Scusate se torno sul problema omologazione del caricatore frontale. In realtà nè sul codice stradale e né su alcuna circolare è indicato che il caricatore debba essere omologato per la circolazione su strada. Esso, infatti, non modifica la destinazione e l'uso agricolo della trattrice e viene considerato portato anche se “staffato”
al telaio e non portato dal sollevatore idraulico. Il caricatore viene assimilato alla stessa stregua degli attrezzi portati sul sollevatore con la sola differenza che esso è montato anteriormente. LA circolare di cui sopra vale per le trattrici cui viene cambiata la destinazione che da agricola passa ad uso industriale.E per gli attrezzi portati bisogna solo rispettare gli ingombri e apporre i pannelli retroriflettenti. In aggiunta vi do l'indirizzo web su cui potrete trovare un corso di aggiornamento per vigili Urbani sulla circolazione dei mezzi agicoli molto esauriente:
Grazie
al telaio e non portato dal sollevatore idraulico. Il caricatore viene assimilato alla stessa stregua degli attrezzi portati sul sollevatore con la sola differenza che esso è montato anteriormente. LA circolare di cui sopra vale per le trattrici cui viene cambiata la destinazione che da agricola passa ad uso industriale.E per gli attrezzi portati bisogna solo rispettare gli ingombri e apporre i pannelli retroriflettenti. In aggiunta vi do l'indirizzo web su cui potrete trovare un corso di aggiornamento per vigili Urbani sulla circolazione dei mezzi agicoli molto esauriente:
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