Buona sera !Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare questo argomento: Secondo voi con una macchina operatrice allestita con cassone aperto si può utilizzare con licenza conto terzi in italia? Questa macchina tipo camion ha targa gialla non può superare 40 km/h non ha disco tachigrafo e ha una notevole portata è omologata per circolazione stradale con libretto ecc.ecc.non paga bollo,paga pochissimo di assicurazione .Se siete informati fate sapere grazie a tutti
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TRASPORTO CONTO TERZI macchina operatrice
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Originalmente inviato da fantomas Visualizza messaggioBuona sera !Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare questo argomento: Secondo voi con una macchina operatrice allestita con cassone aperto si può utilizzare con licenza conto terzi in italia? Questa macchina tipo camion ha targa gialla non può superare 40 km/h non ha disco tachigrafo e ha una notevole portata è omologata per circolazione stradale con libretto ecc.ecc.non paga bollo,paga pochissimo di assicurazione .Se siete informati fate sapere grazie a tuttiOgnuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
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,Buona sera mefito,diciamo che il mezzo si muove tranquillamente sia nel centro abitato che fuori e ti garantisco che ha l iscrizione al albo smaltitori di rifiuti e dunque entra in discarica , vuol dire che entra in cantiere carica trasporta su strade pubbliche e scarica in discarica . Possiede licenza conto proprio,e mi hanno riferito che non puo lavorare con licenza conto terzi e chiedevo perchè questa differenza?Siamo sicuri?Io non sono esperto in questo campo cercavo delle conferme precise Ringrazio nuovamente buona serata a tutti
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Buona sera mefito, ho visto sul motore di ricerca del forum che parla del art.58 cds ma non cita il conto terzi,ma fa riferimento a autocarri con licenza conto proprio,non macchine operatrici con cassone ribaltabile !Io mi riferisco sia piccole macchine come piccoli 4x4 o grandi macchine tipo ASTRA PERLINI KOMATSU ecc ecc con libretto targa gialla omologati per circolazione stradale ,la domanda è si possono abbinare a una licenza conto terzi?Vi ringrazio nuovamente ciao a presto
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io ho un eurocargo lo traformato in macchina operatrice se lo guida con la b non cè tachigrafo si viaggia a 40 km orari non puoi andare all estero in autostrada fare conto terzi paghi ai un quinto di assicurazione non cè bollo non cè revisione puoi entrare nei centri a zone limitate senza chiedere permessi non è vincolato sui divieti di circolazione l euro 0 oppure 1 o 2 o 3 o 4 se il mezzo a piu di 2 assi ci vuole la patente c anche se è un mezzo operatrice la portatata resta uguale a quella scritta sul libretto di circolazione trasformare il mezzo costa dai 3000 euro ai 4500 euro messo in strada
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Originalmente inviato da mar2861 Visualizza messaggioio ho un eurocargo lo traformato in macchina operatrice se lo guida con la b
Questo dice il nostro C.d.S.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
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Originalmente inviato da mar2861 Visualizza messaggiofino a 150 q a pieno carico si circola con la patente b mi sono informato bene prima di comprarmi il camion che mi serviva io ho solo la b
Hai letto il C.d.S.?
http://www.forum-macchine.it/showthread.php?t=714 .Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
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Originalmente inviato da mar2861 Visualizza messaggiofino a 150 q a pieno carico si circola con la patente b mi sono informato bene prima di comprarmi il camion che mi serviva io ho solo la b
Facci sapere
CIAO
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Buona sera MAR2861 Grazie del informazione del conto terzi e che si è un po confusi riguardo queste normative poco applicate del C.D.S..Anche io mi ricordo al incirca così : sino a 2 assi non deve superare 200q. si guida con la B. Oltre i 200q. ci vuole la C, come macchina operatrice eccezionale perche supera i limiti di massa stabiliti su 2 assi su tutti i veicoli .Io ho sempre usato l escavatore da 200q. su strada sempre con la B dal 1996,mi hanno sempre fermato pol.strada e non hanno mai fatto obbiezioni.di questo sono sicuro spero non siano cambiate adesso perchè sino al 2005 erano cosi ,cia ciao
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Originalmente inviato da mar2861 Visualizza messaggiofino a 150 q a pieno carico si circola con la patente b mi sono informato bene prima di comprarmi il camion che mi serviva io ho solo la bOriginalmente inviato da fantomas Visualizza messaggioAnche io mi ricordo al incirca così : sino a 2 assi non deve superare 200q. si guida con la B. Oltre i 200q. ci vuole la C, come macchina operatrice eccezionale perche supera i limiti di massa stabiliti su 2 assi su tutti i veicoli .Io ho sempre usato l escavatore da 200q. su strada sempre con la B dal 1996,mi hanno sempre fermato pol.strada e non hanno mai fatto obbiezioni.di questo sono sicuro spero non siano cambiate adesso perchè sino al 2005 erano cosi ,cia ciao
CARATTERISTICHE MACCHINE OPERATRICI (D.Lgs. 285/92; 360/93) (strada22)
Ministero Trasporti fissa per circolazione su strada:
- larghezza massima non superiore a 2,55 m.;
- altezza massima non superiore a 4 m.;
- lunghezza totale compresi organi di traino non superiore a 12 m.;
- massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t. per veicoli ad 1 asse, 8 t. per veicoli a 2 assi, 10 t. per veicoli a 3 o più assi.
Qualunque veicolo superi questi limiti deve considerarsi macchina operatrice eccezionale.
essere guidate da persone con almeno 18 anni dotate di patente di categoria B (Categoria C per macchine operatrici eccezionali).
La circolare del 22 Febbraio 2013 N°4857 affronta la questione delle categorie di patenti necessarie per la conduzione di macchine agricole e operatrici ...
In questo link si trova indicata:ton 18. come massa limite, per cui una macchina operatrice a due assi diventa eccezzionaleUltima modifica di mefito; 09/10/2015, 17:33.Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
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Ciao a tutti. Io avrei un problemino che mi affligge non poco......... Ho aggiunto al parco macchine per la prima volta un autocarro immatricolato macchina operatrice (un IVECO 120e23) ma è nato un problema con l'iscrizione della targa all'albo gestori ambientali per il rilascio del formulari atto al trasporto e smaltimento dei miei inerti da me prodotti!! Mi continuano a dire che non possono accettare la richiesta in quanto il mezzo non ha un conto proprio e quindi non essendoci un trasporto merci non possono iscrivere il mezzo. Qualcuno può aiutarmi a capire come sbrigare il problema?? Grazie mille
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Ciao dogo77,anche io ho una macchina operatrice con il cassone e la mia può e va in discarica o centro di raccolta rifiuti,e quel veicolo non ha la licenza o qualche iscrizione particolare ma ho indicato al albo smaltitori rifiuti il numero di targa gialla,prova andare sul sito della tua regione e scarica personalmente il modulo per l iscrizione lo puoi fare tu se hai p.iva e compila i campi ,io ho speso circa la metà di qello che mi chiedevano certe associazioni,almeno nella mia regione SARDEGNA! magari le leggi da voi possono essere diverse che è probabile,ciao
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Buona sera la macchina operatrice con piano di carico non ha e non puo avere alcuna licenza trasporto merci ne in conto terzi - nolleggio, ne in conto proprio cioè complementare ad un attività principale del titolare, perche essa è una tipologia del tutto particolare e specifica.
Per meglio capire "la macchina operatrice con piano di carico" e le sue capacità e limitazioni ho posto nella parte sottostante una circolare esplicativa.
Saluti Romano.
Ministero dei trasporti - Macchine operatrici semoventi con capacità di carico (Circolare n. 8401 del 25 gennaio 2007)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE,
AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
Direzione generale per la motorizzazione Divisione 3
Prot. n. 8401/DIV3/B - Roma, 25 gennaio 2007
OGGETTO: Macchine operatrici semoventi con capacità di carico.
Come è noto, con le circolari prot. n. 50/M3/B2 del 15/01/2001 e prot. n. 4103/MOT2/B del 16/10/2002 (2), è stato riconosciuto che la macchina operatrice semovente allestita con piano di carico o munita di cassone fisso o ribaltabile possa essere classificata come "carrello" e, pertanto possa circolare su strada, non solo per il proprio trasferimento, ma anche "per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere", fermo restando comunque che tale attività non deve intendersi trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati. Tanto premesso, si osserva che le macchine operatrici semoventi, derivate dalle ex-moto agricole, poiché risultano progettate e costruite con capacità di carico e pertanto allestite con pianale o munite di cassone fisso o ribaltabile, ai sensi di quanto previsto all’art. 82 (3) commi 1 e 2 del nuovo codice della strada, possono circolare su strada, oltre il proprio trasferimento, anche per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere: ciò vale a dire che possono effettuare su strada spostamenti di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati, purché inerenti al ciclo operativo del cantiere.
Dette macchine, trattandosi di veicoli che operano su brevi tratti, con capacità di carico limitata e velocità ridotta (max 40 Km/h), pur non potendo svolgere attività di trasporto, tuttavia trovano la loro utilizzazione economica nello spostamento delle cose sopra descritte nei limiti connessi con il ciclo operativo del cantiere, effettuato comunque e sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. IL DIRETTORE
dott. ing. Alessandro De Grazia.
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così chiaro che non ho capito!Originalmente inviato da romano Visualizza messaggiopertanto possa circolare su strada, non solo per il proprio trasferimento, ma anche "per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere", fermo restando comunque che tale attività non deve intendersi trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati.
Originalmente inviato da romano Visualizza messaggiociò vale a dire che possono effettuare su strada spostamenti di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati,
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Buon giorno purtroppo le "circolari ministeriali" – tra cui quella che ho inserito - che in fin dei conti danno delle linee di indirizzo operativo a volte sono interpretabili ed anche difficili. A mio avviso per la "macchina operatrice" derivante da un ex autocarro che negli ultimi anni ha avuto un grande successo dovrebbe essere gestita da norme nuove certe e sicure per evitare abusi e di conseguenza concorrenza sleale verso chi opera con licenzia trasporto merci che sia in conto terzi che in conto proprio. Una cosa è certa la macchina operatrice non può eseguire un trasporto nel senso reale ma operare solo “per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”.
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Anche per me non è chiaro! non puo fare il trasporto ma puo fare lo spostamento?che documento devo fare per transitare il mezzo con il mio materiale da un cantiere a un altro! che documento presento alle forze del ordine visto che un DDT non si puo utilizzare perche fa parte dei traspori?Adesso è peggio di prima
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Originalmente inviato da sergiom Visualizza messaggiocosì chiaro che non ho capito!Non può?
oppure può?
sì è incredibile, la circolare dice una cosa, ma poi dice il contrario.
Io vorrei prendere un piccolo autocarro immatricolato come "macchina operatrice",
per portare le macerie, attrezzature varie, per raggiungere località disagevoli, ma se ad ogni controllo devo essere in balia di come interpretano la cosa i vari tutori del traffico...
Non voglio ogni volta rischiare di farmi portar via il libretto.
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Originalmente inviato da romano Visualizza messaggio...
pertanto possa circolare su strada, non solo per il proprio trasferimento, ma anche "per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere", fermo restando comunque che tale attività non deve intendersi trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
...
ciò vale a dire che possono effettuare su strada spostamenti di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati, purché inerenti al ciclo operativo del cantiere.Originalmente inviato da fantomas Visualizza messaggio...non puo fare il trasporto ma puo fare lo spostamento?che documento devo fare per transitare il mezzo con il mio materiale da un cantiere a un altro!...
Quindi un semplice spostamento tra sedi di beni, mezzi, materiali o altro, facenti capo sempre allo stesso gruppo o ragione sociale.
(perdonate la descrizione terra terra)Marco B
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Originalmente inviato da Marco Bellincam Visualizza messaggioPresumo che sul documento di trasporto verrà indicato il Mittente (Ditta sig Rossi, sede Roma) ed il Destinatario, (Ditta sig Rossi, Sede Ostia).
Quindi un semplice spostamento tra sedi di beni, mezzi, materiali o altro, facenti capo sempre allo stesso gruppo o ragione sociale.
(perdonate la descrizione terra terra)
quindi secondo questa interpretazione della differenza fra "trasporto e spostamento",
non si potrebbe caricare per esempio, nulla alla casa in ristrutturazione della sciura Maria, per portare il tutto in discarica, e nemmeno caricare che sò, un pallet di piastrelle presso un rivenditore, e portarle sempre alla sciura Maria? C'è qualcosa che non quadra.
Perdonami, ma con questa interpretazione, però, la macchina operatrice diverrebbe praticamente inutilizzabile, mi sembra.
Perchè in Italia devono sempre fare delle disposizioni e leggi incomprensibili?
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Originalmente inviato da multicar Visualizza messaggio...caricare che sò, un pallet di piastrelle presso un rivenditore, e portarle sempre alla sciura Maria? C'è qualcosa che non quadra.
Ma se tu come ditta acquisti le piastrelle, da un qualsiasi fornitore e le porti sul cantiere (tua la merce, tuo il mezzo, vai a casa della signora) non andresti in contro ad eventuali sanzioni.
Diversamente se la Signora acquistasse le piastrelle e ti incaricasse del trasporto, diverrebbe un trasporto in conto terzi (tu offri il servizio di trasporto)Marco B
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La soluzione non cambia perche il fornitore è obbligato per legge di erogare un documento valido del uscita del materiale,il tuo discorso è giusto ma è sempre un trasporto.comunque credo che faccia fede la descrizione sul libretto del utilizzo del veicolo e ovviamente è stato omologato dalla motorizzazione italiana.dunque a questo punto se il trasporto è collegato all attivita del impresa è TUTTO in regola;acquistare ,spostare,trainare se omologato,andare in discarica con formulario e ovviamente trasportare ,credo sia cosi BUON LAVORO
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