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Infortunio con carrello elevatore

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  • Infortunio con carrello elevatore

    Ciao a tutti,

    purtroppo non leggo quasi mai questo forum perchè il mio lavoro prevede solo marginalmente l'impiego di macchine. Vi prego quindi di scusare la mia intrusione ma mi trovo in difficoltà e provo a chiedervi un'imboccata/consulenza. E' possibile che in futuro, come ho fatto io, qualcuno cerchi e trovi delle risposte a domande analoghe.

    Io sono l'amministratore di una piccola azienda artigiana (10 dipendenti me compreso) che opera nel settore della produzione di parti eletroniche.

    Abbiamo un vecchio (1986) carrello CAT da 15 q.li che a malapena totalizza un'ora di utilizzo al mese. Questo carrello non è marchiato CE ed è stato da me acquistato nel 2009 da un mio "concorrente" che ora ha cessato l'attività. Il conducente (mio dipendente) ha regolarmente frequentato il corso di legge per la conduzione del muletto. Muletto che viene trimestralmente manutenuto e verificato (tolleranza catene, usura gomme, funzionamento freni e sicurezze, etc.) da azienda idonea alla manutenzione.

    Un mattino, il conducente del muletto, aiutato da un altro dipendente, doveva scaricare dal camion di un trasportatore incaricato dal fornitore, un macchinario molto lungo ma leggero. Il fornitore, per agevolarmi, senza che io lo chiedessi, mi ha fatto portare, insieme al macchinario, anche un paio di prolunghe per le forche, di lunghezza 220 cm. Io ho assistito all'arrivo del camion e poi sono tornato in ufficio a sbrigare le mie faccende. Nel frattempo (mi è stato poi riferito) il conducente del muletto metteva le prolunghe sul marciapiede, con le punte rivolte verso il muro e poi, con il muletto, si accingeva a inforcarle. Solerte, il suo collega, per cercare di agevolare l'operazione, da terra, spingeva le prolunghe dalle loro estremità appuntite e quindi con la mano interposta tra la punta della prolunga e il muro. Il resto della storia è scontato: non appena le forche del muletto "hanno fatto presa" nelle prolunghe hanno schiacciato un dito del povero dipendente pinzandolo tra le prolunghe e il muro.

    L'ASSL, accorsa immediatamente, dopo essersi accertata dell'idoneità del conducente e sommariamente del funzionamento/esistenza di tutte le sicurezze previste per il mio carrello, ora mi chiede, tra le altre cose:

    - "Documentazione identificativa del dispositivo supplementare costituito dalle prolunghe delle forche (costruttore, marcatura CE, libretto di istruzioni ed uso, ecc.)"

    - "Documentazione comprovante la compatibilità tra le dimensioni e il tipo di prolunghe delle forche ed il modello di carrello elevatore sul quale si stavano montando"


    Per inciso le forche del mio carrello sono lunghe 120 cm e le prolunghe del fornitore sono 220 cm.

    Ho chiamato il fornitore e lui mi ha detto di non avere nessuna documentazione riguardante le prolunghe.

    Premetto che sono consapevole del fatto che avrei dovuto vigilare e verificare la compatibilità dei dispositivi ed accertarmi che l'operazione avvenisse con più criterio (magari sul piazzale con tanti metri a disposizione tra la mano e il muro, se proprio qualcuno avesse voluto aiutare da terra toccando le prolunghe delle forche) quindi vi prego, nel giudicarmi, di tenere in considerazione che la gestione di una piccola azienda richiede mille attenzioni su altrettanti fronti e che, essendo un essere umano, posso commettere degli errori.

    Naturalmente ho consultato il mio consulente per la sicurezza e il mio avvocato penalista e sostanzialmente la mia posizione sarebbe quella di dire che Il carrello elevatore e le prolunghe delle forche in questione sono state costruite prima del Settembre 1996 e quindi prive di marcatura CE, ma non saprei cosa rispondere al secondo punto. Devo tentare di abbozzare un qualche ragionamento sulla eventuale compatibilità delle prolunghe con le forche? Ad esempio, come sto pensando da profano (probabilmente una stronzata), dire che la compatibilità è data da quattro elementi che sono:

    - la lunghezza delle forche
    - la lunghezza delle prolunghe
    - il peso
    - il baricentro dell'oggetto da sollevare

    quindi, nel mio caso, mancando il dato del peso e del baricentro dell'oggetto da sollevare non è possibile stabilire se quelle prolunghe erano adatte ad essere montate su quel muletto. (mi sto arrampicando sui vetri).

    Aggiungo che il conducente del muletto, durante il corso, non ha ricevuto particolari istruzioni sull'uso delle prolunghe.

    Noi abbiamo un paio di prolunghe di lunghezza 168 cm.

    Ho chiesto al mio dipendente perchè avesse usato le prolunghe del fornitore e mi ha risposto che erano più comode perchè "erano già li".

    E' ovvio che con le une o con le altre forche, compatibili o no, marchiate o no, in questo modo l'incidente sarebbe capitato nello stesso modo ma questo mi hanno chiesto e a questo devo rispondere.

    Grazie a tutti

  • #2
    Ciao,
    Innanzitutto mi dispiace per l'accaduto.
    Le prolunghe da te possedute hanno una lunghezza congrua (infatti la lunghezza della prolunga non può superare del 40% la lunghezza della forca).
    Come seconda cosa ti posso dire che quando ordino le prolunghe, oltre a specificare la sezione è la lunghezza della forca sulla quale verrà applicata, devo anche specificare la portata del carrello e il tutto viene riportato sul certificato ce che rilascia il mio fornitore.
    Quindi, al di là della marcatura ce, la prolunga applicata sulla forca al momento dell'infortunio, non era congrua per il tuo carrello.
    Questo è quello che dice la normativa.
    Non so se ho capito bene, ma tu vorresti "tirare in ballo" (scusami per il termine) chi ha fatto il corso carrellisti perché non ha fatto formazione per quanto riguarda l'uso delle prolunghe?
    In ogni caso resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
    Tienici informati.

    Commenta


    • #3
      Originalmente inviato da Andrew T. Visualizza messaggio
      [...]
      Non so se ho capito bene, ma tu vorresti "tirare in ballo" (scusami per il termine) chi ha fatto il corso carrellisti perché non ha fatto formazione per quanto riguarda l'uso delle prolunghe?
      In ogni caso resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Tienici informati.
      Grazie per la risposta. No non voglio tirare in ballo nessuno, però se mi chiedono quali disposizioni ho dato per infilare le eventuali prolunghe delle forche chi sono io per dire come va fatto? Ho fatto frequentare al conducente un corso apposta e l'argomento non è stato trattato. In ogni caso la mia posizione cambia poco.

      Per quanto riguarda la lunghezza delle prolunghe, il concessionario dal quale ho appena noleggiato un nuovo muletto (vedo che quelli dell'ASSL storcono il naso quando vedono un muletto vecchio, anche se ben tenuto e in regola con manutenzione e sicurezze) dice che è buona norma che non superino il 40% della lunghezza delle forc he, ma che non c'è normativa.

      Un ultimo dettaglio: l'incidente è avvenuto mentre inforcavano le prolunghe e non mentre si sollevava un carico. DI fatto le prolunghe rientarno nella portata del muletto quindi possono essere movimentate ed è esattamente ciò che i miei dipendenti stavano facendo: movimentando le forche.

      ... ma ci spero poco

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      • #4
        Originalmente inviato da Andrew T. Visualizza messaggio
        (infatti la lunghezza della prolunga non può superare del 40% la lunghezza della forca).
        .
        AndrewT hai un riferimento normativo di questo?
        Perché anche io sapevo di qualcosa di simile ma in effetti non ho nessun riferimento scritto..quindi..

        Commenta


        • #5
          Ciao Romeo,
          Il riferimento normativo non so quale sia, ma tale "formula" se così la possiamo definire, è riportata nei siti e nei manuali dei costruttori di prolunghe, pertanto deriverà da prove effettuate dai costruttori stessi, cioè, se non viene rispettata tale quota, si avranno dei cedimenti/rotture....

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          • #6
            Originalmente inviato da Andrew T. Visualizza messaggio
            Ciao,

            Le prolunghe da te possedute hanno una lunghezza congrua (infatti la lunghezza della prolunga non può superare del 40% la lunghezza della forca).
            Buona sera, lui ha forche da 1200, pertanto le prolunghe da 2200 NON hanno una lunghezza congrua secondo me.

            Originalmente inviato da dataware Visualizza messaggio
            Ciao a tutti,

            purtroppo non leggo quasi mai questo forum perchè il mio lavoro prevede solo marginalmente l'impiego di macchine. Vi prego quindi di scusare la mia intrusione ma mi trovo in difficoltà e provo a chiedervi un'imboccata/consulenza. E' possibile che in futuro, come ho fatto io, qualcuno cerchi e trovi delle risposte a domande analoghe.

            Io sono l'amministratore di una piccola azienda artigiana (10 dipendenti me compreso) che opera nel settore della produzione di parti eletroniche.

            Abbiamo un vecchio (1986) carrello CAT da 15 q.li che a malapena totalizza un'ora di utilizzo al mese. Questo carrello non è marchiato CE ed è stato da me acquistato nel 2009 da un mio "concorrente" che ora ha cessato l'attività. Il conducente (mio dipendente) ha regolarmente frequentato il corso di legge per la conduzione del muletto. Muletto che viene trimestralmente manutenuto e verificato (tolleranza catene, usura gomme, funzionamento freni e sicurezze, etc.) da azienda idonea alla manutenzione.

            Un mattino, il conducente del muletto, aiutato da un altro dipendente, doveva scaricare dal camion di un trasportatore incaricato dal fornitore, un macchinario molto lungo ma leggero. Il fornitore, per agevolarmi, senza che io lo chiedessi, mi ha fatto portare, insieme al macchinario, anche un paio di prolunghe per le forche, di lunghezza 220 cm. Io ho assistito all'arrivo del camion e poi sono tornato in ufficio a sbrigare le mie faccende. Nel frattempo (mi è stato poi riferito) il conducente del muletto metteva le prolunghe sul marciapiede, con le punte rivolte verso il muro e poi, con il muletto, si accingeva a inforcarle. Solerte, il suo collega, per cercare di agevolare l'operazione, da terra, spingeva le prolunghe dalle loro estremità appuntite e quindi con la mano interposta tra la punta della prolunga e il muro. Il resto della storia è scontato: non appena le forche del muletto "hanno fatto presa" nelle prolunghe hanno schiacciato un dito del povero dipendente pinzandolo tra le prolunghe e il muro.

            L'ASSL, accorsa immediatamente, dopo essersi accertata dell'idoneità del conducente e sommariamente del funzionamento/esistenza di tutte le sicurezze previste per il mio carrello, ora mi chiede, tra le altre cose:

            - "Documentazione identificativa del dispositivo supplementare costituito dalle prolunghe delle forche (costruttore, marcatura CE, libretto di istruzioni ed uso, ecc.)"

            - "Documentazione comprovante la compatibilità tra le dimensioni e il tipo di prolunghe delle forche ed il modello di carrello elevatore sul quale si stavano montando"


            Per inciso le forche del mio carrello sono lunghe 120 cm e le prolunghe del fornitore sono 220 cm.

            Ho chiamato il fornitore e lui mi ha detto di non avere nessuna documentazione riguardante le prolunghe.

            Premetto che sono consapevole del fatto che avrei dovuto vigilare e verificare la compatibilità dei dispositivi ed accertarmi che l'operazione avvenisse con più criterio (magari sul piazzale con tanti metri a disposizione tra la mano e il muro, se proprio qualcuno avesse voluto aiutare da terra toccando le prolunghe delle forche) quindi vi prego, nel giudicarmi, di tenere in considerazione che la gestione di una piccola azienda richiede mille attenzioni su altrettanti fronti e che, essendo un essere umano, posso commettere degli errori.

            Naturalmente ho consultato il mio consulente per la sicurezza e il mio avvocato penalista e sostanzialmente la mia posizione sarebbe quella di dire che Il carrello elevatore e le prolunghe delle forche in questione sono state costruite prima del Settembre 1996 e quindi prive di marcatura CE, ma non saprei cosa rispondere al secondo punto. Devo tentare di abbozzare un qualche ragionamento sulla eventuale compatibilità delle prolunghe con le forche? Ad esempio, come sto pensando da profano (probabilmente una stronzata), dire che la compatibilità è data da quattro elementi che sono:

            - la lunghezza delle forche
            - la lunghezza delle prolunghe
            - il peso
            - il baricentro dell'oggetto da sollevare

            quindi, nel mio caso, mancando il dato del peso e del baricentro dell'oggetto da sollevare non è possibile stabilire se quelle prolunghe erano adatte ad essere montate su quel muletto. (mi sto arrampicando sui vetri).

            Aggiungo che il conducente del muletto, durante il corso, non ha ricevuto particolari istruzioni sull'uso delle prolunghe.

            Noi abbiamo un paio di prolunghe di lunghezza 168 cm.

            Ho chiesto al mio dipendente perchè avesse usato le prolunghe del fornitore e mi ha risposto che erano più comode perchè "erano già li".

            E' ovvio che con le une o con le altre forche, compatibili o no, marchiate o no, in questo modo l'incidente sarebbe capitato nello stesso modo ma questo mi hanno chiesto e a questo devo rispondere.

            Grazie a tutti
            Secondo me purtroppo le prolunghe da 2200 non potevano essere usate su quel carrello.

            Per la prima richiesta purtroppo, credo, che non basterà la risposta che carrello e prolunghe sono state costruite prima del 1996, non è possibile operare con macchinari non certificati.

            Ovviamente è una cosa che fanno tutti, le prolunghe si usano veramente pochissime volte e praricamente nessuno ci bada e ci pensa, solo che quando poi capitano queste cose non si sa come comportarsi.

            Per la seconda richiesta non puoi portare nessuna documentazione comprovante la compatibilità delle prolunghe.

            C'è da dire che le normative se ben ricordo sono abbastanza ingarbugliate per quanto riguarda le prolunghe.

            Se fossero state provviste di certificato invece non vi sarebbe stato nessun problema, ma quel controllo spettava al responsabile sicurezza della tua azienda.

            Alla fine però, secondo me, il conducente del carrello è quello che prolunghe o non prolunghe ha causato l'infortunio, io gliene avrei almeno cantate un 4.
            Ultima modifica di Andrew T.; 24/04/2015, 23:03. Motivo: Unione messaggi consecutivi

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            • #7
              Originalmente inviato da Sanctis410 Visualizza messaggio
              Buona sera, lui ha forche da 1200, pertanto le prolunghe da 2200 NON hanno una lunghezza congrua secondo me.
              Ciao Sanctis,
              Io mi riferivo alle prolunghe di sua proprietà (che sono da 1680 come ha scritto nel post), quelle da 2200 sono quelle del fornitore che doveva scaricare il macchinario.

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              • #8
                Originalmente inviato da Andrew T. Visualizza messaggio
                Ciao Sanctis,
                Io mi riferivo alle prolunghe di sua proprietà (che sono da 1680 come ha scritto nel post), quelle da 2200 sono quelle del fornitore che doveva scaricare il macchinario.
                Scusa avevo inteso ti riferissi a quelle da 2200.

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                • #9
                  Originalmente inviato da Sanctis410 Visualizza messaggio
                  Per la prima richiesta purtroppo, credo, che non basterà la risposta che carrello e prolunghe sono state costruite prima del 1996, non è possibile operare con macchinari non certificati.
                  .
                  Per le prolunghe probabilmente hai ragione,ma per il muletto non può essere richiesta la marcatura CE se è prima del 96,semplicemente perchè non era obbligatoria.
                  La marcatura CE obbliga il produttore a dichiarare che è conforme alle normative,il fatto che non abbia la marcatura non esclude che sia conforme,semmai chi è responsabile della gestione dell'attrezzatura deve averlo valutato e poterlo dimostrare.
                  E' anche vero che l'utilizzo di un accessorio inidoneo,rende inidonea tutta la macchina.
                  La registrazione della corretta manutenzione è un punto a favore.
                  Il fatto che i dipendenti abbiano posto in essere una condotta non ortodossa che ha portato all'infortunio,è un punto a sfavore nella formazione del personale e valutazione del rischio.
                  Meno male che le conseguenze, se pur gravi, non sono state drammatiche.
                  Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                  Commenta


                  • #10
                    Infortunio

                    Purtroppo chi ha in carico una azienda, sappiamo quante difficoltà deve affrontare. A mio modesto parere è eroismo puro.

                    Una soluzione che si potrebbe tentare è quella di sistemare la documentazione per le prolunghe da 168 cm successivamente:

                    1)Rivalersi sull'azienda denominata FORNITORE, perché comunque ha fornito attrezzature (anche se non le ha costruite, ma le ha comunque fornite) contravvenendo all'art. 72 del D.Lgs. 81/08.

                    2) Chiamare in causa il carrellista che ha utilizzato delle attrezzature per i quali non è stato formato,
                    estranee all'azienda, nonché palesemente inappropriate perché di lunghezza eccessiva rispetto alle forche originali. Insistendo sul fatto che in azienda erano presenti attrezzature idonee (prolunghe da 168) Inoltre il carrellista ha ignorato due norme del Dlgs 81/08 per i quale è stato formato nel corso (e l'azienda ha pagato per la sua formazione) ovvero vedere allegato VI paragrafi 2.3 e 3.2.4.

                    Se invece si ammette "il torto" non solo vi sarà un verbale per l'utilizzo di attrezzature non idonee, ma INAIL potrà rivalersi sulla azienda anche per il pagamento dell'infortunio.

                    Commenta


                    • #11
                      ..qui leggo tante parole ma alla fine della fiera..i fatti restano li..
                      ho il presentimento che in questo caso, a risponderne, sia il caro e vecchio amico "amministratore unico" della società..come è, e ,come sempre sarà..

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                      • #12
                        Originalmente inviato da joepike Visualizza messaggio
                        Purtroppo chi ha in carico una azienda, sappiamo quante difficoltà deve affrontare. A mio modesto parere è eroismo puro.

                        Una soluzione che si potrebbe tentare è quella di sistemare la documentazione per le prolunghe da 168 cm successivamente:

                        1)Rivalersi sull'azienda denominata FORNITORE, perché comunque ha fornito attrezzature (anche se non le ha costruite, ma le ha comunque fornite) contravvenendo all'art. 72 del D.Lgs. 81/08.

                        2) Chiamare in causa il carrellista che ha utilizzato delle attrezzature per i quali non è stato formato,
                        estranee all'azienda, nonché palesemente inappropriate perché di lunghezza eccessiva rispetto alle forche originali. Insistendo sul fatto che in azienda erano presenti attrezzature idonee (prolunghe da 168) Inoltre il carrellista ha ignorato due norme del Dlgs 81/08 per i quale è stato formato nel corso (e l'azienda ha pagato per la sua formazione) ovvero vedere allegato VI paragrafi 2.3 e 3.2.4.

                        Se invece si ammette "il torto" non solo vi sarà un verbale per l'utilizzo di attrezzature non idonee, ma INAIL potrà rivalersi sulla azienda anche per il pagamento dell'infortunio.
                        La somma che ha risparmiato l'amministratore nel 2009, acquistando
                        un Carrello CAT datato 1985, adesso li spenderà in sanzioni civili e,
                        sperando che l'ispettore INAIL sia clemente, qualcosa a titolo di sanzione PENALE.
                        L' operaio utilizza i mezzi e gli accessori che l'amministratore dell'azienda mette a disposizione.
                        Quindi per questa volta non diamo colpa all'operaio.
                        Le normative CE sono obbligatorie dal 1995.
                        Sono passati 20 anni e ci troviamo ancora a discutere di questo e di quello che può succedere in una Azienda con 10 operai.
                        Meno male che l'infortunio è di lieve entità.
                        Sicuramente l'amministratore d'ora in avanti acquisterà mezzi e attrezzature certificate.
                        Sono curioso di sapere quanto ha speso del Carrello CAT del 1985.
                        A voi i commenti

                        Commenta


                        • #13
                          Originalmente inviato da GEVAR Visualizza messaggio
                          La somma che ha risparmiato l'amministratore nel 2009, acquistando
                          un Carrello CAT datato 1985, adesso li spenderà in sanzioni civili e,
                          sperando che l'ispettore INAIL sia clemente, qualcosa a titolo di sanzione PENALE.
                          Che rilevanza ha ?
                          Il carrello vecchio potrebbe essere perfettamente conforme ai requisiti di sicurezza,come non cambierebbe lo stato delle cose se questo infortunio fosse avvenuto con un carrello nuovo di zecca e conforme.

                          Originalmente inviato da GEVAR Visualizza messaggio
                          L' operaio utilizza i mezzi e gli accessori che l'amministratore dell'azienda mette a disposizione.
                          Quindi per questa volta non diamo colpa all'operaio.
                          Le normative CE sono obbligatorie dal 1995.
                          Sono passati 20 anni e ci troviamo ancora a discutere di questo e di quello che può succedere in una Azienda con 10 operai.
                          Meno male che l'infortunio è di lieve entità.
                          Sicuramente l'amministratore d'ora in avanti acquisterà mezzi e attrezzature certificate.
                          Hai letto le modalità di infortunio?
                          Ad infortunio avvenuto l'unica variabile potrebbe venire dalle dichiarazioni verbalizzate,da lì non torni indietro.
                          Ricordo una sentenza di condanna dei responsabili aziendali ,in un infortunio avvenuto per colpa di un atto volontario tra lavoratori,con un getto d'aria compressa appoggiata al sedere del collega gli ha fatto "esplodere" l'intestino.
                          Responsabili e condannati perchè non avevano immaginato ed informato i lavoratori che una simile manovra era pericolosa.
                          P.S. complimenti a dataware per la chiarezza dell'esposizione.
                          Ultima modifica di mefito; 28/04/2015, 19:17.
                          Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                          Commenta


                          • #14
                            normativa prolunghe forche

                            la lunghezza delle prolunghe forche rispetto alle forche può essere al massimo pari al rapporto 1.6.
                            Normativa ISO/DIS 13284 dell'Aprile 1996.

                            Commenta


                            • #15
                              Originalmente inviato da laaf Visualizza messaggio
                              la lunghezza delle prolunghe forche rispetto alle forche può essere al massimo pari al rapporto 1.6.
                              Normativa ISO/DIS 13284 dell'Aprile 1996.

                              Quanta confusione..
                              Inizio ringraziando Laaf, mi hai risparmiato lo sbattimento di cercare la norma sulle prolunghe..

                              Comunque le prolunghe essendo un pezzo di ferro non necessitano di marchiatura CE in quanto sono dei prodotti statici, sulle penne in ufficio io non vedo la marchiatura..chiaramente deve però esserci una certificazione per la portata della ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE

                              E appunto essendo una ATTREZZATURA INTERCAMBIABILE per essere applicata al carrello elevatore, questo, deve essere dotato di targhetta delle portate residue per quella specifica attrezzatura

                              invece il carrello elevatore essendo stato costruito antecedentemente al 1996 (non 95..) ed essendo quindi sprovvisto di certificazione CE, deve essere adeguato all'Allegato V del D.Lgs.81/2008, in effetti per noi venditori di carrelli elevatori sarebbe meglio che la norma ne imponesse la dismissione..ma aihmè non è così..

                              Guardando quelli che sono gli obblighi del datore di lavoro invece vediamo che:
                              il datore di lavoro deve fornire delle attrezzature di lavoro adeguate al tipo di lavoro che si deve svolgere, deve informare e formare i dipendenti sul corretto utilizzo delle stesse sia in condizioni d'uso normali che in caso di incidente..deve prendere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere.
                              Sempre il datore di lavoro provvede ad informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature di lavoro anche se non utilizzate dagli stessi (formazione del lavoratore esposto)

                              E' responsabilità dell'OPERATORE FORMATO (il carrellista con patentino insomma) ALLONTANARE DALLA ZONA DI RISCHIO GLI EVENTUALI LAVORATORI ESPOSTI NON FORMATI..perchè sa andiamo a vedere i requisiti per l'utilizzo del carrello elevatore vediamo che DEVE CONOSCERE LE NORME DI SICUREZZA RELATIVE ALL'USO DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO ED ESSERE IN POSSESSO DELLE ABILITAZIONI RICHIESTE DALLA NORMA -
                              DEVE ESSERE PRUDENTE E DEVE POSSEDERE SENSO DI RESPONSABILITA'

                              Adesso, a mio parere, ma anche a parere della normativa, se il carrello era adeguato all'allegato V - se il datore di lavoro ha tenuto il carrello con l'adeguata manutenzione - se il carrellista ha partecipato con successo a un corso conforme al CSR n°53 del 2012 - la colpa è solo ed esclusivamente del OPERATORE CARRELLISTA il quale doveva inanzi tutto rifiutarsi di utilizzare un'attrezzatura non associata al suo carrello, della quale chiaramente non conosceva le caratteristiche tecniche (mi pare che il senso di responsabilità sia venuto meno) ed era SUA RESPONSABILITA' ALLONTANARE IL LAVORATORE ESPOSTO..

                              Quindi, la lunghezza delle prolunghe non centra nulla con questo infortunio, se poi vogliamo tirare in ballo altre cose come non so..il clima...le farfalle...i ranocchi nello stagno..possiamo valutare dei fattori ambientali che hanno distratto il lavoratore esposto e gli hanno causato l'infortunio..ma a mio parere è UTILIZZO INCAUTO DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO! e mancanza totale di senso di responsabilità, in quanto lavoratore formato, nei confronti del suo collega (punto)

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                              • #16
                                DrNacco,
                                mi sembra che non ci sia affatto confusione in questa discussione...
                                Questo infortunio (osservando la dinamica dell' evento) probabilmente sarebbe accaduto anche con prolunghe a norma, ma chi fa i controlli la prima cosa che constaterà sará la non conformità delle prolunghe (causa lunghezza) applicate sul carrello.
                                Pertanto, oltre a rilevare la dinamica dei fatti, si soffermerá non poco su questo fattore, e di conseguenza potrebbe contestare al datore di lavoro la non corretta formazione al personale dipendente per quanto riguarda l'uso di questa specifica attrezzature di lavoro.
                                E poi, diciamo la verità, siccome in questi casi si ragiona con personaggi non molto elastici, vuoi mettere avere delle prolunghe certificate (oltre alla marchiatura intendo anche il CE cartaceo) rispetto a due scatolati fatti da un carpentiere (o fatti in casa) dei quali non puoi documentare un bel niente?
                                Concordo con te quando dici che il carrellista doveva rifiutarsi di utilizzare quelle prolunghe di cui non sapeva nulla...ma intanto al datore di lavoro, per il momento, hanno fatto altre richieste come puoi leggere nel primo post..
                                Ultima cosa: sei sicuro che le prolunghe non debbano riportare la marchiatura CE?
                                (Per quanto mi riguarda, quelle che acquisto io, sono marchiate...)
                                Ultima modifica di Andrew T.; 30/04/2015, 21:19.

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                                • #17
                                  La colpa è del tuo carrellista che ha utilizzato delle prolunghe non vostre ma fornite da chi vi stava portando la merce . Le prolunghe non erano tue questo dovrebbe essere un elemento a tua discolpa . Il carrellista ha effettuato il corso è nel corso viene spiegato chiaramente bene che il carrello non può essere modificato che il carrellista a cui nel corso viene spiegato bene il concetto di portata e baricentro , nel corso viene spiegato bene che il camionista come i colleghi di lavoro Devono restare a distanza dalle operazioni di carico e scarico .
                                  Ultima modifica di bmcarrelli; 02/05/2015, 21:57.

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                                  • #18
                                    Originalmente inviato da bmcarrelli Visualizza messaggio
                                    La colpa è del tuo carrellista che ha utilizzato delle prolunghe non vostre ma fornite da chi vi stava portando la merce . Le prolunghe non erano tue questo dovrebbe essere un elemento a tua discolpa . Il carrellista ha effettuato il corso è nel corso viene spiegato chiaramente bene che il carrello non può essere modificato che il carrellista a cui nel corso viene spiegato bene il concetto di portata e baricentro , nel corso viene spiegato bene che il camionista come i colleghi di lavoro Devono restare a distanza dalle operazioni di carico e scarico .
                                    Mi sembra "deboluccia" come motivazione.
                                    Aspettarsi che un corso di poche ore copra tutti gli aspetti in ogni tipologia di utilizzo, mi pare utopistico.
                                    Che non vi sia nessuno nel raggio di lavoro dei carrelli è sempre possibile ,anche in attività, dove sono connessi alla fase produttiva?
                                    (C'è un responsabile della sicurezza in azienda,ha verificato come vengono utilizzati i mezzi?
                                    Che indicazioni aveva dato nello specifico?
                                    Già gli ispettori ASL ti danno prescrizioni e sanzionano in casi dubbi(vedi la discussione sulle protezioni anticesoiamento),vuoi che si facciano scrupoli verso i responsabili della sicurezza nei casi di infortunio ?
                                    Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                    • #19
                                      Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                      Mi sembra "deboluccia" come motivazione.
                                      Aspettarsi che un corso di poche ore copra tutti gli aspetti in ogni tipologia di utilizzo, mi pare utopistico.
                                      Che non vi sia nessuno nel raggio di lavoro dei carrelli è sempre possibile ,anche in attività, dove sono connessi alla fase produttiva?
                                      (C'è un responsabile della sicurezza in azienda,ha verificato come vengono utilizzati i mezzi?
                                      Che indicazioni aveva dato nello specifico?
                                      Già gli ispettori ASL ti danno prescrizioni e sanzionano in casi dubbi(vedi la discussione sulle protezioni anticesoiamento),vuoi che si facciano scrupoli verso i responsabili della sicurezza nei casi di infortunio ?
                                      Io organizzo corsi e ti posso assicurare che nessuno può trovarsi nell'aerea di scarico e carico tutti devono rimanere a debita distanza . Quindi il carrellista posizionava in modo corretto le forche poi tirare il freno a mano spegnere la chiave scendere e inserire le prolunghe . Inoltre il carrellista deve utilizzare esclusivamente i mezzi di lavoro che gli fornisce il datore di lavoro .

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                                      • #20
                                        Originalmente inviato da bmcarrelli Visualizza messaggio
                                        Io organizzo corsi e ti posso assicurare che nessuno può trovarsi nell'aerea di scarico e carico tutti devono rimanere a debita distanza . Quindi il carrellista posizionava in modo corretto le forche poi tirare il freno a mano spegnere la chiave scendere e inserire le prolunghe . Inoltre il carrellista deve utilizzare esclusivamente i mezzi di lavoro che gli fornisce il datore di lavoro .
                                        Che nel caso in questione le modalità di infortunio siano dovute a "superficialità" è evidente, che possa escludersi addebiti al responsabile aziendale lo è molto di meno.
                                        Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                        • #21
                                          Dr.Nacco, di cui sempre apprezzo gli interventi, questa volta mi sembra un po' troppo lanciato.

                                          Per aumentare la confusione riporto alcuni passaggi dove si puo' benissimo vedere che la direttiva macchine parla di prolunghe intendendo pero' i bracci gru. L'interpretazione del testo non è così facile e puo' variare da funzionario a funzionario dell'ASL

                                          caso II: “il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru - e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru – è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru - dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio”;

                                          -caso III: “l'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru - e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru - che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni)”.

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                                          • #22
                                            Originalmente inviato da joepike Visualizza messaggio
                                            Dr.Nacco, di cui sempre apprezzo gli interventi, questa volta mi sembra un po' troppo lanciato.

                                            Per aumentare la confusione riporto alcuni passaggi dove si puo' benissimo vedere che la direttiva macchine parla di prolunghe intendendo pero' i bracci gru. L'interpretazione del testo non è così facile e puo' variare da funzionario a funzionario dell'ASL

                                            caso II: “il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru - e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru – è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru - dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio”;

                                            -caso III: “l'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru - e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru - che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni)”.
                                            Ok, no, ma il braccio gru è una questione a parte..che fa diventare la macchina a tutti gli effetti una GRU! quindi necessita la messa in servizio...i controlli annuali ecc ecc..

                                            Per quanto riguarda la proporzione tra la lunghezza delle forche e quella delle prolunghe il discorso è diverso..comunque il problema non sussiste in quanto l'attrezzatura intercambiabile (le prolunghe) non erano associate a quella particolare macchina, non essendo queste neanche di proprietà dell'azienda dove è avvenuto l'incidente..che poi detta tra di noi, e con tutto il rispetto del caso, diciamo che entrambi hanno fatto una sciocchezza non da poco..ricorda molto il vincitore dei Darwin Awards di qualche anno fa..un tedesco rimasto chiuso tra le 2 sbarre di un passaggio a livello si è messo tra il suo Porsche e il treno...

                                            scherzi a parte se ci avessero pensato 1 minuto in più probabilmente non sarebbe successo nulla..una domanda che faccio al creatore del argomento, a che punto della giornata è successo? fine turno o a metà? per pura curiosità statistica.

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                                            • #23
                                              "Nel frattempo (mi è stato poi riferito) il conducente del muletto metteva le prolunghe sul marciapiede, con le punte rivolte verso il muro e poi, con il muletto, si accingeva a inforcarle. Solerte, il suo collega, per cercare di agevolare l'operazione, da terra, spingeva le prolunghe dalle loro estremità appuntite e quindi con la mano interposta tra la punta della prolunga e il muro. Il resto della storia è scontato: non appena le forche del muletto "hanno fatto presa" nelle prolunghe hanno schiacciato un dito del povero dipendente pinzandolo tra le prolunghe e il muro."

                                              Se questo è quello che è stato verbalizzato credo che la colpa possa attribuirsi completamente al conducente del carrello in quanto deve operare in condizione di sicurezza senza la possibilità di interferire e colpire terze persone.

                                              Quando le persone inizieranno ad usare un briciolo di testa gli infortuni sul lavoro diminuiranno notevolmente.

                                              Poi che il titolare ed il responsabile della sicurezza ci vadano sempre di mezzo è altro paio di maniche, nei paesi civilizzati non dovrebbe essere così però.

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                                              • #24
                                                Concordo su tutto quello che hai scritto , ma alla fine di tutto la colpa ricadrà sul povero amministratore in quanto non ha vigilato....... aimè una storia già sentita cari colleghi .
                                                solo se riuscirà a dimostrare e questo mi sembrerebbe palese che sia quello che guidava che quello che ha messo il dito non hanno per nulla badato alla sicurezza non avrà tutta la colpa, ma una buona parte glie la daranno comunque , così non sarà solo a carico dell'asl la spesa.
                                                CHE TRISTEZZA

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