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Normativa sulla detenzione di carburanti agricoli

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  • Grazie a Benzacca per la disponibilità e professionalità al servizio del forum.
    Non voglio trovare escamotage in quanto sulla sicurezza non si deve sottovalutare niente ma avrei comunque un interrogativo per quanto riguarda l' attività 12 che riporto:
    Attività 12: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
    combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
    qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
    complessiva superiore a 1 m3
    .

    Potrebbe essere applicata anche nel contesto agricolo?
    Esempio utilizzando una cisterna omologata inferiore a 1 m3 e per il sistema di distribuzione inserire all' occorrenza la pompa meccanica/manuale al momento del rifornimento e rimuoverla una volta terminata l' operazione..?

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    • Infatti l' attività di riferimento agricolo è la 12 in quanto vi è descritto anche nell' allegato 2 della normativa.

      ALLEGATO II (di cui all'articolo 11, comma 3)
      ATTIVITA' - 12
      15- Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili
      per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
      -per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.
      -per capacità geometrica complessiva superiore a 25
      mc
      16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
      combustibili per uso commerciale:
      -per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
      -per capacità geometrica complessiva superiore a 10
      mc
      17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1mc

      ATTIVITÀ di cui al presente regolamento
      Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
      combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di
      qualsiasi derivazione, di capacità geometrica
      complessiva superiore a 1 m3

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      • Dobbiamo capirci bene per non incorrere situazioni poi poco piacevoli, poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole....

        Intanto la differenza fra deposito e distributore. Un deposito ( attività 12) è uno STOCCAGGIO che non distribuisce il prodotto .La presenza di qualsivoglia pompa sia manuale che elettrica configura l'impianto come distributore (Attività 13) e pertanto soggetto a controllo dei Vigili del fuoco ( SCIA antincendio) per qualsiasi capacità

        per estremizzare e per rendere meglio l'idea, un serbatoio senza pompa a cui accedo con una tanica e poi con la stessa tanica vado a fare rifornimento al trattore si configura come deposito, perchè non c'è una distribuzione diretta SERBATOIO - MEZZO, ma ho solo uno stoccaggio del prodotto. Ma se dallo stesso serbatoio faccio gasolio direttamente con il tubo che và per caduta direttamente al serbatoio del trattore, questo è un distributore, perchè esiste una distribuzione del gasolio. Questo è un caso limite per far capire la differenza che c'è fra deposito e distributore e pertanto soggetto o no al limite di 1mc .
        poi per restare alla risposta, ribadisco che non esiste NESSUN serbatoio OMOLOGATO senza gruppo pompa, il Ministero non approva solo il serbatoio ma il sistema "contenitore distributore" ( definizione ministeriale).
        All'occhio poi nei contenitori distributori al di sotto del 1 mc, di solito sono da 490 lt. Ci sono solo pochissime ditte in Italia che li hanno omologati, la maggior parte invece no, Pertanto se si acquista serbatoi da 490 lt omologati ripeto bisogna farsi dare il certificato di omologazione del ministero dell'Interno con riportata il modello e la capacità che state acquistando, il certificato di collaudo e la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' da parte del produttore che certifica che quell'impianto che state acquistando con quel numero di matricola ( che deve essere lo stesso riportato nella targhetta del serbatoio) è CONFORME AL PROTOTIPO OMOLOGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO, altrimenti tenetevi il vostro vecchio serbatoio che è lo stesso

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        • dopop 7 pagine di discussione non ci ho capito niente!

          io ho un serbatoio sopraelevato senza pompa (ha solo il rubinetto) non omologato dal quale attingo tramite tanica (non metto gasolio direttamente dentro al trattore) e con capacità di 1000L... cosa devo fare per essere in regola??? HELP!

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          • Probabilmente, è già in regola di per sé.

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            • Originalmente inviato da Biglio Visualizza messaggio
              dopop 7 pagine di discussione non ci ho capito niente!

              io ho un serbatoio sopraelevato senza pompa (ha solo il rubinetto) non omologato dal quale attingo tramite tanica (non metto gasolio direttamente dentro al trattore) e con capacità di 1000L... cosa devo fare per essere in regola??? HELP!
              Io fossi in te mi preoccuperei almeno di metterci sotto una vasca di contenimento di capacità pari almeno alla metà del volume del serbatoio.

              Per il resto aspetta che vengano a contestarti qualcosa

              Un estintore revisionato nei paraggi del serbatoio fa comunque buona impressione , poi sta nel buon cuore dell'eventuale accertatore darti modo e tempo eventualmente di adeguarti dopo la contestazione.
              – Internet, + Cabernet!

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              • confermo, non essendoci il travaso diretto dal serbatoio al trattore perchè c'è la tanica al di sotto del mc non è soggetto a prevenzione incendi perchè come detto prima è un DEPOSITO ( att12 del DPR 151/2011) . Basta una vasca di contenimento e magari un doppio rubinetto di sicurezza per ottemperare le norme della condizionalità ( tutela dall'inquinamento delle falde)

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                • Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
                  .......... Per quanto riguarda la capacità non conta niente se inferiore ai 1000 litri. La notizia che circola in giro che sotto questa capacità si è esenti è errata. Difatti gli impianti in oggetto sono classificati come "distributori di carburante " e rientrano nell'attività 13 del DPR151/2011 che non prevede limiti di capacità all'obblligo di regolarizzare l'impianto ai fini antincendio . Il limite di 1000 litri al di sotto del quale non necessità la prevenzione incendi è la attività 12 " depositi oli minerali" che riguardano essenzialmente serbatoi che vanno a rifornire generatori, caldaie gruppi elettrogeni, essicatoi ecc.
                  al riguardo vorrei segnalare una FAQ tratta dal sito dei vigili del fuoco

                  quesito pubblicato il 31/8/2012
                  parla di "contenitore-distributore mobile" e non fa alcun riferimento a come il gasolio finisce nel serbatoio del trattore, se tramite tanica o direttamente
                  av salùt

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                  • Si hai perfettamente ragione, anche se ho dei dubbi sulla risposta al quesito, che non è circolare ufficiale. Ci sono invece circolari ufficiali che dicono il contrario, comunque si può utilizzare questa risposta in caso di controllo.... fà sempre effetto.
                    Comunque i contenitori distributori mobili nel rispetto delle norme del DM 19/3/90 sono solo quelli omologati ( previsti appunto come condizione dal DM 19/3/90)
                    Detto questo attualmente essendo una nuova attività soggetta introdotta dal DPR 151/2011 che prevedeva un anno per l'adeguamento, poi prorogato di un altro anno e poi di un'altro ancora, chi ha un serbatoio omologato rientrante nelle caratteristiche del DM 19/90 per rifornimento delle macchine ALL'INTERNO DELLE AZIENDE AGRICOLE ( come citato anche nel quesito che mi hai sottoposto) usufruisce della proroga per l'obbligo della prevenzione incendi fino al 7/Ottobre 2014.... poi si vedrà... fose la abrogheranno dal tutto.
                    Ho messo maiuscolo all'interno delle aziende agricole per evidenziare che possono fare rifornimento solo le macchine che lavorano appunto all'interno, per esempio non rientra in questa definizione le macchine dei contoterzisti, che dovranno fare la classica pratica autorizzativa. Comunque se hai un impianto omologato e lo usi per la tua azienda .dormi sonni tranquilli

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                    • Aggiornamento
                      il 21 agosto scorso è entrato in vigore il DL 91 del 24-6-2014 che porta a 6000 litri il limite oltre il quale si applica il DPR 151/2011
                      una ulteriore precisazione riguarda la differenza fra deposito e distributore.
                      da quello che ho letto nel forum per distributore si intendeva qualunque cisterna che fosse in grado di travasare il carburante nel serbatoio del trattore.
                      questa incertezza è superata in quanto la nuova orma prevede che "....gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ................, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151"
                      a questo punto è evidente che qualunque contenitore che sia in grado di contenere un prodotto petrolifero è da considerarsi un "deposito".indipendentemente dal fatto che il rifornimento sia eseguito "per caduta" o con pompa elettrica.
                      del resto anche il D.Lgs 99/2004 all'art 14 comma 13-bis cita
                      13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (ovviamente oggi deve intendersi il dpr 151/2011)
                      vorrei far notare che l'articolo 5 citato riporta la definizione di impresa agromeccanica quindi anche loro non sono soggette agli obblighi previsti dal DPR 151/2011 (sempre con il limiti di capacità totale stabiliti).
                      il testo del passaggio del DL 91/2014 è il seguente:
                      articolo 1-bis comma 1;
                      Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

                      il riferimento alla possibilità che il deposito sia munito di erogatore pare voglia conferire all'articolo una caratteristica di norma interpretativa, anche in considerazione del fatto che si cita il D.lgs 99/2004, con la conseguenza di assumere efficacia retroattiva.
                      per coloro che hanno una capacità potenziale globale (cisterna per gasolio agevolato + cisterna per gasolio nazionale + barattolo diavolina accendifuoco) superiore a 6000 lt permane l'obbligo di denuncia ai vigili del fuoco entro il 7 ottobre.2014
                      Ultima modifica di azzeccagarbugli; 03/09/2014, 13:46.
                      av salùt

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                      • Salve io ho cercato ma non ho trovato il decreto di qui si parla nel post precedente qualcuno di voi conferma quanto scritto sopra e magari ha il link del decreto ministeriale nella parte dove si parla di questo...
                        Solo per avere più riscontri azzeccagarbugli visto che la materia è delicata...
                        (in sanzioni)

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                        • DL 24 giugno 2014, n. 91 art. 1-bis
                          non è un Decreto Ministeriale ma un Decreto Legge.
                          L'articolo è stato inserito dalla Legge di Conversione,
                          in grassetto sono riportate le parti aggiunte dalla Legge di Conversione approvata dal Parlamento e che quindi non comparivano nel Decreto Legge originale emanato dal Governo

                          allego anche un pdf
                          Attached Files
                          Ultima modifica di sergiom; 29/09/2014, 21:49. Motivo: riordino
                          av salùt

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                          • I serbatoi di carburante devono essere a norma anche nelle aziende agricole, non è che sinao quelli che vendono serbatoi che mettono in giro ste' notizie. Tuttavia recentemente Con la conversione in legge del decreto legge 91-2014, vi sono delle interessanti novità in materia antincendio, sicurezza e controlli nelle aziende, sul fronte della SCIA ai Vigili del fuoco per le cosi dette "cisterne del gasolio" e l'ottenimento dell'esenzione di tale adempimento per gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, obbligo che sarebbe entrato in vigore il 7 ottobre p.v.Essere esentati da SCIA antincendio, ovvero avere depositi petroliferi al di sotto dei 6 mc (punto 12 e 13 DPR 151) , non vuol dire essere esentati da ogni obbligo di corretta installazione degli stessi: TUTTI I CONTENITORI/DISTRIBUTORI (Cisterne, ) devono rispettare i requisiti del DM19/3/ 90, sia per l'antincendio che per la condizionalità e quindi: bacino di contenimento di capacità minima del 50% della portata del contenitore, copertura, estintori, cartellonistica e dove necessario massa a terra.
                            Comunque che sia 12 deposito o 13 distributore conta poco, vale il nuovo decreto ovvero che fino a 6 mc non serve SCIA antincendio, mentre per quelle superiori ( attenzione fanno cumulo tutti i serbatoi ad uso AGRICOLO nel piazzale, ovvero 2 cisterne da 5 mc fanno 10) bisogna sempre regolarizzarli presso i VVF con SCIA. Questo vuol dire che sotto i 6 mc non serve regolarizzare ma è comunque RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE tenere il serbatoio con determinate caratteristiche che sono nel DM 19/3/90 che funge da norma tecnica, ovvero il bacino di contenimento pari almeno al 50% della capacità del serbatoio ( e questo vale sopratutto per la condizionalità) prevedere na tettoia, un'area di rispetto di almeno 3 mt. libera da prodotti infiammabili ( e non sotto i fienili o vicino ala catasta di legna), una tettoia, la presenza di due estintori a polvere da 6kg . poi la presenza o meno della pompa, sempre sotto i 6mc cumultaivi, diventa marginale, in alternativa, sempre per la condizionalità basta anche un doppio rubinetto per la sicurezza contro gli spandimenti.
                            Se si và oltre la capacità di 6 mc a questo punto per fare la CSIA bisogna anche avere un serbatoio omologato ( che comunque non guasta nenache sotto i 6
                            Ultima modifica di sergiom; 29/09/2014, 21:53. Motivo: consecutivo

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                            • Ringrazio azzeccagarbugli della spiegazione
                              Almeno una cosa di buona ogni tanto la fanno se no sono solo spese qua

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                              • prezzo cisterna gasolio 15 ql

                                chi sa dirmi all'incirca il prezzo di una cisterna gasolio agricolo a norma di 15-16 ql ?

                                Commenta


                                • Ho trovato questi siti giusto per darti un'idea:

                                  http://www.commercioserbatoi.it/risu...ovo.php?comune...

                                  Ultima modifica di coals; 15/10/2015, 09:03.

                                  Commenta


                                  • grazie 1000 amico ..... sembra molto dettagliato

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                                    • dai un occhio anche a questo prodotto
                                      http://www.cemo-group.com/multi-tank...sspalette.html
                                      miei conoscenti lo hanno acquistato in Alto Adige, mi pare al consorzio agrario, ad un prezzo sicuramente vantaggioso rispetto ai tank tradizionali ... tipo il 1000 litri sei sui 900-1000 euri con pompa e contalitri
                                      il sistema è molto comodo e compatto perché, al posto di avere la vasca sotto molto ingombrante, adottano un sistema a doppia parete con avvisatore di perdita
                                      inoltre lo puoi spostare con il muletto

                                      Commenta


                                      • ma è a norma t-pilot ...?
                                        nn male come idea

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                                        • e perché non dovrebbe essere a norma?

                                          il pericolo di sversamento, causato da una falla del serbatoio principale, è garantito dalla doppia camera, la quale ha una capacità molto ridotta, ma ciò non è un problema perché, tramite un rilevatore a galleggiante, ti da subito l'allarme

                                          la fuoriuscita è impedita ... dalla gravità e dal teorema dei vasi comunicanti

                                          a differenza dei serbatoi tradizionali, dove la vasca che sta sotto deve necessariamente essere della stessa capacità del serbatoio principale

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                                          • Originalmente inviato da t-pilot Visualizza messaggio
                                            e perché non dovrebbe essere a norma?
                                            Per essere a norma deve rispettare le normee certificazioni documentali previste per gli stoccaggi di carburante in aziende agricole.



                                            Originalmente inviato da t-pilot Visualizza messaggio
                                            a differenza dei serbatoi tradizionali, dove la vasca che sta sotto deve necessariamente essere della stessa capacità del serbatoio principale
                                            No,dovrebbe essere il 50/%.
                                            Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                                            Commenta


                                            • Salve
                                              Faccio una domanda ignorante, non conoscendo le normative agricole ma mi capita invece di conoscere le norme ADR per il trasporto su strada, non concepisco quanto siano a norma le pompe di erogazione che sono mosse da corrente a 220V attaccate all'involucro della cisterna, è normale??
                                              Saluti

                                              Commenta


                                              • Originalmente inviato da enovob Visualizza messaggio
                                                non concepisco quanto siano a norma le pompe di erogazione che sono mosse da corrente a 220V attaccate all'involucro della cisterna, è normale??
                                                Credo debbano essere certificate come qualsiasi apparecchiatura elettrica(almeno con gasolio).
                                                P.S.La cisterna non è diversa se invece che in uno stoccaggio agricolo è stoccaggio di altra impresa,al limite cambiano i limiti nella capacità e le prescrizioni rispetto ad eventuali "SCIE".
                                                Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                                                Commenta


                                                • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                  Per essere a norma deve rispettare le normee certificazioni documentali previste per gli stoccaggi di carburante in aziende agricole.
                                                  diciamo che mi baso sulla buona fede

                                                  Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                  No,dovrebbe essere il 50/%.
                                                  questo non lo sapevo ... grazie

                                                  però ... alla luce di ciò, a mio parere è più sicuro il sistema a doppia camera, nel quale, se il serbatoio principale ha una perdita, nell'ambiente non esce nemmeno una goccia

                                                  francamente mi sembra un'idiozia cercare di contenere solo la metà del totale

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                                                  • Originalmente inviato da t-pilot Visualizza messaggio
                                                    diciamo che mi baso sulla buona fede
                                                    Buona fede se indicano le certificazioni indispensabili e poi non lo sono,ma se hanno certificazioni per altri usi non è più"buona fede".
                                                    Quei contenitori che indichi li ho in azienda per stoccaggio olio nuovo e esausto in ambienti chiusi,ma se li usi per gasolio(e magari sono omologati anche per quello) e ci metti una pompa elettrica,magari non sono più a norma.


                                                    Originalmente inviato da t-pilot Visualizza messaggio


                                                    francamente mi sembra un'idiozia cercare di contenere solo la metà del totale
                                                    Se questo prevede la norma......
                                                    Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                                    • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                      Credo debbano essere certificate come qualsiasi apparecchiatura elettrica(almeno con gasolio).
                                                      P.S.La cisterna non è diversa se invece che in uno stoccaggio agricolo è stoccaggio di altra impresa,al limite cambiano i limiti nella capacità e le prescrizioni rispetto ad eventuali "SCIE".
                                                      Qualche perplessità mi è sorta dal momento che altre normative bandiscono categoricamente l'utilizzo a margine di cisterne carburanti, apparecchiature elettriche anche a bassa tensione.
                                                      Saluti

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                                                      • Tutti gli enti sono preposti al controllo, se non sono direttamente coinvolti devono comunque segnalare eventuali difformità a quelli preposti, pertanto riassemnedo
                                                        i serbatoi uso agricolo contenenete SOLAMENTE GASOLIO AGRICOLO sono soggetti a queste incombenze
                                                        COMUNE- autorizzazione amministrativa. non sono soggetti in base alle varie leggi Regionali diverse Regione per Regione e all'art. 4 del decreto
                                                        legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
                                                        . Se però contengono gasolio autotrazione ( giallo) anche se a Iva agevolata, allora rientrano nell'assoggetabilità delle norme e pertanto bisognerà chiedere l'autorizzazione
                                                        VIGILI DEL FUOCO - se contenete gasolio agricolo sono esentate dall'obbligo della autorizzazione fino alla capacità di 6000 lt ( conversione in legge del D.L. 91-2014), se lo superano sono soggette a SCIA antincendio da presentare ai VVF, Essere esentati da SCIA antincendio, ovvero avere depositi petroliferi al di sotto dei 6 mc (punto 12 e 13 DPR 151) , non vuol dire essere esentati da ogni obbligo di corretta installazione degli stessi: , TUTTI I CONTENITORI/DISTRIBUTORI (Cisterne, ) devono rispettare i requisiti del DM19/3/ 90, sia per l'antincendio che per la condizionalità e quindi: OMOLOGAZIONE M.Interno se fuori terra, bacino di contenimento di capacità minima del 50% della portata del contenitore, copertura, estintori, cartellonistica e dove necessario massa a terra.I contenitori contenenti gasolio Giallo autotrazione invece sono soggettia SCIA per qualsiasi capacità ( DPR 151/2011 All.1),
                                                        GUARDIA DI FINANZA- AGENZIA DELLE DOGANE . i serbatoi per gasolio agricolo sono considerati DEPOSITI e in quanto tali sono soggette ad adempimenti fiscali solo al superamento della capacità di stoccaggio di 25 mc ( 25000lt) in base all'art. 25 del decreto legislativo n. 504/95 . Se invece contengono gasolio autotrazione ( Giallo) sono soggette ad adempimenti fiscali se superano la capacità di 10 mc ( 10000lt).
                                                        Esistono altri enti delegati al conrollo, per esmpio gli enti che pagano i contributi all'agricoltura che hanno nomi diversi a seconda delle regioni ( in Veneto si chiama AVEPA) questi controllano il rispetto delle norme della condizonalità per erogare i contributi della PAC. A questi interessa solo l'aspetto dell'inquinamento, ovvero il bacino di contenimento e la protezione del suolo da spandimenti, come per quanto riguarda la Guardia Forestale. Come detto prima ciò non prevede che se uno di questi enti verifichi delle anomalie, ancorchè di sua competenza, sia tenuto a segnalere all'ente competente eeventuali difformità, in mod che quello delagto possa intervenire

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                                                        • Grazie per il chiarimento, quindi la Legge 19/3/90 è il riferimento normativo che prevede anche eventuali apparecchiature elettriche sulle cisterne per cui il mio dubbio è fugato.Infatti, esclude categoricamente che la cisterna possa essere trasportata carica di carburante.
                                                          Saluti

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                                                          • Il D.M.19/3/90 attualmente, dopo al pubblicazione della nuova normativa di prevenzione incnendi DPR 151/2011 ha solo la funzione di NORMA TECNICA di come si evono installare i serbatoi, pertanto omologazione, distanze, tabelle ecc. . Il trasporto del carburante su strada invece è normato da tutt'altra legislazione che fà rifeimento alla normativa ADR internazionale per il trasporto delle merci pericolose e aovviamente al codice della strada. li c'è un'esenzione totale fino a 450 kg, ovvero basta che il contenitore sia garantito che non perda gasolio e si può circolare con alcuen limitazioni, ovvero bisogna girarae con documento di trasporto e il viaggio dovrebbe essere esclusivamente da serbatoio di stoccaggio in sede al punto di rifornimento dei mezzi e viceversa. Quando si superano i 450 fino a 1000kg l'esenzione è parzaile e pertanto bisognerà avere un serbatoio OMOLOGATO dal M. dei Trasporti ( che non guasta neanche sotto i 450) e in questo caso si potrà circolare liberamente non ncessariamente con il tragitto imposto, anche qui con documento di trasporto e in questo caso si può andare a fare rifornimento anche ai distributori stradali ( vietato con serbatoi non omologati). Sopra i 1000 kg è un problema perchè ci vuole oltre alle attrezzature in ADR anche la patente ADR speciale per chi guida

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                                                            • le pompe a 220 attaccate alla cisterna sono a norma nel momento che sono omologate assieme al complesso impianto, cosa che generalemnet chi costruisce questi serbatoi fornisce)

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