MMT Forum Macchine

Annuncio

Collapse
No announcement yet.

Diritto di Prelazione Agraria

Collapse
X
 
  • Filtro
  • Data
  • Visualizza
Cancella tutto
new posts

  • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
    La morale è che sarebbe da vendere le particelle separatamente (che non è contro la legge)


    Sai indicarmi per favore i passaggi (forse da qualche parte sopradescritti) che inducono ad azioni che vanno contro il codice civile?


    Ci sono stati dei casi di compravendite in cui il venditori hanno fatto uno stralcio di quota per tutta la lunghezza del confine (cosa perfettamente i regola con il codice civile) per escludere la prelazione del confinante. Altro caso di avvenuta compravendita, sorta un'azione di riscatto da parte del potenziale confinante nemmeno la separazione di due terreni attraverso una stradina comunale facente particella fondiaria a se, ha potuto escludere la prelazione, in questo caso il giudice ha ritenuto che nonostante la separazione catastale, il confinante ha comunque dei benefici accorpando la sua azienda.
    Consiglio: non ti fidare.
    Hai valutato di prendere i terreni in affitto?
    ormai il compromesso e' fatto, non possiamo piu' ritirarci (soprattutto il venditore, perche' io con la prelazione del confinante per ora sarei estromesso) altrimenti c'e' una penale.La soluzione piu' giusta sarebbe stata vendere prima y che non confina con questo soggetto, e poi vendere x , ma purtroppo questo signore confinante a parola aveva detto al venditore che non era interessato, poi ha fatto la furbata...ha visto il compromesso gli e' convenuto , cosi' ora evita pure la provvigione all'agenzia.....furbo molto furbo....

    Commenta


    • Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
      Se la vendita riguardava la sola particella Y, non subentravano questi problemi.Nel nostro caso i due fondi, di proprietà della medesima persona giuridica, sono oggetto di un'unica compravendita.



      Tutte le azioni elusive che sono oggetto di discussione.
      L'elusione è la messa in atto di un'azione con l'intendo di sottrarsi ad una norma (in questo caso la prelazione).
      Stiamo parlando dei modi per eludere un diritto di terzi.



      Uno dei casi più banali di elusione.
      Cass. 9 aprile 2003, n. 5573



      Questa è un'altra banale pratica elusiva (locazione per una futura compravendita)
      Non riesco a capire cosa intendi per "eludere".
      I passaggi che più o meno ho indicato sono della massima trasparenza e non violano nessuna norma, hai voglia di trovare un giudice in grado di contestare per esempio un contratto di affitto di un terreno agrario stipulato con la volontà di escludere la prelazione, ma stiamo scherzando, tutto rientra nelle "normali" procedure di compravendita, compreso lo stralcio di quote (ovviamente quando la posta in gioco è alta, poichè frazionare costa molto).



      Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
      ormai il compromesso e' fatto, non possiamo piu' ritirarci (soprattutto il venditore, perche' io con la prelazione del confinante per ora sarei estromesso) altrimenti c'e' una penale.La soluzione piu' giusta sarebbe stata vendere prima y che non confina con questo soggetto, e poi vendere x , ma purtroppo questo signore confinante a parola aveva detto al venditore che non era interessato, poi ha fatto la furbata...ha visto il compromesso gli e' convenuto , cosi' ora evita pure la provvigione all'agenzia.....furbo molto furbo....
      Hai agito con troppo ottimismo, funziona sempre così, mai fidarsi di nessuno.
      Non disperarti, per esempio hai fissato una scadenza per il rogito?

      Commenta


      • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
        Non riesco a capire cosa intendi per "eludere".
        I passaggi che più o meno ho indicato sono della massima trasparenza e non violano nessuna norma, hai voglia di trovare un giudice in grado di contestare per esempio un contratto di affitto di un terreno agrario stipulato con la volontà di escludere la prelazione, ma stiamo scherzando, tutto rientra nelle "normali" procedure di compravendita, compreso lo stralcio di quote (ovviamente quando la posta in gioco è alta, poichè frazionare costa m





        Hai agito con troppo ottimismo, funziona sempre così, mai fidarsi di nessuno.
        Non disperarti, per esempio hai fissato una scadenza per il rogito?

        buongiorno, sul compromesso abbiamo fissato la scadenza al 31 marzo 2013, il confinante tramite il suo avvocato ha inviato al venditore una raccomandata con la quale fissava il rogito dal notaio al 31 marzo, cioe' l'ultimo giorno utile....ora non so come mai questo abbia scelto l'ultimo giorno utile per rogitare...chissa' che strategia sta adottando.....forse ora mi muovero' io tramite legale fissando il rogito della sola particella y (che dite faccio bene???)poi vedremo come si comportera'.....comunque grazie per le vostre risposte...

        Commenta


        • Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
          buongiorno, sul compromesso abbiamo fissato la scadenza al 31 marzo 2013, il confinante tramite il suo avvocato ha inviato al venditore una raccomandata con la quale fissava il rogito dal notaio al 31 marzo, cioe' l'ultimo giorno utile....ora non so come mai questo abbia scelto l'ultimo giorno utile per rogitare...chissa' che strategia sta adottando.....forse ora mi muovero' io tramite legale fissando il rogito della sola particella y (che dite faccio bene???)poi vedremo come si comportera'.....comunque grazie per le vostre risposte...
          Infatti, era per quello che chiedevo i termini del rogito. Credo che quello di rogitare prima una sola particella sia una buona alternativa.

          E' possibile rogitare indicando un valore più alto di quello riportato sul compromesso?

          Commenta


          • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
            Infatti, era per quello che chiedevo i termini del rogito. Credo che quello di rogitare prima una sola particella sia una buona alternativa.

            E' possibile rogitare indicando un valore più alto di quello riportato sul compromesso?
            non credo si possa portare un valore piu' alto. il problema e' che se rogito la particella y quello mi citera' sicuramente in giudizio.poi sara' il giudice a decidere chi ha ragione....se perdo la causa perdero' i soldi del rogito....

            Commenta


            • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
              Non riesco a capire cosa intendi per "eludere".
              I passaggi che più o meno ho indicato sono della massima trasparenza e non violano nessuna norma, hai voglia di trovare un giudice in grado di contestare per esempio un contratto di affitto di un terreno agrario stipulato con la volontà di escludere la prelazione, ma stiamo scherzando, tutto rientra nelle "normali" procedure di compravendita, compreso lo stralcio di quote (ovviamente quando la posta in gioco è alta, poichè frazionare costa molto).
              Lo stralcio di quote per eludere con un artificio il diritto di prelazione è severamente sanzionato (ed è facilmente dimostrabile).
              L'affitto con promessa di futura vendita è un contratto elusivo della prelazione.

              Commenta


              • Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                Lo stralcio di quote per eludere con un artificio il diritto di prelazione è severamente sanzionato (ed è facilmente dimostrabile).
                L'affitto con promessa di futura vendita è un contratto elusivo della prelazione.
                Con tutto il rispetto, ma sembra che stai parlando a dei ebeti.

                Non so quali siano le tue esperienze, da come ti leggo hanno un buon spessore.
                Nelle compravendite il diritto di prelazione è una bestia nera, ne dimostra il fatto che più persone vivono momenti di angoscia e delusione.
                Capisco la finalità della legge per l'accorpamento, ma nel tempo ha fallito.

                Commenta


                • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                  Con tutto il rispetto, ma sembra che stai parlando a dei ebeti.

                  Non so quali siano le tue esperienze, da come ti leggo hanno un buon spessore.
                  Nelle compravendite il diritto di prelazione è una bestia nera,

                  ne dimostra il fatto che più persone vivono momenti di angoscia e delusione.
                  .
                  Vedi,tu stesso fai la contestazione e la annulli.
                  Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                  Commenta


                  • prelazione agraria

                    salve a tutti, volevo chiedervi come posso sapere se il prelazionante ha i requisiti soggettivi quelli previsti dall'art. 31 legge 590/65??? I requisiti oggettivi li ha poiche' ha acquistao il terreno confinante da piu' di due anni e non ha venduto terreni negli utimi due anni.... Ieri ho saputo che di proprieta' ha solo quel terreno che e' di circa 4000 mq, ed e' operatore agricolo, cioe' lavora come operaio presso un'azienda agricola....come faccio a capire che svolge attivita' di coltivazione del fondo non inferiore ad 1/ 3 come prevede l'art.31 ???? grazie per le risposte.....

                    Commenta


                    • Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
                      salve a tutti, volevo chiedervi come posso sapere se il prelazionante ha i requisiti soggettivi quelli previsti dall'art. 31 legge 590/65??? I requisiti oggettivi li ha poiche' ha acquistao il terreno confinante da piu' di due anni e non ha venduto terreni negli utimi due anni.... Ieri ho saputo che di proprieta' ha solo quel terreno che e' di circa 4000 mq, ed e' operatore agricolo, cioe' lavora come operaio presso un'azienda agricola....come faccio a capire che svolge attivita' di coltivazione del fondo non inferiore ad 1/ 3 come prevede l'art.31 ???? grazie per le risposte.....
                      La forza lavoro è sicuramente superiore ad 1/3 visto le ridottissime dimensioni del fondo in questione.

                      Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                      Con tutto il rispetto, ma sembra che stai parlando a dei ebeti.
                      Non ho inteso. Puoi chiarirmi il significato?

                      Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                      Nelle compravendite il diritto di prelazione è una bestia nera, ne dimostra il fatto che più persone vivono momenti di angoscia e delusione.
                      La libera compravendita di immobili ha delle limitazioni, con diritti e doveri. La conoscenza di queste limitazioni è necessaria ed essenziale prima di una compravendita.
                      Scopo del forum è la divulgazione libera e gratuita di una piccola parte dei "diritti\doveri" in una compravendita, descrivendo i più comuni. L'ausilio di un legale o di un tecnico qualificato sono sicuramente a maggior garanzia della tutela.
                      La conoscenza delle norme, ad esempio, evita di subire un'azione elusiva della prelazione, oppure permette di tutelare il diritto dell' acquirente, del venditore o del confinante.
                      Che sia giusto o meno non è la sede opportuna per discuterne.

                      Commenta


                      • Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                        La forza lavoro è sicuramente superiore ad 1/3 visto le ridottissime dimensioni del fondo in questione.



                        Non ho inteso. Puoi chiarirmi il significato?



                        La libera compravendita di immobili ha delle limitazioni, con diritti e doveri. La conoscenza di queste limitazioni è necessaria ed essenziale prima di una compravendita.
                        Scopo del forum è la divulgazione libera e gratuita di una piccola parte dei "diritti\doveri" in una compravendita, descrivendo i più comuni. L'ausilio di un legale o di un tecnico qualificato sono sicuramente a maggior garanzia della tutela.
                        La conoscenza delle norme, ad esempio, evita di subire un'azione elusiva della prelazione, oppure permette di tutelare il diritto dell' acquirente, del venditore o del confinante.
                        Che sia giusto o meno non è la sede opportuna per discuterne.

                        quindi secondo te ha pure i requisiti soggettivi???

                        Commenta


                        • Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                          La libera compravendita di immobili ha delle limitazioni, con diritti e doveri. La conoscenza di queste limitazioni è necessaria ed essenziale prima di una compravendita.
                          Scopo del forum è la divulgazione libera e gratuita di una piccola parte dei "diritti\doveri" in una compravendita, descrivendo i più comuni. L'ausilio di un legale o di un tecnico qualificato sono sicuramente a maggior garanzia della tutela.
                          La conoscenza delle norme, ad esempio, evita di subire un'azione elusiva della prelazione, oppure permette di tutelare il diritto dell' acquirente, del venditore o del confinante.
                          Che sia giusto o meno non è la sede opportuna per discuterne.
                          Più che giusto ciò che scrivi.



                          Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
                          ... (il venditore vuole vendere il terreno a me e non al confinante perche' non gode di ottimi rapporti).se mi date lumi vi ringrazio......ci sara' una soluzione mannaggia...
                          Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
                          ... ma purtroppo questo signore confinante a parola aveva detto al venditore che non era interessato, poi ha fatto la furbata...ha visto il compromesso gli e' convenuto , cosi' ora evita pure la provvigione all'agenzia.....furbo molto furbo....
                          Questa è la situazione che conosco nella maggior parte dei casi.

                          Commenta


                          • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                            Più che giusto ciò che scrivi.






                            Questa è la situazione che conosco nella maggior parte dei casi.
                            comunque il mio legale continua a dirmi che sulla particella y non confinante non ha prelazione e per questo credo che andremo avanti giudizialmente.

                            Commenta


                            • Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
                              salve a tutti, volevo chiedervi come posso sapere se il prelazionante ha i requisiti soggettivi quelli previsti dall'art. 31 legge 590/65??? I requisiti oggettivi li ha poiche' ha acquistao il terreno confinante da piu' di due anni e non ha venduto terreni negli utimi due anni.... Ieri ho saputo che di proprieta' ha solo quel terreno che e' di circa 4000 mq, ed e' operatore agricolo, cioe' lavora come operaio presso un'azienda agricola....come faccio a capire che svolge attivita' di coltivazione del fondo non inferiore ad 1/ 3 come prevede l'art.31 ???? grazie per le risposte.....
                              Mi permetto di intervenire: il fatto che sia operaio agricolo non serve sicuramente a nulla. Ha P.IVA?Perchè altrimenti non conduce ufficialmente il fondo di sua proprietà. Non può vendere i prodotti (almeno ufficialmente, che è quello che conta) e non esercita quindi alcuna attività agricola (sempre almeno ufficiale). Uno dei principi del diritto di prelazione è favorire l'accorpamento di terreni contigui, per svolgervi ovviamente un'attività produttiva.
                              Nei precedenti post non ho trovato riferimenti a possesso di P.IVA.

                              saluti

                              Gabriele
                              Roger Federer

                              Commenta


                              • Originalmente inviato da GabrieleB. Visualizza messaggio
                                Mi permetto di intervenire: il fatto che sia operaio agricolo non serve sicuramente a nulla. Ha P.IVA?Perchè altrimenti non conduce ufficialmente il fondo di sua proprietà. Non può vendere i prodotti (almeno ufficialmente, che è quello che conta) e non esercita quindi alcuna attività agricola (sempre almeno ufficiale). Uno dei principi del diritto di prelazione è favorire l'accorpamento di terreni contigui, per svolgervi ovviamente un'attività produttiva.
                                Nei precedenti post non ho trovato riferimenti a possesso di P.IVA.


                                Buongiorno Gabriel.....il prelazionante non ha alcuna partita I.V.A cioe' non e' coltivatore diretto, ma risulta essere operaio agricolo, poiche' beneficia pure della disoccupazione....ma per quanto io ne sappia, ai fini della prelazione agricola e' considerato Coltivatore Diretto colui che coltiva abitualmente la terra anche se non ha partita I.V.A....poi sinceramente ci sono tante linee di interpretazioni....boh....
                                Ultima modifica di 90 c; 27/02/2014, 14:23.

                                Commenta


                                • "Per abitualità deve intendersi “normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l’attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (Cass. 23 gennaio 1995, n. 759).

                                  Fonte: http://www.agricoltura24.com/articol...0_3971,00.html

                                  "la funzione della prelazione del confinante tende all’accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni; intende cioè favorire la formazione di imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 66-2006/C

                                  Se il soggetto non ha P.IVA non può dimostrare alcuna efficienza economica e trarre alcun reddito, anche se secondario.
                                  La prelazione favorisce gli accorpamenti, ma per farci un'attività economica. Mi pare delineata la faccenda, a tuo favore ovviamente.

                                  Aggiungo che nell'articolo a cui rimanda il link vi è una chiara contraddizione. Mentre la sentenza dice chiaramente che si deve trarre un reddito, ancorchè secondario, dall'attività agricola, nell'articolo si dice che è ininfluente che i prodotti siano venduti sul mercato o autoconsumati. Autoconsumo non significa produrre reddito.


                                  Roger Federer

                                  Commenta


                                  • Originalmente inviato da GabrieleB. Visualizza messaggio
                                    "Per abitualità deve intendersi “normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l’attività agricola venga svolta in modo stabile e continuativo anche se non professionale, prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario” (Cass. 23 gennaio 1995, n. 759).

                                    "la funzione della prelazione del confinante tende all’accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni; intende cioè favorire la formazione di imprese diretto-coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico" Consiglio Nazionale del Notariato - Studio n. 66-2006/C

                                    Se il soggetto non ha P.IVA non può dimostrare alcuna efficienza economica e trarre alcun reddito, anche se secondario.
                                    La prelazione favorisce gli accorpamenti, ma per farci un'attività economica. Mi pare delineata la faccenda, a tuo favore ovviamente.

                                    Aggiungo che nell'articolo a cui rimanda il link vi è una chiara contraddizione. Mentre la sentenza dice chiaramente che si deve trarre un reddito, ancorchè secondario, dall'attività agricola, nell'articolo si dice che è ininfluente che i prodotti siano venduti sul mercato o autoconsumati. Autoconsumo non significa produrre reddito.

                                    grazie per le tue risposte, infatti questa situazione e' molto complessa, il prelazionario oltre a non avere la partita IVA ed essere solo operaio agricolo,(inoltre ha solo questo terreno di 4000mq circa di proprieta') vuole esercitare la sua prelazione su una particella X confinante con il suo terreno ( al catasto risulta terreno agricolo il presupposto oggettivo qui e' legittimo)ma anche su un'altra particella Y contigua a quest'ultima , ma non confinante con il suo terreno, che al catasto tutta la particella Y risulta essere ente urbano, poiche e' presente un immobile c/2 (accatastato nel 1996 come deposito agricolo)con pertinenza di terreno di 1000 mq circa. e' davvero un casino...grazie a tutti per le delucidazioni.......

                                    Commenta


                                    • Originalmente inviato da beppe171 Visualizza messaggio
                                      e' davvero un casino...grazie a tutti per le delucidazioni.......
                                      Quando i ha a che fare con tematiche fiscali o di giurisprudenza importanti,la materia richiederebbe sempre l'assistenza di un consulente professionale e competente,nel tuo caso in diritto agrario.
                                      Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                                      Commenta


                                      • buongiorno a tutti,
                                        ho un quesito e spero riusciate a darmi indicazioni.
                                        dovendo vendere un terreno ho fatto una ricerca fra i confinanti per verificare l'esistenza di un prelatore.
                                        uno dei proprietari mi ha risposto tramite la moglie, coltivatrice diretta e intestataria di un corntratto d'affitto dei fondi del marito. la signora vuole esercitare prelazione ma il notaio mi dice che non ha diritto perchè non è la proprietaria del lotto. aggiungo che non so se lei e il marito sono in regime di comunione dei beni e se questo nel caso influenzi la prelazione.
                                        potete aiutarmi? io non ho problemi a vendere alla signora ma vorrei essere sicura di non fare un torto all'altro compratore (che NON ha alcun diritto di prelazione agraria)
                                        grazie per l'aiuto!

                                        Commenta


                                        • Originalmente inviato da dannymondo2 Visualizza messaggio
                                          buongiorno a tutti,
                                          ho un quesito e spero riusciate a darmi indicazioni.
                                          dovendo vendere un terreno ho fatto una ricerca fra i confinanti per verificare l'esistenza di un prelatore.
                                          uno dei proprietari mi ha risposto tramite la moglie, coltivatrice diretta e intestataria di un corntratto d'affitto dei fondi del marito. la signora vuole esercitare prelazione ma il notaio mi dice che non ha diritto perchè non è la proprietaria del lotto. aggiungo che non so se lei e il marito sono in regime di comunione dei beni e se questo nel caso influenzi la prelazione.
                                          potete aiutarmi? io non ho problemi a vendere alla signora ma vorrei essere sicura di non fare un torto all'altro compratore (che NON ha alcun diritto di prelazione agraria)
                                          grazie per l'aiuto!
                                          Se il fondo confinante è concesso in affitto o in comodato a un familiare del proprietario, il diritto di prelazione non spetta dunque né al proprietario (perché non coltiva il fondo confinante), né all’affittuario del fondo confinante (perché non ne è proprietario).

                                          Commenta


                                          • Buonasera, premettendo che il diritto di prelazione vale solo se si hanno i requisiti e se si è disposti a pagare il prezzo stabilito dal venditore, il modo migliore per risolvere il problema dei confinanti è inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno dicendo che si vuole vendere il terreno e a quale prezzo, ben inteso che sarà quello che risulterà dal rogito, si danno 90 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione passati i quali il diritto decade. Se qualche confinante dovesse esercitare il diritto di prelazione, che dovrà chiaramente documentare, dovrà convocarti presso il notaio e dovrà acquistare il terreno al prezzo stabilito entro i 90 giorni dal ricevimento della raccomandata.
                                            Si chiama diritto di prelazione non "visto che sono coltivatore diretto o vendi a me o non lo vendi a nessuno" o "sono confinante il prezzo lo decido io", dalle mie parti hanno venduto una azienda agricola ad uno che non era coltivatore diretto, non era confinante ma aveva un bel gruzzolo e quando ha comprato tutti gli aventi diritto non hanno potuto niente se non complimentarsi con il venditore per l'ottimo affare.

                                            Commenta


                                            • Nel momento in cui il proprietario confinante esercita un'azione di riscatto successiva a una compravendita di un terreno agrario che lo interessava per quanto riguarda il diritto di prelazione, prima dello scadere di 1 anno dalla firma del rogito firmato tra il venditore e un acquirente terzo, versa la somma all'acquirente terzo pari all'importo dichiarato nel rogito.
                                              Per quanto riguarda le imposte e le spese notarili sostenute dall'acquirente terzo vengono rimborsate o no?

                                              Commenta


                                              • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                                                Nel momento in cui il proprietario confinante esercita un'azione di riscatto successiva a una compravendita di un terreno agrario che lo interessava per quanto riguarda il diritto di prelazione, prima dello scadere di 1 anno dalla firma del rogito firmato tra il venditore e un acquirente terzo, versa la somma all'acquirente terzo pari all'importo dichiarato nel rogito.
                                                Cioè,a che titolo e a quale scopo dovrebbe versare il corrispettivo per una transazione non ancora determinata(in via privata o giudiziaria che sia) ?
                                                Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                                                Commenta


                                                • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                  Cioè,a che titolo e a quale scopo dovrebbe versare il corrispettivo per una transazione non ancora determinata(in via privata o giudiziaria che sia) ?
                                                  Mi spiego:

                                                  A venditore terreno agrario
                                                  B acquirente non confinante (nessuna prelazione)
                                                  C proprietario coltivatore confinante con terreno agrario (pieno diritto di prelazione)

                                                  A vende il terreno agrario a B e firmano il rogito, C non è contattato.
                                                  Prima che sia trascorso 1 anno dalla firma del rogito tra A e B, C intraprende l'azione di riscatto per avere il terreno agrario di A (con cui confina). C versa l'importo (riportato nel rogito) a B e si prende il terreno di A.
                                                  Le imposte e le spese notarili sostenute da B per acquistare il terreno di A vengono restituite?

                                                  Commenta


                                                  • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                                                    Mi spiego:
                                                    Non c'è bisogno,se devi solo ripetere ciò che hai già scritto.

                                                    Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                                                    A venditore terreno agrario
                                                    B acquirente non confinante (nessuna prelazione)
                                                    C proprietario coltivatore confinante con terreno agrario (pieno diritto di prelazione)

                                                    A vende il terreno agrario a B e firmano il rogito, C non è contattato.
                                                    Prima che sia trascorso 1 anno dalla firma del rogito tra A e B, C intraprende l'azione di riscatto per avere il terreno agrario di A (con cui confina). C versa l'importo (riportato nel rogito) a B e si prende il terreno di A.
                                                    Questa potrebbe essere la conclusione nel caso in cui B sia d'accordo con la cessione a C,ma se non c'è accordo,fino a sentenza definitiva di un tribunale non serve nessun deposito.
                                                    Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

                                                    Commenta


                                                    • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                      Non c'è bisogno,se devi solo ripetere ciò che hai già scritto.

                                                      Questa potrebbe essere la conclusione nel caso in cui B sia d'accordo con la cessione a C,ma se non c'è accordo,fino a sentenza definitiva di un tribunale non serve nessun deposito.
                                                      Non hai risposto alla domanda.

                                                      Il giudice emette la sentenza e assegna il terreno a C, ricorsi ecc e la sentenza diventa esecutiva (non più impugnabile).
                                                      Alla figura B vengono restituite le imposte versate e le spese notarili?

                                                      Commenta


                                                      • Originalmente inviato da gigglhirn Visualizza messaggio
                                                        Il giudice emette la sentenza e assegna il terreno a C, ricorsi ecc e la sentenza diventa esecutiva (non più impugnabile).
                                                        Alla figura B vengono restituite le imposte versate e le spese notarili?
                                                        Sono due procedimenti diversi.
                                                        In un procedimento si discute se C può "riscattare" il fondo acquistato da B. Se C dimostra l'esistenza di un tal diritto, riscatta il fondo (somma pagata in atto a B oltre le spese di tribunale che trasferisce la proprietà).
                                                        Successivamente B può citare in giudizio A per danni, ma deve dimostrare di non avere colpa, cosa quasi impossibile.

                                                        Commenta


                                                        • Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                                                          Sono due procedimenti diversi.
                                                          In un procedimento si discute se C può "riscattare" il fondo acquistato da B. Se C dimostra l'esistenza di un tal diritto, riscatta il fondo (somma pagata in atto a B oltre le spese di tribunale che trasferisce la proprietà).
                                                          Successivamente B può citare in giudizio A per danni, ma deve dimostrare di non avere colpa, cosa quasi impossibile.
                                                          Perfetto, molto chiaro!!

                                                          Commenta


                                                          • Ciao a tutti, e complimenti per l’interessante ed utile forum.
                                                            Sono un nuovo utente e approfittando di questo post vorrei, se possibile, un vostro parere sulla questione che segue:
                                                            *Scusatemi per la lungaggine , ma diversamente non saprei come spiegarmi.

                                                            Sono proprietario di un fondo agricolo di mq. 1033, comprato da un signor A, 20 anni fa, su detto fondo sempre venti anni fa, tramite asservimento di altri fondi agricoli non confinanti mi è stata concessa licenza di costruire un immobile ad uso abitativo con pertinenze agricole per un totale di mq 140 x 2, 1° e 2° piano, stradina di accesso e piccolo piazzale cementato antistante la casa, in pratica sono rimasti sui 600 mq di terreno libero ed agricolo.
                                                            Avevo del terreno in affitto ed ero iscritto come coltivatore diretto, ora da 4 anni non sono più coltivatore diretto iscritto e non ho più terreni in affitto, mi sono però rimasti 2000 mq di terreno agricolo in comproprietà con altri miei fratelli, 1000 mq a oliveto e 1000 mq a vigneto, che, anche se in comproprietà coltivo da solo, più quel poco di terreno agricolo rimasto intorno casa.
                                                            Ora il signor A ha venduto altre 2 particelle di terreno agricolo confinanti con quella che mi ha già venduto, e non mi ha chiesto se volevo comprarlo, non mi ha fatto sapere nulla, ed oltretutto sono venuto a sapere che lo ha venduto ad un prezzo molto inferiore* al prezzo fatto a me. Non siamo in lite , ne nulla.
                                                            Chi ha comprato è anch'esso confinante con le suddette particelle, dal lato opposto al mio, dato che anche lui un anno fa ha comprato sempre dallo stesso signor A un ulteriore particella di terreno agricolo e non è coltivatore diretto. In pratica sono 4 particelle di terreno agricolo una affianco all’altra frazionate dal signor A, 20 anni fa.

                                                            Ho letto tutto il post, e non mi sembra ci siano riferimenti a casi analoghi, per cui
                                                            sperando di essermi spiegato bene, vi faccio le seguenti domande:
                                                            Posso avere il diritto di prelazione su questa compravendita?
                                                            Posso esercitare il diritto di retratto?
                                                            Vi ringrazio per i chiarimenti che vorrete darmi.

                                                            Sperando di fare cosa buona, posto anche alcuni riferimenti normativi per quanto riguarda la qualifica di coltivatore diretto e l'estensione del fondo ai fini della prelazione agraria:
                                                            http://www.e-glossa.it/wiki/prelazio...i_rustici.aspx

                                                            (Cass. Civ., Sez. III, n. 2019 del 27 gennaio 2011).
                                                            La qualifica di coltivatore diretto, in relazione al requisito della "coltivazione abituale" previsto dall'art. 31 della legge 26 gennaio 1965, n. 590, in linea generale e, quindi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di quello succedaneo di riscatto, può essere attribuita anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, poiché non è richiesto che l'attività di coltivazione sia esercitata professionalmente ovvero in modo tale che costituisca la principale fonte di reddito del soggetto, risultando sufficiente che sia abituale, intendendosi questo requisito quale normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli, in maniera tale che l'attività agricola venga realizzata in modo stabile e continuativo prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della propria famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario.


                                                            Tribunale di Mantova, Sez. I, sentenza 8 gennaio 2005. Requisiti oggettivi per il valido esercizio del diritto di riscatto.

                                                            In tema di prelazione agraria, con riferimento al requisito oggettivo per il valido esercizio del diritto di riscatto del fondo, va ricordato che il diritto di prelazione vien meno solo nel caso in cui la destinazione del terreno ad una utilizzazione edilizia, industriale o turistica sia prevista da uno strumento urbanistico (Cass. Civ. Sez. III 24/3/1991 n. 4466) e che, sempre con riguardo alla destinazione agricola del fondo rustico, per il riconoscimento del suddetto diritto si richiede ed è sufficiente l'esistenza di un fondo rustico ove destinato e suscettibile di un'attività di natura agraria, senza che sia rilevante né la sua estensione, né che all'attualità esso sia o meno coltivato; di tal che il diritto di prelazione del coltivatore resta precluso soltanto nel caso in cui siano accertate dimensioni del fondo talmente esigue da escludere ogni possibilità di coltivazione, ovvero sia accertata l'irreversibile perdita dell'attitudine alla coltivazione agricola in conseguenza dell'effettiva trasformazione del suolo coltivabile (Cass. Civ. Sez. III 19/5/2003 n. 7769; Cass. Civ. Sez. 1112/2/1995 n. 1244).
                                                            Nel caso di specie, si è riconosciuto sussistente il diritto di prelazione su un terreno con destinazione agricola ma costituito in parte da una cava.
                                                            Ultima modifica di cartaghen; 02/12/2014, 19:06.

                                                            Commenta


                                                            • Originalmente inviato da cartaghen Visualizza messaggio
                                                              Posso avere il diritto di prelazione su questa compravendita?
                                                              No
                                                              Originalmente inviato da cartaghen Visualizza messaggio
                                                              Posso esercitare il diritto di retratto?
                                                              No

                                                              le sentenze che citi (che non è normativa) effettivamente riconoscono il diritto di prelazione per il solo fatto che ogni 6 mesi il proprietario confinante metta il piene nella terra.
                                                              ve ne è una ancor più vecchia in cui si riconosce il diritto di prelazione ad un operaio fiat che possedeva 800 mq
                                                              Ma fronte di queste ve ne sono tantissime altre di tenore opposto.
                                                              avviare un procedimento giudiziario lo fai a tuo rischio e pericolo con, a mia modestissima e inutile opinione, l'elevata possibilità che tu ne esca soccombente.
                                                              dipende tutto dal giudice che ti capita e se è più o meno padrone della materia.
                                                              Ultima modifica di azzeccagarbugli; 03/12/2014, 11:37.
                                                              av salùt

                                                              Commenta

                                                              Caricamento...
                                                              X