Ciao a tutti. Per mia necessità vorrei imparare ad utilizzare il muletto e se possibile a prendere il patentino. Sono domiciliato a Bologna e non so come fare, infatti ho telefonato a diversi istituti con l'intento di partecipare a qualche corso ma ho avuto tutte risposte negative. A tal proposito vorrei domandarvi se siete a conoscenze di enti/officine accreditate, presenti non solo a Bologna ma in tutto il territorio dell'Emilia Romanga, a cui possa rivolgermi. Grazie.
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Patentino per muletto
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Caro amico, le uniche cose che ho sentito in materia di formazione per operatori di macchine come gru, movimentatori telescopici e carrelli è da parte del CFRM della Merlo che fa dei corsi di vario livello. Può partecipare a questi corsi chiunque, basta iscriversi e la Merlo alla fine può rilasciare vari tipi di documentazione sino a quello della ISPSEL.
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Buongiorno
Non esiste una figura professionale riferita a: Carrellista. So pero` che alcune regioni, come per esempio l'Autonoma di Bolzano, organizza regolarmente corsi per abilitazione professionale all'uso del carrello elevatore. Per il resto la 626 prevede la formazione degli operatori, e` obbligo del datore di lavoro provvedere alla formazione degli operatori. In riferimento a questo tutti i costruttori e importatori di carrelli elevatori, compresi noi di OM, hanno istituito un servizio che si chiama formazione o corso carrellisti. Andiamo a casa del cliente e organizziamo un corso fatto di teoria e pratica al fine di istruire i carrellisti al coretto uso ed alla conoscenza dei rischi nel uso di un carrello elevatore.
Questo e` lo stato dell'arte, purtroppo. E dico purtroppo perche` il carrellista dovrebbe essere una figura professionale riconosciuta in quanto manovra una macchina operatrice che potenzialmente e`piu`pericolosa di un escavatore in quanto 99 volte su 100 lavora in ambiente ove interferisce con molte altre persone. In Germania e nei paesi del nord per esempio vi e`l'obbligo dell'abilitazione professionale. In Italia lo si considera un utilizzatore saltuario, pertanto senza abilitazione professionale.
SalutiJosef Morat
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Infatti. Non c'è mansione più pericolosa del carrellista.
Quanti usano sempre le cinture di sicurezza? Quanti rispettano i limiti (di velocità e di portata)? Quanti sanno, ad esempio, se è più pericoloso viaggiare con il carrello scarico o con il carrello carico (ai fini del ribaltamento... ovviamente SCARICO)?
Sicuramente non tutti. Fortunatamente dove lavoro io TUTTI i carrellisti hanno seguito un corso di teoria/pratica prima di poter lavorare con il carrello, altrimenti si è a rischio lettera di ammonnizzione..
Dove lavoro io i due infurtuni più gravi in assoluto sono stati sui carrelli: quello mortale quando uno (ventenne, davanti al padre) in curva è salito sopra uno spessore ed è rimasto schiacciato, l'altro, mentre viaggiava ad alta velocità l'attrezzatura si è impiantata su una lamiera sporgente. Ha sfondato il parabrezza ed è finito sul pavimento, vicino al pezzo incandescente. Si è schiacciato qualche vertebra.
E non bisogna dimenticarsi della mancata tragedia.. poco tempo fa con un carrello mora con cabina mobile in retromarcia è stato investito un operaio, che per miracolo non si è fatto nulla di grave, di vitale importanza. Era completamente sotto il carrello e se un terzo operaio non avesse avvertito tempestivamente il conducente (che non si era accorto di nulla), sarebbe rimasto schiacciato.
E' molto pericoloso lavorare con il carrello, bisogna avere molto buon senso ma bisogna anche essere molto preparati, le leggi della fisica insegnano molto.
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Per imparare ad utilizzare il muletto bisogna venire affiancati da personale specializzato ed autorizzato dal datore di lavoro a svolgere quella determinata mansione.
Per avere un’idea specifica ed approfondita del mezzo si possono frequentare alcuni corsi promossi dalle diverse ditte produttrici.
Bisogna anche sottolineare che attualmente NON ESISTE la PATENTE PER IL MULETTO ma è altamente consigliabile che il mezzo venga affidato a persone che siano perlomeno in possesso della PATENTE B, in funzione del fatto che il carrello elevatore è un veicolo a motore che circola nelle aree aziendali, alle quali si applica la segnaletica del codice della strada.
Nonostante esistano corsi teorici proposti in via generica, la formazione per l’utilizzo del carrello elevatore in azienda deve essere promossa, valutata ed autorizzata dal RSPP aziendale (che in molti casi è lo stesso datore di lavoro) tramite personale (intero od esterno) praticamente e teoricamente specializzato in materia.
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I riferimenti al Dlgs 81/08 obbligano, come già detto, il datore di lavoro ad istruire ed informare adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici che si possono verificare nell’utilizzo delle diverse attrezzature presenti in azienda.
Il possesso della PATENTE B ed un adeguato tirocinio aziendale, promosso dal datore di lavoro, contestualizzato in relazione alle attrezzature presenti in azienda, sono i requisiti per la mansione di carrellista.
I corsi generici per carrellista forniscono un quadro generale che in ogni caso dovrà essere confermato con la valutazione del datore di lavoro.
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Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggio...cut...
Il possesso della PATENTE B....
....cut...
....sono i requisiti per la mansione di carrellista.
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Patente B.
Il corso carrellista , o il "patentino" volgarmente detto in quanto patente non è ,
ma è comunque obbligatorio eseguire tale corso ai fini della sicurezza appunto come dice il Testo Unico 81/08 all'articolo 169 ,
la stessa cosa veniva detta dalla 626 all'articolo 22-35.... in quanto in caso di incidente , se si verifica che l'operatore che conduceva la macchina non era stato preventivamente istruito , quindi se vi è del cartaceo che lo dimostra è anche meglio ,il titolare o il responsabile delle sicurezze è probabile che gli piglia una certa strizza........
Per quello che riguarda la patente B , meglio che l'abbia stando sempre alla teoria perchè di mirato a tale patente B non vi è nulla per i carrelli , ma come dice il Testo Unico e la "vecchia" 626 , si prevede che il datore di lavoro ( il dirigente o il preposto) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.
In tale contesto il carrellista deve essere munito di patente B.
Da un punto di vista legale, nel momento in cui si verifica l'infortunio l'assegnazione del compito di utilizzare carrelli elevatori ad un dipendente senza patente , potrà costituire colpa al datore di lavoro,
rendendolo responsabile dell'evenuto danno.
E' sicuramente consigliabile adibire alla conduzione di carrelli elevatori, lavoratori muniti di patente B,in quanto per avere tale patente si superano visite fisiche e test inerenti guida e segnaletica ,
oltre al fatto che periodicamente và rinnovata.
Se si pensa poi al ritiro patenti attuali e alle stragi dovute all'alcol ,
non è la prima volta che si incontra un carrellista "allegro"o"fumato" e son dei pericoli come per strada , pure sul carrello .
Ricordiamo che il carrello elevatore è un veicolo che circola nelle aree aziendale, alle quali si applica la segnaletica del codice della strada, vedi art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 493/1996, ai sensi del quale - il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario,pedonale ,navale.....
Ciò permette di avere indicazioni univoche per le situazioni aziendali nelle quali non vi è soggezione alle norme del codice della strada,
essendo aree totalmente private, ma dove comunque la presenza di vari tipi di automezzi richiede ed esige una adeguata regolamentazione del traffico presente.
Poi se il datore di lavoro , o chi ne risponde , alla guida del carrello elevatore mette un 14enne senza patente stradale ,
senza corso carrellista "patentino" , affari suoi ,
fin che dio provvede non ha di che pensare .
PS:
è un post datato con 8 risposte , ma quante visite ha avuto però , 8k abbondanti di visitatori .
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La Patente B (v.Codice della Strada) è il documento legale, riconosciuto dalla CEE, che certifica (tramite Enti Accreditati e riconosciuti anche nella normativa Statale in materia) l' idoneità alla guida di autoveicoli (aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t), macchine agricole (qualunque sia la loro massa e sagoma), macchine operatrici qualunque sia la loro massa e sagoma (tranne le eccezionali, es.: Gru e Scavatori in cui necessita la patente C), ecc ecc.
La legge 81/08, che integra il complesso di leggi in materia di sicurezza, obbliga il datore di lavoro a fornire un' adeguata formazione ed informazione nel suo contesto lavorativo, avviando gli interessati in un percorso professionalizzante che può avvenire tramite l' affiancamento di personale qualificato e/o con corsi istruiti per la specifica azienda dallo stesso datore di lavoro. ( Il datore di lavoro sceglie il percorso formativo che ritiene più idoneo per la propria attività in base alle macchine presenti nella sua azienda. Non è obbligato a far fare un patentino ma è obbligato, come per tutti i lavori, formare ed informare sui rischi specifici. Se una macchina richiede una formazione particolare, richiederà l' intervento formativo delle ditte produttrici o di personale qualificato in determinate mansioni).
Attualmente, l' Esistenza del Patentino per il Muletto è l' equivalente dell' esistenza del Patentino per la Formula1 o per i Pedalò presenti in spiaggia.
Una formazione teorica relativa alle norme applicabili su determinate macchine non garantisce al datore di lavoro (presente o futuro) che il partecipante sia stato adeguatamente formato e che abbia i requisiti richiesti a svolgere una determinata mansione.
In caso di infortunio verrà verificato se il conducente del mezzo era in possesso di della patente di guida B, C, ecc ecc in funzione delle norme che regolano la sicurezza della circolazione stradale applicabili negli ambiti aziendali.
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...disinformazione ?..
...però alla fine NON esiste alcun obbligo di legge che vincoli il carrellista ad essere in possesso della patente di qualsiasi grado, poichè il rilascio certifica la"idoneità alla guida" MA SU STRADA PUBBLICA.
Nell'ambito di proprietà privata la patente di guida per la guida del carrello elevatore vale, da un punto di vista LEGALE, quanto "il patentino per la guida di pedalò"
La richiesta, in caso di incidente, di verifica del conseguimento o meno della patente di guida può essere un atto dovuto, MA NON PUO' ASSOLUTAMENTE modificare l'esito delle indagini per individuare le responsabilità oggettive.
Il riferimento alla normativa 81/08 è fondamentalmente una ripetizione di quanto già CHIARAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE indicato nella 626, che obbliga il datore di lavoro a FORMARE ed INFORMARE i propri lavoratori bla bla bla.....
Kocis cade purtroppo in un "errore" quando fa riferimento a" Se si pensa poi al ritiro patenti attuali e alle stragi dovute all'alcol, non è la prima volta che si incontra un carrellista "allegro"o"fumato" e son dei pericoli come per strada , pure sul carrello "
Sfortunatamente, in ambito privato, io operatore devo sottostare SOLO al regolamento aziendale, quindi se non vi è una PRECISA ed UNIVOCA regolamentazione aziendale, io potrei (è un paradosso, lo sò) guidare anche con un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dal codice della strada.
La applicazione della segnaletica, ove questa possa essere necessaria, prevista dal codice della strada è una "comodità" ma non implica il rispetto del codice della strada; sempre paradossalmente io potrei, per una mia ipotetica necessità, decidere di viaggiare tenendo la sinistra....nessuno mi può dire nulla, fatto salvo che abbia FORMATO ed INFORMATO i miei operatori di come ci si DEVE comportare alla guida del mezzo.
Inoltre, per quale motivo DEVO avere la patente B, le norme del codice della strada vengono studiate anche per il conseguimento della patente A e, addirittura per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore....QUINDI ???
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Originalmente inviato da Lupo Alberto Visualizza messaggioLa applicazione della segnaletica, ove questa possa essere necessaria, prevista dal codice della strada è una "comodità" ma non implica il rispetto del codice della strada
Un dipendente di una azienda dove noleggiamo ci ha recentemente informato() che per la circolazione all'interno dello stabilimento vanno seguite le regole di circolazione urbana.
E qui mi sorge il dubbio/i,perche' la stessa azienda indica :
Le macchine (tutte,anche i carrelli) hanno precedenza sui pedoni anche sulle striscie pedonali.(contrariamente all urbana)
Molte segnalazioni sono completamente differenti da quelle stradali,per tipo e colorazione,e sapete bene che le norme stradali stabiliscono con precisione forma e colorazione della segnaletica orizzontale e verticale.
Ne deduco quindi che la realta' sia un "approssimazione" del codice urbano adattato alla propria realta' aziendale (mi sembrerebbe anche sensato......).
Citando Almak:
La Patente B (v.Codice della Strada) è il documento legale, riconosciuto dalla CEE, che certifica (tramite Enti Accreditati e riconosciuti anche nella normativa Statale in materia) l' idoneità alla guida di autoveicoli (aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t), macchine agricole (qualunque sia la loro massa e sagoma), macchine operatrici qualunque sia la loro massa e sagoma (tranne le eccezionali, es.: Gru e Scavatori in cui necessita la patente C), ecc ecc.
i carrelli sono autoveicoli?Macchine operatrici?
..allora i carrelli elevatori con massa complessiva a pieno carico inferiore ai 35 q.li sono da patente B,oltre si va' alla patente C (praticamente tutti e pochi operatori hanno la C)........
..se fossero parte della categoria macchine operatrici sarebbero targati con la targa gialla e tutti muniti OBBLIGATORIAMENTE dei dispositivi per la circolazione stradale (fanaleria,dispositivi e aggeggi vari di bloccaggio per marcia stradale come per i sollevatori telescopici)......
uno Stacker da 70 Ton con cosa lo guido? C,D,E,....e cosa e',un carrello? un autoveicolo,una macchina operatrice,una locomotiva?
una gru' a cavaliere in che categoria la colloco?.....un palazzo con le ruote ?
Cito Almak
....In caso di infortunio verrà verificato se il conducente del mezzo era in possesso di della patente di guida B, C, ecc ecc in funzione delle norme che regolano la sicurezza della circolazione stradale applicabili negli ambiti aziendali......
.....ma e' davvero cosi? Se e' cosi e una caz...ta grandiosa
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Originalmente inviato da Lupo Alberto Visualizza messaggioKocis cade purtroppo in un "errore" quando fa riferimento a" Se si pensa poi al ritiro patenti attuali e alle stragi dovute all'alcol, non è la prima volta che si incontra un carrellista "allegro"o"fumato" e son dei pericoli come per strada , pure sul carrello "
_ Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente :
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
_ Art. 163.Obblighi del datore di lavoro:
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno
dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla
segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo
quanto previsto nell'allegato XXVIII.
. Dove non si dice in esplicito della patente B ma dal momento che il titolare o il responsabile sono quelle persone che fanno la valutazione dei rischi devono definire tali regolamentazione nella loro azienda a salvaguardia della sicurezza e della loro serenità, visto che saranno i primi in caso di incidenti a essere tirati in causa mi vien da dire , patente B vivamente consigliata.
Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioAttualmente, l' Esistenza del Patentino per il Muletto è l' equivalente dell' esistenza del Patentino per la Formula1 o per i Pedalò presenti in spiaggia.Effettivamente hai ragione perchè se in un'azienda il datore di lavoro destina tali macchinari , cioè un carrello elevatore , una F1, e un pedalò da spiaggia a 3 operatori , li deve adeguatamente istruire e autorizzare all'utilizzo del singolo mezzo , quindi faranno il "patentino" , il corso o l'addestramento per la singola attrezzatura .Come dice il D.ls81/08 -
art 73 - Informazione e formazione:
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
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in sintesi
Riassumendo :
l'uso del carrello e' consentito quando l'operatore sia stato debitamente istruito e informato dal datore di lavoro sul funzionamento della macchina , sulle norme di circolazione interna all'azienda che possono attingere dal codice stradale completate da normative interne all'azienda stessa che derivano dalla valutazione dei rischi.......correggetemi se serve.....
Ora,'sti benedetti "corsi" che abbiamo fatto tutti e che ti rilasciano l'attestato........?
In poche parole......l'essenziale
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In pochissime parole, i corsi servono a migliorare ed aggiornare il livello di preparazione del partecipante e danno modo al datore di lavoro di inserine nel fascicolo di valutazione dei rischi gli interventi di formazione e informazione delegati ad altri formatori.
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Ricollegando il tutto a quanto scritto in precedenza sulla patente, la circolazione e la formazione ho cercato di sintetizzare come segue, anche se le norme possono subire variazione e modificazioni straordinarie.
La patente B è un complemento che non autorizza il lavoratore a utilizzare i carrelli elevatori ma certifica autorevolmente, tramite esami pratici, teorici e medici, l’idoneità a condurre veicoli con le caratteristiche dei carrelli elevatori. L’autorizzazione a condurre i carrelli elevatori viene data dal datore di lavoro (NON DAI CORSI), o da chi ne fa le veci, dopo aver informato e formato il lavoratore sulla macchina che andrà a utilizzare, sui requisiti di sicurezza da adottare e sulle caratteristiche del lavoro presso la propria azienda.
La “formazione” intesa nel D. Lgs 81/08 non esplicita un patentino che abilita a qualcosa… (sono invenzioni di comodo) … ma richiama l’obbligo del datore di lavoro a informare e formare il lavoratore (v.Art 34 D. Lgs 81/08) sul lavoro che andrà a svolgere. La formazione aziendale del candidato, visto che non esiste nelle norme l’obbligo di un “ente formatore”, può avvenire tramite tirocinio aziendale e certificata dal datore di lavoro che avrà preventivamente istruito e valutato l’idoneità del lavoratore a svolgere determinate operazioni.
Ritornando per un attimo al discorso patente, la formazione teorica della patente A è applicabile alla teoria per patente B, la differenza tra le due sta nelle modalità e nei tempi per conseguire l’idoneità desiderata. I carrelli elevatori, essendo configurati nella categoria delle macchine operatrici (Art. 58 comma 2 lettera C del CdS) necessitano perlomeno del conseguimento della patente B (Art. 124 comma 1 del CdS).
In relazione al fatto che nelle aziende esistono varie attività ispettive, per la verifica delle conformità nei diversi contesti, ci sarebbe da segnalare che chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito di patente è punito con le sanzioni amministrative e sanzioni accessorie (Art.124, comma 4 e 4-bis del CdS.). Chi, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato d’idoneità (di cui ai commi 1-bis e 1-ter) o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa (Art. 116 comma 12 del CdS).
Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica:
Art. 75 Attuativo dell’Art. 38 CdS
1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
In generale, la circolazione interna alle aziende deve essere regolamentata e definita inequivocabilmente con interventi atti a prevenire ogni pericolo (v. art. 15, 64, 95 del D.Lgs 81/8). Per quanto riguarda la colorazione dei cartelli, la conformità è regolata da norme specifiche, ricordando anche la possibilità del datore di lavoro di adottare misure segnaletiche provvisorie per situazioni particolari.
La formazione sulla sicurezza è un obbligo del datore di lavoro che deve organizzare i corsi e renderli accessibili agli interessati. Il pagamento di un corso “Patentino del Muletto” da parte del lavoratore potrebbe non essere riconosciuto da tutti i datori di lavoro (Italiani o Esteri) in base all’obbligo dei diversi datori di lavoro a verificare l’effettivo apprendimento.
In ogni caso, con la finalità di migliorare l’ apprendimento dei mezze e della sicurezza, nulla vieta di istruirsi e conseguire patentini aggiuntivi per ogni mezzo e attività. Il valore attribuito rimane comunque discutibile se la formazione non viene contestualizzataUltima modifica di ALMAK; 12/03/2009, 12:47.
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Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioI carrelli elevatori, essendo configurati nella categoria delle macchine operatrici (Art. 58 comma 2 lettera C del CdS) necessitano perlomeno del conseguimento della patente B (Art. 124 comma 1 del CdS).
Ripeto,per quanto io ne sappia la macchina operatrice ha delle caratteristiche ben precise (immatricolazione,targa,dispositivi ecc).........non vorrei avessero usato il termine per individuare varie tipologie;anche il sollevatore telescopico puo' essere considerato carrello elevatore.......boh
Definizione esatta di macchina operatrice
Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
..al comma c c'e scritto "Carrelli : veicoli destinati al trasporto di cose".........non c'e' scritto carrelli elevatori.....anche i Mafi sono carrelli.....i veicoli portuali per i container ecc sono carrelli..ma non sollevano..trasportano solo...quindi?Ultima modifica di Capitan Atomic; 12/03/2009, 15:11.
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Bisonga fare attenzione alla caratteristica del veicolo e alle indicazioni del costruttore per configurare adeguatamente il mezzo. La MAFI, come altri produttori, dispone di una larga gamma di articoli tra cui: trattori, camion a piattaforma, carrelli per il sollevamento, carrello semovente montato su rotaie, ecc ecc...
Il carrello elevatore in genere (che può essere di varie tipologie e marche) rientra con evidenza nella categoria dei carrelli con la funzione di veicolo destinato alla movimentazione di cose.
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Ma scusate ,tutta stà prefazione sul codice della strada e sulle patenti stradali , ma se non sbaglio , il codice della starda e quindi le patenti stradali , non hanno valenza in un'area privata , cantieri ,aziende ,terreni privati .
Anche perchè se così non fose ,i carrelli elevatori verrebbero venduti omologati e immatriclati con targa,fanaleria ,e indicatori di direzione , mentre tale cosa avviene molto,ma molto ,ma molto raramente per quel cliente che realmente per strada ci và con il carrello e che sottostarà al codice della strada .
Mentre tutti i carrelli ,al 99,9% , circolano in aree private stando al regolamento aziendale , che può essere inerente a quello della strada , ma sempre a discrezione del datore di lavoro o del preposto .
Quindi il carrello elavatore in quanto macchina operatrice lo si guida con la patente B su strada pubblica e in aree pubbliche se ne è abilitato a tale circolazione , ma in area privata il carrello elevatore essendo "un'attrezzatura di lavoro" lo guido con quello che decide il datore di lavoro o il preposto .Ultima modifica di Kocis72; 13/03/2009, 10:50.
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Il CdS al 101% viene applicato anche in aree private. I carrelli elevatori devono anche essere conformi a determinate caratteristiche tecniche ed amministrative indicate tramite apposite targhette e libretti. Nel caso il mezzo non presenti indicatori di direzione, il CdS indica il comportamento da adottare all' occorenza.
Il regolamento aziendale, in ogni caso, è subordinato alle disposizioni di legge per le diverse circostanze.
La patente B rispetto ad altre certificazioni private, come si diceva, indica specifiche idoneità a condurre determinati mezzi.
Il datore di lavoro può decidere (non obbligare) a chi far guidare i mezzi, le attività ispettive verificheranno che abbia affidato il mezzo al personale idoneo. In caso di incidente o infortunio, verrà sicuramente verificato, anche ai fini ispettivi ed assicurativi, se il conducente aveva le caratteristiche necessarie per guidare.
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Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioLa Patente B (v.Codice della Strada) è il documento legale, riconosciuto dalla CEE, che certifica (tramite Enti Accreditati e riconosciuti anche nella normativa Statale in materia) l' idoneità alla guida di autoveicoli (aventi massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t), macchine agricole (qualunque sia la loro massa e sagoma), macchine operatrici qualunque sia la loro massa e sagoma (tranne le eccezionali, es.: Gru e Scavatori in cui necessita la patente C), ecc ecc.
La legge 81/08, che integra il complesso di leggi in materia di sicurezza, obbliga il datore di lavoro a fornire un' adeguata formazione ed informazione nel suo contesto lavorativo, avviando gli interessati in un percorso professionalizzante che può avvenire tramite l' affiancamento di personale qualificato e/o con corsi istruiti per la specifica azienda dallo stesso datore di lavoro. ( Il datore di lavoro sceglie il percorso formativo che ritiene più idoneo per la propria attività in base alle macchine presenti nella sua azienda. Non è obbligato a far fare un patentino ma è obbligato, come per tutti i lavori, formare ed informare sui rischi specifici. Se una macchina richiede una formazione particolare, richiederà l' intervento formativo delle ditte produttrici o di personale qualificato in determinate mansioni).
Attualmente, l' Esistenza del Patentino per il Muletto è l' equivalente dell' esistenza del Patentino per la Formula1 o per i Pedalò presenti in spiaggia.
Una formazione teorica relativa alle norme applicabili su determinate macchine non garantisce al datore di lavoro (presente o futuro) che il partecipante sia stato adeguatamente formato e che abbia i requisiti richiesti a svolgere una determinata mansione.
In caso di infortunio verrà verificato se il conducente del mezzo era in possesso di della patente di guida B, C, ecc ecc in funzione delle norme che regolano la sicurezza della circolazione stradale applicabili negli ambiti aziendali.
Vorrei porre due quesiti:
1) nel caso di carrello di oltre 35 q.li di peso complessivo circolante su pubblica via è necessario che il conducente possieda una patente C oppure è sufficiente la B?
2) la compagnia di assicurazione che garantisce il carrello con polizza RCA può rivalersi o eccepire nel caso in cui, al momento dell'incidente, il carrello stesso risulti non essere omologato e privo del kit stradale?
Grazie
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Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioIl CdS al 101% viene applicato anche in aree private.
Ma un'azzienda è una struttura privata nn aperta al pubblico , dove ti trovi il cartello vietato l'accesso ai non autorizzati ,le sbarre di ingresso o i cancelli , tale area è ristretta come uso per tanto non pubblica e non destinata a una circolazione pedonale e stradale pubblica .
Su strade pubblice circolano mezzi omologati e obligatoriamente assicurati , in un'azienda questo non avviene , quindi come fai a parlare di codice della strada vigente in un luogo privato e limitato o negato al publico ????
Un'area (concetto più generale rispetto a quello di strada) privata, aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad un area pubblica; è altresì vero che quando la circolazione all'interno di tali aree è consentita a particolari categorie di persone, individuate ed autorizzate dal proprietario, non si può parlare di area pubblica : si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, al quale possono accedere solo gli operai e le persone impegnate nell'attività o in funzione dell'attività che in questo viene svolta.
L'articolo 1 della legge 990/69 introdusse l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equiparate, precisando questa definizione all'articolo 2 comma 2 del suo regolamento d'esecuzione dove si argomentava che " . sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico."
La giurisprudenza è stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprietà della strada, ma alla sua destinazione.
Si può aggiungere che per destinazione si intende quella che il soggetto, con un atto di volontà, implicito od esplicito, ha inteso dare all'area di sua proprietà.
Ma un'azienda , un cantiere , un terreno privato che non ha strade private dedicate alla circolazione pubblica , se viene descritto che l'area è privata e l'accesso è ristretto a persone autorizzate non è territorio del codice della strada , ma è territorio del padrone che al massimo per regolamentare il traffico e la segnaletica interna prenderà il codice della strada come spunto, mi pare quello che avviene in tutte le aziende .
Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioI carrelli elevatori devono anche essere conformi a determinate caratteristiche tecniche ed amministrative indicate tramite apposite targhette e libretti. Nel caso il mezzo non presenti indicatori di direzione, il CdS indica il comportamento da adottare all' occorenza.
CARICO E SCARICO SU STRADA PUBBLICA E COLLEGAMENTO DI STABILIMENTI UBICATI AI LATI OPPOSTI DI STRADE PUBBLICHE.
Con decreto del Ministero dei trasporti 28 dicembre 1989, di cui è riportato di seguito il testo, vennero dettate le modalità e le cautele per la saltuaria circolazione dei carrelli. Dalla lettura del decreto si evince che questo risolve le necessità degli utilizzatori: di attraversare, con un carrello carico o scarico, una strada pubblica; di caricare e scaricare veicoli su aree pubbliche; di percorrere brevi e ben definiti tratti di strada pubblica sia a carico che a vuoto.
In sostanza colui che, essendo proprietario di un carrello ha necessità di usare lo stesso su strada pubblica per una qualsiasi delle azioni sopra indicate deve:
- richiedere al costruttore la scheda tecnica;
- richiedere il benestare all’ente proprietario della strada;
- inoltrare al competente ufficio provinciale della M.C.T.C. la domanda per ottenere l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello.
- attrezzare il carrello con proiettori anabbaglianti, dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla, pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse.
L’autorizzazione per la circolazione saltuaria del carrello, della validità massima di un anno con possibilità di proroga, contiene tutte le caratteristiche del carrello, le condizioni, le cautele ed il percorso per il quale viene rilasciata; essa deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo della circolazione stradale.
-ADEMPIMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA CIRCOLAZIONE
Le macchine operatrici, e quindi anche i carrelli, per circolare sulla strada devono essere immatricolati presso 1’Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo (art. 298 D.P .R. n. 495/1992).
CARRELLO OMOLOGATO
L’utilizzatore che intenda far circolare liberamente su strada pubblica (comunque a vuoto) il carrello deve rivolgersi al costruttore per conoscere se il modello nella sua disponibilità abbia ottenuto l’ omologazione nazionale (conosciuta come “riconoscimento del tipo”). In caso positivo il proprietario dovrà acquisire dal costruttore la “dichiarazione di conformità”, che è un documento redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti attestante che il veicolo per il quale si richiede 1’immatricolazione è conforme al prototipo omologato.
Il proprietario del veicolo deve quindi presentare istanza di immatricolazione del carrello indicando i propri dati anagrafici e di residenza ed allegando la dichiarazione di conformità e le ricevute comprovanti i versamenti previsti, all’Ufficio provinciale della M.C. T .C. competente territorialmente in riferimento al luogo di residenza.Ultima modifica di Kocis72; 14/03/2009, 01:32.
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Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioIl CdS al 101% viene applicato anche in aree private. I carrelli elevatori devono anche essere conformi a determinate caratteristiche tecniche ed amministrative indicate tramite apposite targhette e libretti.
Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioNel caso il mezzo non presenti indicatori di direzione, il CdS indica il comportamento da adottare all' occorenza.....gentilmente, articolo del cds che ne fà richiesta in caso di circolazione in area privata...
Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioLa patente B rispetto ad altre certificazioni private, come si diceva, indica specifiche idoneità a condurre determinati mezzi.
Originalmente inviato da ALMAK Visualizza messaggioIl datore di lavoro può decidere (non obbligare) a chi far guidare i mezzi, le attività ispettive verificheranno che abbia affidato il mezzo al personale idoneo. In caso di incidente o infortunio, verrà sicuramente verificato, anche ai fini ispettivi ed assicurativi, se il conducente aveva le caratteristiche necessarie per guidare.
Per cui, mi scuserete per la terminologia che stò per utilizzare, ma francamente non ho trovato sinonimi altrettanto efficaci....
.....MA NON DICIAMO CAVOLATE !!!.....
In area privata, di QUALUNQUE dimensione e/o destinazione d'uso, il cds NON è applicabile, STOP.
Il codice della strada è applicabile SOLO ed ESCLUSIVAMENTE SU AREE DI PERTINENZA PUBBLICA, come ha correttamente, anzi perfettamente indicato Kocis, con dovizia di particolari e precisione che non vi è assolutamente nulla da aggiungere, se non un piccolo particolare, quasi un pettegolezzo, che in Italia vi è un solo marchio che ha a listino carrelli elevatori già omologati per la circolazione su strada, tutti gli altri costruttori che volessere immatricolare un mezzo per la circolazione dovrebbero immatricolarlo come "mezzo unico", pertanto la trafila burocratica è interminabile, con il rischio di nn vedere nemmeno l'approvazione.
@mark65:
per la prima questione....mboh, non mi sono mai posto il problema anche perchè, solitamente, non sono questi i mezzi che circolano abitualmente per strada, però mi pare di ricordare che in caso questi possano essere IMMATRICOLATI come macchine operatrici, pertanto guidabili con la patente B; mentre per la seconda...in quel caso sono cxxxxxi molto, ma molto amari, sia che si parli di mezzi autorizzati alla circolazione saltuaria su strada, sia che si tratti di mezzi omologati alla circolazione su strada.
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In Generale, per quanto riguarda l’idoneità a condurre determinati mezzi, il produttore fornirà le indicazioni necessarie a chiarire le caratteristiche tecniche nei diversi aspetti (targhette e libretto in cui vengono riportate le caratteristiche del mezzo e gli interventi periodici di revisione o manutenzione – obbligatorio sia per i mezzi che circolano in suolo pubblico che privato-).
Quando si parla di assicurazione e di attività ispettive nelle aziende ci riferisce ad aspetti più ampli di un’immatricolazione del veicolo per circolare su strada. Tutte le aziende, indipendentemente dai mezzi, devono essere assicurate. Le attività ispettive vengono svolte, oltre che dai soggetti delegati presso una determinata azienda, anche da istituti preposti al genere di attività (p. es. Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ASL, ecc, ecc,).
Se nell’ambito lavorativo(privato o pubblico) il mezzo necessita di ulteriori dispositivi (fanali, frecce, specchietti, segnali di avvertimento, ecc. ecc.) per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, il datore di lavoro dovrà provvedere agli adeguamenti necessari.
Guidare un mezzo o lavorare sotto l’effetto di sostanze alteranti può produrre il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione precisa che, se è vero che le norme del codice della strada si applicano, a norma dell'art. 1, alle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, le stesse tuttavia, quali norme di comune prudenza, vanno osservate anche sulle strade o nelle zone private in qualsiasi modo soggette al transito veicolare. (Cass. 9 dicembre 1993)
Le patenti di guida A,B,C, ecc.ecc. sono la certificazione che abilita a guidare determinati mezzi, anche i carrelli elevatori, in area pubblica o privata in tutta la comunità europea.
Richiedere un “patentino per fare il carrellista”, nonostante le competenze già acquisite con una patente di guida ordinaria e/o precedenti esperienze lavorative, è una trasformazione del TUS 81/08 per indurre i lavoratori a sottoporsi a proprie spese alla formazione ed informazione che obbliga, come si diceva, il datore di lavoro a predisporla e a certificarla nel proprio contesto.
La formazione ed informazione è indispensabile ma contestabile se non programmata per lo specifico luogo di lavoro.
Sulla base dei diversi CCNL , ferme restando le disposizioni di legge, la qualifica professionale acquisita e il lavoro svolto in una determinata azienda CERTIFICANO le abilità apprese nel tempo, tra cui anche quella del carrellista.
In relazione alle diverse qualifiche professionali, l’O.C.S.E. indica che “l'apprendimento e la valutazione di una qualifica può avere luogo tramite un corso di studi e/o un'esperienza sul posto di lavoro.”
Per concludere, l’idoneità del carrellista a condurre il mezzo è data dalla patente di guida ordinaria B, C, ecc ecc. e da eventuali esperienze pregresse, l’autorizzazione a condurre il mezzo è data dal datore di lavoro che in ogni caso dovrà formare ed informare il lavoratore. In generale, nulla vieta che il lavoratore possa produrre, nei termini di legge, certificati e autocertificati che confermino un’adeguata idoneità e professionalità acquisita per specifico lavoro.
Chiaramente la disinformazione induce a capire quello che farebbe comodo, fortunatamente la legge chiarisce gli aspetti particolari e incomprensibili.
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salve a tutti
cmq da quel che so, la case produttrici devono informare l'uso e la sicurezza della macchina o mezzo, dopo sta al datore di lavoro chi può utilizzare la macchina o il mezzo, se informarlo dei rischi che corre, qual'è il modo giusto di uttilizarlo, se per caso il datore di lavoro vuole istruirlo o formare il lavoratore li fa fare dei corsi presso nella case produtrici, se ci vuole la petente o no lo decide il datore di lavoro
per esempio in america è il datore a decidere il codice stradale all'interno della propria azienza, in svizzera devi fare dei corsi che ti rilasciano un patentino che dimostra tu sai usare il carello e ogni tanto devi fare corsi di aggionarmento
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Visto che leggo e scrivo di raro, permettemi di dire la mia in questo caso.
Penso che avvolte ci avveleniamo la vita con le leggi, e ci lamentiamo dei vincoli imperativi.
Personalmente penso che l'abilitazione debba essere considerata, una necessaria certificazione di un percorso formativo, necessario a scongiurare pericoli per l'operatore, e per soggeti presenti nell'ambiente operativo della macchina.
Sapete bene che avvolte la gente è in possesso di patente di guida, ma non ha sostenuto l'esame, e comunque guida e gira il mondo , ma se il percorso di formazione fosse stato fatto avrebbe guidato con più diligenza.
Il carrello elevatore è un veicolo che circola e comunque deve osservare e rispettare alcune regole bassillari.
Indipendentemente dalla portata, il carrelo elevatore ha delle caratteristiche che variano per il tipo e l'ambiente, appare chiaro che chi si avvicina inesperto ad una macchina, ha necessariamente bisogno d'informazioni o come vogliamo dire, consigli.
Es: se sulle forche si trasportano contenitori metallici (il ferro sulle forche scivola facilmente) è necessario marciare a velocità ridotta e a carico sempre abbassato in particolar modo quando la macchina è un idrostatico.
Oppure quando prendiamo un carico che va oltre il baricentro della portata è necesssario verificare il peso per evitare il ribaltamento della macchina.
Ecc...
Ecco appare chiaro che per un tecnico queste semplici attenzioni sono assolutamente scontate e superflue, ma il soggetto NON tecnico e non esperto o pratico l'errore LO FA' .
Ma assolutamente inconcepibbile.
Ecco perchè ritengo che il corso debba essere assolutamente necessario e fatto realmente e da persone capaci e coscienziosamente idonee.
All'operatore va trasmessa tutta la necessaria informazione ed esperienza.
Se l'operatore è stato informato o formato per l'uso della macchina il titolo diventa formale, quello che conta è la coscienza, è anche vero che quando succede il responsabbile è il datore di lavoro, ma è anche vero che il corso è UN FACCIA A FACCIA tra persona che deve operare e la persona che deve attestare l'doneità all'uso.
Se il delegato all'autorizzazione si accorge che l'operatore non ha l'idonetà la firma nonn la mette, che sia un delegato della motaorizzazione o dell'ispe.. o della ditta incaricata alla formazione previo pagamento.
Quello che conta è la reale idoneità all'uso della macchina.
Alo datore di lavoro rimarrano sempre le sue rogne ma, comunque il giudice capisce di chi sono effettivamente le responsabbilità.
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Ciao a tutti,trovo che una parte di cio' che ci siamo scritti sia' corretto,anche se sono state date diverse informazione errate.Vorrei far presente che l'argomento e' da prendere in seria considerazione,visti gli incidenti che piu' o meno tutti i giorni accadono.Solamente una formazione e informazione,corredata da una buona dose di buonsenso da parte degli operatori di mezzi di movimentazione merci,possono far si che ci siano sempre meno incidenti sul lavoro.Per iniziare a rispondere alla domanda iniziamo con il dire che e' errato parlare di patente perche' le normative vigenti in Italia non ne' prevedono la necessita'.Esiste solamente un attestato di frequenza ad un corso carrellisti,con il quale il futuro operatore potra' insieme alle indicazioni fornite dal datore di lavoro,operare nell'ambito della struttura seguendo i percorsi indicati dallo stesso,rispettando le norme interne di circolazione.Chiudo consigliando a DIMOMMEDE di rivolgersi ad una struttura che abbia dei trainer carrellisti,persone preposte ai corsi carrellisti.Non so' se tu sia' un dipendente di una azienda,in caso lo fossi richiedi al tuo datore di lavoro di informarsi.Un suggerimento:fai attenzione,ci sono molte persone che si spacciano per formatori che con 3 ore di corso e una spesa modesta ti garantiscono il risultato.Ti assicuro che non e' cosi.Un corso ben strutturato deve avere una durata di almeno di 8 ore,con un test finale e un margine di errore alle domande praticamente nullo.
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