Per i mezzi agricoli non è prevista alcuna patente di guida superiore oltre alla categoria “B” (estensione “E”) perché quello che viene trainato – macchina agricola trainata - non è considerata un rimorchio. Questa è la semplice disposizione del Codice della Strada che cambia le carte in tavola. Tengo inoltre a precisare che Io non ho mai scritto o affermato che una macchina agricola trainata – di regola "in gergo" definito come rimorchio agricolo - possa essere "abbandonato su strada" come erroneamente interpretato sul forum, ma ho solamente indicato, con le solide basi dei riferimenti legislativi attualmente in vigore, che a differenza del veicolo propriamente definito come “rimorchio” - (inteso questo come stabilito dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli dell’articolo 54 al comma 1 dai filoveicoli di cui all'art. 55 del Codice della Strada) la macchina agricola trainata possa invece essere sganciato liberamente anche nei centri abitati e non certo in mezzo alla strada, come fantasticamente interpretato e distorto.
L’articolo 158 al 3 comma del Codice della Strada indica che nei centri abitati è vietata invece la sosta dei “rimorchi” quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Per fortuna che il legislatore ha da sempre diversificato la tipologia dando delle specifiche indicazioni del rimorchio da quello indicato dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada trainabile da autoveicoli dell’ articolo 54 comma 1 dai filoveicoli dell’articolo 55 Codice della Strada - a quello definito macchina agricola trainata intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice della Strada altrimenti tutti avrebbero dovuto avere l’estensione della partente di guida di categoria “E”. Questa è la regola attuale basata su delle normative tutt’ora vigenti e che preludono da interpretazioni di sorta.
Ultimamente nella Regione Sicilia sarebbero stati sanzionati degli agricoltori con convoglio composto da un Trattore agricolo e da una macchina agricola trainata sprovvisti dell’estensione della partente di guida categoria “E” ma perche chi ha operato non ha fatto alcuna distinzione e differenza e non ha valutato attentamente gli articoli o 54 – 55 – 56 e 57 del Codice della Strada.
L’articolo 158 al 3 comma del Codice della Strada indica che nei centri abitati è vietata invece la sosta dei “rimorchi” quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Per fortuna che il legislatore ha da sempre diversificato la tipologia dando delle specifiche indicazioni del rimorchio da quello indicato dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada trainabile da autoveicoli dell’ articolo 54 comma 1 dai filoveicoli dell’articolo 55 Codice della Strada - a quello definito macchina agricola trainata intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice della Strada altrimenti tutti avrebbero dovuto avere l’estensione della partente di guida di categoria “E”. Questa è la regola attuale basata su delle normative tutt’ora vigenti e che preludono da interpretazioni di sorta.
Ultimamente nella Regione Sicilia sarebbero stati sanzionati degli agricoltori con convoglio composto da un Trattore agricolo e da una macchina agricola trainata sprovvisti dell’estensione della partente di guida categoria “E” ma perche chi ha operato non ha fatto alcuna distinzione e differenza e non ha valutato attentamente gli articoli o 54 – 55 – 56 e 57 del Codice della Strada.
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