Avrai girato tutto il forum, ma certamente non hai letto le discussioni specifiche.
Il tuo quesito è "banale",non vi è assolutamente nulla di non chiaro,ne nell'argomento e ne nel codice.
Un privato non può intestarsi una trattrice agricola.
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Un privato può assicurare una macchina agricola?
Salve ragazzi/e buona sera a tutti. Ho girato in lungo e in largo il forum per trovare una risposta al mio problema ma non sono riuscito a venirne a capo..le soluzione erano sempre frammentarie e/o ambigue, colpa sicuramente del nostro beneamato codice della strada, che lascia sempre spazio più ad interpretazioni che a regole oggettive e concise. Detto questo chiedo a voi esperti se potete rispondere a questa fatidica domanda che penso oltre a me a tanti interessa...Un privato può oltre ad acquistare anche assicurare una macchina agricola per utilizzarla su strada?? Chiedo gentilmente di rispondere solo a chi ne è veramente informato senza spolverare codici e leggi che vogliono dir tutto o niente ..grazie ancora ( chiedo scusa ai moderatori se sto creando un doppione di qualche altro post , ma credetemi ho girato tutto il forum ).grazie a tutti.
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Se a qualcuno interessa e confronta
Assicurazione annuale Allianz (zona Vicenza) per goldoni 926rs/dt:
139,00 euro di cui 110,00 di RC + 18,00 imposte + 11,00 Contributo SSN... (cifre arrotondate)
12 euro al mese ma reale utilizzo solo 5/6 mesi l'anno
. Ma non c'è paragone esser in mezzo al nulla e dimenticarsi per un paio d'ore di banche, clienti, fornitori, titolari,colleghi e chi più ne ha più ne metta.. sudare per qualcosa e aver soddisfazione del proprio risultato.
ciao
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Salve, vorrei assicurare la mia motoagricola OMAI M4/RT anno 1985 per 4 mesi all'anno .... qualcuno conosce qualche buona compagnia assicuratrice che offre un pacchetto base con la possibilità di assicurare temporaneamente la macchina per un periodo preciso.... saluti a tutti
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Bisognerà avvisare anche la motorizzazione,perchè ha il vizio di usare il gergo: "rimorchio agricolo" come definizione nei libretti di circolazione degli stessi.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggioPer i mezzi agricoli non è prevista alcuna patente di guida superiore oltre alla categoria “B” (estensione “E”) perché quello che viene trainato – macchina agricola trainata - non è considerata un rimorchio. Questa è la semplice disposizione del Codice della Strada che cambia le carte in tavola
Tengo inoltre a precisare che Io non ho mai scritto o affermato che una macchina agricola trainata – di regola "in gergo" definito come rimorchio agricolo -
"in mezzo alla strada" era chiaramente un eufemismo.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggio. possa essere "abbandonato su strada" come erroneamente interpretato sul forum, ma ho solamente indicato, con le solide basi dei riferimenti legislativi attualmente in vigore, che a differenza del veicolo propriamente definito come “rimorchio” - (inteso questo come stabilito dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli dell’articolo 54 al comma 1 dai filoveicoli di cui all'art. 55 del Codice della Strada) la macchina agricola trainata possa invece essere sganciato liberamente anche nei centri abitati e non certo in mezzo alla strada, come fantasticamente interpretato e distorto.
Puoi indicare dove è solidamente indicato che una "macchina agricola trainata" possa essere liberamente parcheggiata in un parcheggio pubblico di un centro abitato?
A che tipo di parcheggio ti riferisci?
Puoi descrivere cosa succederebbe se il parcheggio(magari lecito) non fosse corretto e fosse considerato causa di responsabilità in un incidente con conseguenti richieste risarcitorie(magari imponenti)?
Davvero credi che lo stesso legislatore lo abbia previsto e non considerato?
Questa parte possiamo stralciarla e approfondirla nella discussione sulle patenti.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggioPer fortuna che il legislatore ha da sempre diversificato la tipologia dando delle specifiche indicazioni del rimorchio da quello indicato dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada trainabile da autoveicoli dell’ articolo 54 comma 1 dai filoveicoli dell’articolo 55 Codice della Strada - a quello definito macchina agricola trainata intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice della Strada altrimenti tutti avrebbero dovuto avere l’estensione della partente di guida di categoria “E”. Questa è la regola attuale basata su delle normative tutt’ora vigenti e che preludono da interpretazioni di sorta.
.
Dove ho espresso le mie considerazioni su questa tua interpretazione,inserendo un link ad una circolare specifica.
Faccio notare che la situazione è talmente chiara,che tu stesso hai scritto questo ad inizio discussione.
E lo stesso Maurizio Marchi che citi come esperto della normativa in oggetto,a sostegno della tua teoria,,ha all'attivo queste dichiarazioniOriginalmente inviato da romano Visualizza messaggioAttenzione che ogni rimorchio deve essere assicurato (anche se taluni dicono che durante la circolazione stradale risponde la motrice) ma il codice della strada attuale e che da un po di anni ha reso obbligatoria l' RCA anche per i mezzi agicoli chiaramente parla anche dei rimorchi che devono essere assicurati per la circolazione su strada (ed anche nelle aree private ma soggette a pubblico passaggio) ed avere certificatoe contrassegno distinto dalla motrice. Saluti Romano (Belluno)
Originalmente inviato da MaurizioMarchidalWebSi ritiene per tanto che quando il rimorchio e le macchine operatrici sono agganciate ad una trattrice agricola, l�assicurazione di quest�ultima, con idonea estensione al traino, copre anche il veicolo trainato. In caso, invece, di rimorchio in sosta se staccato dalla motrice e nel caso di danni derivanti da manovre a mano nonch�, sempre se il rimorchio � staccato dalla motrice, nel caso di danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, si ritiene sia necessario stipulare una polizza separata che copra specificatamente questi danni che si identificano nel cosiddetto rischio statico. In tal senso si esprime anche il C.I.P. con delibera N� 46 del 05/05/1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n� 106 del 08/05/1993 quando nel determinare la tariffa dei premi da applicare ai contratti di assicurazione nel capo relativo alle macchine agricole fa esplicito riferimento alla polizza assicurativa per la copertura del rischio statico affermando che, " per ogni rimorchio agricolo identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata �.".Ultima modifica di mefito; 11/08/2013, 09:38.
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Per i mezzi agricoli non è prevista alcuna patente di guida superiore oltre alla categoria “B” (estensione “E”) perché quello che viene trainato – macchina agricola trainata - non è considerata un rimorchio. Questa è la semplice disposizione del Codice della Strada che cambia le carte in tavola. Tengo inoltre a precisare che Io non ho mai scritto o affermato che una macchina agricola trainata – di regola "in gergo" definito come rimorchio agricolo - possa essere "abbandonato su strada" come erroneamente interpretato sul forum, ma ho solamente indicato, con le solide basi dei riferimenti legislativi attualmente in vigore, che a differenza del veicolo propriamente definito come “rimorchio” - (inteso questo come stabilito dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli dell’articolo 54 al comma 1 dai filoveicoli di cui all'art. 55 del Codice della Strada) la macchina agricola trainata possa invece essere sganciato liberamente anche nei centri abitati e non certo in mezzo alla strada, come fantasticamente interpretato e distorto.
L’articolo 158 al 3 comma del Codice della Strada indica che nei centri abitati è vietata invece la sosta dei “rimorchi” quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Per fortuna che il legislatore ha da sempre diversificato la tipologia dando delle specifiche indicazioni del rimorchio da quello indicato dall'articolo 56 comma 1 Codice della Strada trainabile da autoveicoli dell’ articolo 54 comma 1 dai filoveicoli dell’articolo 55 Codice della Strada - a quello definito macchina agricola trainata intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del Codice della Strada altrimenti tutti avrebbero dovuto avere l’estensione della partente di guida di categoria “E”. Questa è la regola attuale basata su delle normative tutt’ora vigenti e che preludono da interpretazioni di sorta.
Ultimamente nella Regione Sicilia sarebbero stati sanzionati degli agricoltori con convoglio composto da un Trattore agricolo e da una macchina agricola trainata sprovvisti dell’estensione della partente di guida categoria “E” ma perche chi ha operato non ha fatto alcuna distinzione e differenza e non ha valutato attentamente gli articoli o 54 – 55 – 56 e 57 del Codice della Strada.Ultima modifica di romano; 10/08/2013, 15:05.
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Mi spiace,sempre senza nessuna polemica,ma non dimostri assolutamente nulla,non è prevista nessuna patente superiore alla B per i mezzi agricoli(neppure per gli eccezionali),in nessun caso,per cui il tuo assunto è privo di fondamento.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggioBuona sera, senza alcuna polemica ma sempre con spirito costruttivo ed informativo che contraddistingue la mia presenza su questo forum sono a precisare che Il rimorchio agricolo come definito precisamente dal codice della strada attuale (pur se possa sembrare una indicazione strana) non è un rimorchio perché non è destinato ad essere trainato dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55. Questo dimostra il fatti per puro esempio, che nella sua circolazione non serve essere in possesso della patente di guida con l'estensione alla categoria "e"
Questa affermazione mi lascia perplesso,anche partendo dall'assunto precedente,affermi che si possa "abbandonare" sulla strada e nelle aree di parcheggio una macchina agricola trainata non assicurata?Originalmente inviato da romano Visualizza messaggio.......e che può essere sganciato liberamente anche nei centri abitati.Ultima modifica di mefito; 10/08/2013, 05:54.
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Buona sera, senza alcuna polemica ma sempre con spirito costruttivo ed informativo che contraddistingue la mia presenza su questo forum sono a precisare che Il rimorchio agricolo come definito precisamente dal codice della strada attuale (pur se possa sembrare una indicazione strana) non è un rimorchio perché non è destinato ad essere trainato dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55. Questo dimostra il fatti per puro esempio, che nella sua circolazione non serve essere in possesso della patente di guida con l'estensione alla categoria "E" e che può essere sganciato liberamente anche nei centri abitati.Ultima modifica di romano; 10/08/2013, 15:05.
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Interpretazione lecita,ma non univoca.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggioIl rimorchio agricolo non è un rimorchio ....................bensì è una macchina agricola trainata (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del cds) e, come tale, non soggetta all'obbligo assicurativo..
Nella discussione a partire dal post 157,sono presenti interpretazioni diverse.
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Buona sera, quando un veicolo traina un rimorchio, un semirimorchio oppure un rimorchio agricolo, la copertura assicurativa è data dalla copertura della motrice.
Se il rimorchio, semirimochio oppure rimorchio agricolo sono staccati:
- nel caso di rimorchio e semirimorchio occorre autonoma copertura assicurativa;
- nel caso di rimorchio agricolo (la quale dicitura corretta è "macchina agricola trainata") la copertura assicurativa non è obbligatoria in quanto l'articolo 193 ne fa obbligo per i veicoli a motore ed i rimorchi. Il rimorchio agricolo non è un rimorchio (inteso questo come quanto stabilito dall'articolo 56 comma 1 cds "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55") bensì è una macchina agricola trainata (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del cds) e, come tale, non soggetta all'obbligo assicurativo..
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Assicurazione carrobotte 1 asse
Salve,ho acquistato un carrobotte omologato frenato meccanicamente con massa a pieno carico di 3,9 t ,necessità di assicurazione indipendente visto che circolerò su strada ?
Qual'è la normativa? Può bastare la sola assicurazione del trattore trainante?
Grazie,Andrea
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Fatto preventivo online qualche giorno fa 105 euro in "Campania" mentre ne pago ora fino alla scadenza 170 euro con groupama assicurazioni....comunque la compagnia che mi fa 105 euro è la VITTORIA...prendete nota e passateci a fare un preventivo!
Saluti
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Quando disinformazione/malainformazione la fanno da padroni,nel libero mercato non sempre la soluzione più visibile è la più conveniente.Originalmente inviato da pastore Visualizza messaggio....... mi chiedo ma è mai possibile che ci sia questo casino e queste differenze? mah
unipol 153€
zurich 200€
fata 220€
allianz 360€
milano 377€
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giusto per chiudere la domanda aggiorno.... tante stranezze..... chi mi chiede attestato di rischio(del trattore) chi l'attestato di rischio(della macchina) bersani non bersani, ne ho sentite di tutti i colori, ovviamente ho fatto quella da 377€
la differenza sarà tutta in fiducia....... son cascato bene la unipol la più vicina a casa non mi ha chiesto niente più dei dati del trattore........ mi chiedo ma è mai possibile che ci sia questo casino e queste differenze? mah
unipol 153€
zurich 200€
fata 220€
allianz 360€
milano 377€Ultima modifica di pastore; 26/01/2013, 18:54.
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sto provvedendo a fare atri preventivi, è ovvio che ha fatto qualche sbaglio, ho richiamato chiedendogli di verificare che c'era qualche errore, mi ha confermato quanto detto prima
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Anche a me risulta che l'assicurazione per un trattore non abbia classi di merito e normalmente si aggira sui 100€...
Forse l'assicuratore ha confuso macchina agricola con macchina operatrice...
Hai provato a chiedere un preventivo ad un'altra compagnia?
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si tla100, ha meno di 5 anni, non è mai uscito dall'azienda 5 anni fa costava 129€ era compresa nel prezzo ma non mi serviva e non l'ho mai rinnovata, ma contratto non ne ho, forse perchè lo ha fatto nh o il conce
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Non mi risultava(neanche così caro),ma è macchina agricola?Originalmente inviato da pastore Visualizza messaggioma esiste la classe di merito anche per il trattore? oggi ho fatto un preventivo e mi ha parlato di 14° classe, 360€ per sola rc, mai fino ad oggi avevo sentito di classe di merito per macchine agricole
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ma esiste la classe di merito anche per il trattore? oggi ho fatto un preventivo e mi ha parlato di 14° classe, 360€ per sola rc, mai fino ad oggi avevo sentito di classe di merito per macchine agricole
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io e gia da 5 anni che o assicurato il trattore con attrezzature ,metre il carro forestale a la sua assicurazione a parte
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Nell'opuscolo edito da ENAMA in collaborazione con la Polizia Stradale"Sintesi delle norme di circolazione stradale riguardanti le macchine agricole",negli adempimenti amministrativi-Assicurazioni-Rimorchi agricoli , dice alla voce rischio statico:Al fine di tutelare i terzi da eventuali rischi derivanti dallo stazionamento(per esempio sganciamento e sua sosta)..,va stipulata autonoma assicurazione
Dalla violazione consegue l'obbligo di esibire i documentimancanti,entro 30 giorni,ad un organo di polizia.
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L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il c.d. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.
(Cass. Civ., Sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9574)
Quanto affermato dalla Cassazione è legge. Serve ad evitare le interpretazioni.
Provate a recarvi presson un avvocato o un giudice e ponete il quesito.
Per avere un chiaro quadro della situazione bisogna iniziare con la legge 990 del 29 Aprile 1969. Poi all’art. 237 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (che abrogato l’art. 5 della legge 990/69) infine d. leg.7 settembre 2005 n. 209 aggiornato con le modifiche apportate dal d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, dal D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 e
dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Per ultimo il decreto 1 aprile 2008 , n. 86.
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Se ci fosse chiarezza non saremmo ancora nel dubbio dopo sei anni dall'apertura della discussione.
Però sgombriamo il campo dalla questione RC,Il rimorchio o macchina agricola trainata che dir si voglia,è coperto dalla trattrice a cui è agganciato,salvo polizza della trattrice che ne escluda il caso.
Il dubbio è relativo al solo rischio statico,lo stesso Maurizio Marchi sembra contraddirsi.Nella pagina che quoto a sua cura sembrava avallarne la necessità,riportando anche interpretazioni del CIPE pubblicate sulla gazzetta ufficiale.
Personalmente ritengo "logica" la necessità di copertura per rischio statico.Non mi entusiasma ne convince quel "focalizzarsi" su argomentazioni linguistiche,un tecnicismo che potrebbe avere fondamento,ma non mi pare neppure possa essere certezza.
Non essendo io ne titolato ne ferrato in materia,mi auguro che ai pronunciamenti attuali,più o meno discordanti,si possa aggiungere un pronunciamento legalmente riconosciuto, che non dia più adito ad interpretazioni soggettive.Ultima modifica di mefito; 26/04/2012, 21:09.
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Per dare sempre un contributo costruttivo a www.forum-macchine.it
cerco di addentrarmi nelle normative a volte commentate da circolari esplicative che ne cambiano il senso ma che sono importanti. Sono dell’ idea che la legge sull’ RCA abbia delle lacune grandiose; sarebbe bastato indicare che ogni veicolo munito di targa ha l’obbligo della RCA: cosi ogni differenza di tipologia e classificazione dei veicoli andava ad essere compresa , evitando incomprensioni anche sulla strada perche l’idea che una cosa agganciata sia sempre un rimorchio è comune credetemi, ma non è cosi nella realtà. Ho interessato per l’argomento oggi direttamente il Signor Maurizio Marchi (www.sulpm.it – www.polizialocale.net) a mio avviso il maggiore esperto del Codice della Strada che io conosca, professionale e preciso ed in merito all’ argomento mi ha gentilmente risposto. Certo che anche il Suo contributo sia importante per www.forum-macchine.it lo riporto integralmente:
************************“Salve Penso una cosa Un conto è l’obbligo di copertura assicurativa Altra cosa la possibilità, nel listino delle compagnie, di assicurare Per esempio non vi è obbligo di copertura assicurativa per i velocipedi ma sappiamo che tutte le polizze capo famiglia danno copertura anche per i velocipedi e, addirittura, per la circolazione dei pedoni
Fatta questa doverosa premessa, pur consapevole che probabilmente si tratta di un errore della legge:
- L’articolo 193 comma primo fa obbligo di copertura assicurativa per:
- I VEICOLI A MOTORE: il rimorchio agricolo non è un veicolo a motore
- PER I RIMORCHI: il rimorchio agricolo NON è un rimorchio
Il rimorchio, infatti, per effetto di quanto previsto dall’articolo 56 cds i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54. E’ pertanto evidente che i rimorchi agricoli, non essendo trainabili dagli autoveicoli, non rientrano nella definizione di rimorchio.
Leggendo il successivo articolo 57 cds, si nota che i rimorchi agricoli sono inseriti fra le macchine agricole trainate.
Ne consegue pertanto che:
- I rimorchi agricoli non sono rimorchi bensì macchine agricole trainate
- L’obbligo di copertura assicurativa è previsto per i veicoli a motore e per i rimorchi e non,invece, anche per le macchine agricole trainate
Ne consegue che la copertura assicurativa per il rimorchio agricolo (macchina agricola trainata) staccato dalla motrice è facoltativo
Grazie Maurizio Marchi”.-Ultima modifica di romano; 26/04/2012, 20:29.
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Nella discussione specifica già segnalata è presente oltre ad altri,un link che riporta allo stesso sito e autore da te citato, da cui possiamo leggere:
.................................................. ............................................Si ritiene per tanto che quando il rimorchio e le macchine operatrici sono agganciate ad una trattrice agricola, l�assicurazione di quest�ultima, con idonea estensione al traino, copre anche il veicolo trainato. In caso, invece, di rimorchio in sosta se staccato dalla motrice e nel caso di danni derivanti da manovre a mano nonch�, sempre se il rimorchio � staccato dalla motrice, nel caso di danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, si ritiene sia necessario stipulare una polizza separata che copra specificatamente questi danni che si identificano nel cosiddetto rischio statico. In tal senso si esprime anche il C.I.P. con delibera N� 46 del 05/05/1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n� 106 del 08/05/1993 quando nel determinare la tariffa dei premi da applicare ai contratti di assicurazione nel capo relativo alle macchine agricole fa esplicito riferimento alla polizza assicurativa per la copertura del rischio statico affermando che, " per ogni rimorchio agricolo identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata �.".
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Dal parcheggio alla normativa sulle Assicurazioni e comunque tutto è importante per fare chiarezza e per capire cosa è un "rimorchio/semirimorchio" e/o rimochio agricolo
propriamente denominato come "Macchina Agricola Trainata". Vi riporto per correttezza quanto ho tratto da www.sulpm.it a cura di Maurizio Marchi che cura tale portale con professionalità ineguagliabile da molti anni e con grandissima competenza.
Domande e risposte: i rimorchi agricoli hanno obbligo di copertura assicurativa?
Quando un veicolo traina un rimorchio, un semirimorchio oppure un rimorchio agricolo, la copertura assicurativa è data dalla copertura della motrice. Se il rimorchio, semirimochio oppure rimorchio agricolo sono staccati:
- nel caso di rimorchio e semirimorchio occorre autonoma copertura assicurativa;
- nel caso di rimorchio agricolo la copertura assicurativa non è obbligatoria in quanto l'articolo 193 ne fa obbligo per i veicoli a motore ed i rimorchi. Il rimorchio agricolo non è un rimorchio (inteso questo come quanto stabilito dall'articolo 56 comma 1 cds "veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55") bensi è una macchina agricola trainata (intesa questa come quanto stabilito dall'articolo 57 comma 2 lettera b) punto 2) del cds) e, come tale, non soggetta all'obbligo assicurativo.Ultima modifica di romano; 25/04/2012, 19:53.
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Sono coperti dall RC della trattrice,solo finche attaccati ad essa collegati,necessitano certamente se staccati di assicurazione per rischio statico.Originalmente inviato da romano Visualizza messaggio. Se il parcheggio è regolare ogni veicolo può sostare compresi i trattori agricoli ed i rimorchi agricoli (meglio definiti come Macchine Agricole Trainate - che come tipologia non anno obbligo dell’assicurazione RCA) .
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Innanzitutto parli di parcheggio in generale, di conseguenza deve essere regolare e delimitato da apposita segnaletica orizzontale, in mancanza di questa nessun veicolo può sostare. Se il parcheggio è regolare ogni veicolo può sostare compresi i trattori agricoli ed i rimorchi agricoli (meglio definiti come Macchine Agricole Trainate - che come tipologia non anno obbligo dell’assicurazione RCA) l'unico divieto di sosta o parcheggio sussiste per qualsiasi "rimorchio" (definito dall’articolo 56 come 1 del c.d.s. come veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui all’ articolo 54 comma 1 del cds e dai filoveicoli di cui all’ articolo 55 del cds) che non può essere lasciato sganciato dalla motrice nel centro abitato. Se hai difficoltà di accedere al garage con il tuo veicolo devi richiedere al tuo Comune il segnale di "passo carrabile" con relativo costo annuale solo in questo modo qualsiasi veicolo parcheggiato all'ingresso potrà essere rimosso. Tieni conto che nemmeno tu puoi parcheggiare sul tratto che dalla strada pubblica porta al tuo garage e se oltre all'accesso veicolare ci passano anche delle persone il tratto va diviso.
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ora sono stati tolti tutti i dubbi, l'assicurazione statica è obbligatoria.Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggioCercando in internet ho trovato questo
e questo http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornam...ne_agricol.htm
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Cercando in internet ho trovato questo
e questo http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornam...ne_agricol.htm
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