della massa complessiva per complessivi di veicoli a 4 assi
                                              40 % della massa complessiva per complessivi di veicoli a 5 o più assi
                                              Massa minima asse direttivo :
                                              20 % della massa complessiva per veicoli a 2 o 3 assi
                                              17,5 % della massa complessiva, ogni asse, per veicoli a 4 assi
                                              Slivellamenti : per assi tandem o tridem a veicoli carico e scarico, 10 cm, con
                                              variazione di carico rispetto allo statico entro il ± 25%
                                              Altezza minima da terra : = 250 mm.
                                              Sospensione : degli assi tandem o tridem deve essere tale che ogni asse risulti
                                              compensato anche per le azioni di frenatura, ivi comprese le coppie.
                                              Sospensioni meccaniche con grado di sicurezza, in condizioni statiche, 3.
                                              Bloccaggio differenziale: esclusi gli assi sterzanti e, nel caso di più assi motori,
                                              bloccaggio della scatola di ripartizione nel caso di più assi motori.
                                              Velocità massima calcolata: per costruzione, 80 Km/h.
                                              Tara minima (t): 9 Veicolo motore isolato a 2 assi
                                              12 Veicolo motore isolato a 3 assi
                                              14 Veicolo motore isolato a 4 assi
                                              16 Autoarticolato a 4 assi
                                              17,6 Autoarticolato a 5 assi

                                              Oneri supplementare a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento
                                              delle infrastrutture stradali
                                              Art. 34 D.L. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
                                              1) I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti ai
                                              fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto
                                              pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di
                                              possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
                                              2) Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo d’usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 %, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

                                              Trasporti di cose su Veicoli a motore e sui Rimorchi
                                              Art. 167 – D.L. 30 Aprile 1992, n. 285
                                              Tolleranza sulla massa complessiva dei veicoli isolati: + 5%
                                              Tolleranza sulla massa complessiva autotreno: + 5%
                                              Tolleranza sulla massa complessiva autoarticolato: + 5%
                                              Tolleranza sulla massa complessiva dei mezzi d’opera e dei veicoli eccezionali:
                                              + 5% (limitato alle masse legali ai sensi dell’art. 62)
                                              Alla luce di quanto detto sopra i mezzi d’opera possono circolare, senza incorrere in sanzioni, alle seguenti, alle seguenti masse :
                                              Veicoli a motore isolati:
                                              - 2 assi: 20 t + 5% di 18 t = 20,9 t
                                              - 3 assi: 33 t + 5% di 26 t = 34,3 t
                                              - 4 assi: 40 t + 5% di 32 t = 41,6 t
                                              Autoarticolati:
                                              - 4 assi: 44 t + 5% di 40 t = 46 t
                                              - 5 assi (2+3): 49 t + 5% di 44 t = 51,2 t
                                              - 5 assi (3+2): 56 t + 5% di 44 t = 58,2 t

                                              x rispondere a Pietro: essendo il Perlini targato e immagino a posto con revisioni etc., claro che può circolare, rispettando i limiti di peso di cui sopra

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                                              • #24
                                                proprio questa estate ho incrociato a Fasano (BR) un Perlini T15 targato e circolante su strada a pieno carico..... percorreva un tratto di strada provinciale che collega la cava all'impianto di frantumazione e betonaggio.
                                                :help: Vincenzo :help: - Per ricordare un amico

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                                                • #25
                                                  Bene per quanto mi riguarda la mia domanda è stata esaudita ampiamente!
                                                  X Trakker: sai il chianti fa brutti scherzi!!!!
                                                  BENATI 1887-1995

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                                                  • #26
                                                    Ivo, scusa, ma hai preso sto forum per il teatrino dei pupi?
                                                    Ieri prima no, poi si, stamane di nuovo no salvo compiacenze, ora di nuovo si presa visione e postato allegato biblico..........
                                                    il T15 era un semplice autocarro 4 x 2 paro paro all'astra BM 20, questa però, 6 x4 che poteva circolare a 330 qli pc.

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                                                    • #27
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                                                      Ultima modifica di Trakker; 02/12/2006, 22:25.

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                                                      • #28
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                                                        Fabbrica a prodotto finito, diverso da fabbrica autocarro/allestitore.

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                                                        • #29
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                                                          BENATI 1887-1995

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                                                          • #30
                                                            Certo che quel Volvo ha un cassone mstruoso!!!! Praticamente sembra il cassone di un dumper snodato, con relativi pistoni laterali, montato su un 4 assi... Mai visto nulla del genere fino a 2 minuti fa...
                                                            Te Pietro riesci sempre a stanare certe chicche....
                                                            http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=63096

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