Buonasera a tutti. Benassi fai bene ad informarti meglio. Comunque i rimorchi sono quelli attaccati al gancio di traino della trattrice. I portati o semiportati sono quelli agganciati ai bracci dell'attacco a 3 punti, e nel caso dei semiportati hanno un appoggio a terra con una o più ruote libere. Ai sensi dell'art. 276 del regolamento comma 1, "un rimorchio agricolo a pieno carico fino a 15 qli, è considerato parte integrante della trattrice traente, quando le dimensioni, compresi gli organi di traino, non superano 4,00 mt. di lunghezza, e 2,00 mt. di larghezza. Visto che mediamente il gancio di traino sul trattore è posizionato ad una metrata (1 mt.) dall'assale, credo che sarebbero pochi i trattori che potrebbero agganciare questi rimorchi sè si considera il 90% .
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Rimorchi agricoli e carrelloni: aspetti tecnico-normativi
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ho trovato questi articoli....mi aiutate a comprenderli :
Art. 57.
Macchine agricole (1) (2) (3(
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle
attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività. E’ consentito l’uso delle macchine agricole nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio. (4(
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi,
prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di
speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono
essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto
di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice
traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a
sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di
sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1),
possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso
quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli
addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
Art. 110.
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle
macchine agricole (1)
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed
al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto
3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di
massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per
circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati
dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni
agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta
di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa.
p.s. che macello!!! ahahahah
mefito non è che voglio contraddirti e che vorrei capire cosa è scritto sul CDS.
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Originalmente inviato da Actros 1857Scusa, ma dov'è il casino? Io do ragiona a Mefito in quanto il rimorchio inferiore ai 15 q.li è considerato attrezzatura semiportata, ovvero come un andanatore, un voltafieno, un aratro carrellato, la "mitica" Alterna della Kuhn e come molti altri esempi
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innanzi tutto benassi devi regalarci della pasta artigianale (tipo cocco) che si fa nel tuo paese (Fara San Martino è la capitale mondiale della pasta!!!) e poi, scusa, perchè vuoi complicarti tanto la vita? se:
1) il rimorchio è usato,
- è più piccolo di 400x200 d'ingombro massimo,
- ha meno portata complessiva di 15q.li
- ha impianto luci/frecce regolamentare (per sicurezza)
> basta una targa ripetitiva ed un'autocertificazione che lo stesso rimorchio è stato prodotto artigianalmente prima del maggio 1997
2) se il rimorchio lo compri nuovo, vai all'UMA o alla motorizzazione con fattura di acquisto e "dichiarazione di conformità per veicoli omologati" e lascia fare a loro. quello che ti daranno ti prendi.
non credo ormai che nel 2010/2011 ci siano costruttori o rivenditori che ti mollino un rimorchio sprovvisto di documentazione prevista dalla legge (dichiarazione di conformità per veicoli omologati + dichiarazione CE di conformità + manuale uso e manutenzione).
e qui nevica... ancora!
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per diaccinho65:
N O !
se vuoi farlo in maniera regolare, con tanto di ricollaudo come unico esemplare (con tutto quello che ne consegue). (poi dipende dal prezzo del rimorchio e dal suo valore reale, chiaro)
se invece ti accontenti di un'escamotage all'italiana, allora puoi fare tutto, e il contrario di tutto.
pondera, sempre.
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La trasformazione in agricoli di rimorchi industriali è regolata dalla circolare M.C.T.C. Prot. 2337/4810-D.C.IV n. A076 del 03/10/1988, circolare che io sappia mai stata abrogata.
Non possono essere trasformati in agricoli rimorchi con anzianità superiore a 15 anni, o che da un attento esame non diano garanzie di stabilità strutturale. Non può essere operata alcuna riduzione della massa complessiva a pieno carico. Di conseguenza non possono essere trasformati in agricoli rimorchi industriali aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 14 ton se a 2 assi o 20 ton se a 3 o più assi. L'occhione di traino deve essere quello agricolo per realizzare i relativi gradi di libertà nell'accoppiamento con i ganci delle trattrici agricole.
Il collaudo può essere fatto presso l'ufficio provinciale, o C.P.A, se si interviene sull'impianto frenante. Per mia esperienza, oggi sono trasformabili solo le BISARCHE tandem trasporto autovetture.
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Il C.P.A. non è il consorzio agrario provinciale, ma il Centro Prova Autoveicoli del ministero dei trasporti.
La bisarca, togliendo il piano superiore, viene dalle mie parti utilizzata per il trasporto dei rotoli di fieno. Qualcuno avendola dotata di rampe posteriori di salita, la utilizza per il trasporto di cingolati con aratri trivomeri a seguito, essendo lunga mediamente 10 metri.
Una biga, intesa come rimorchio industriale, può essere trasformata in agricola con le modalità della circolare precedentemente descritta, chiaramente la spesa e gli interventi per questa operazione è improponibile per un rimorchietto biga, si spende meno a comprarlo nuovo con i documenti regolari.
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Attenzione ai documenti, la validità temporale del certificato di conformità è di 5 anni dalla data di omolagazione.
Se il rimorchio è del 2009, ma l'omologazione fosse del 2004, pur forzando (inserimento dati manualmente) il terminale per i 2 anni successivi alla scadenza, non è detto che si possa immatricolare.
Controlla le date sui documenti.
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Originalmente inviato da OpieroAttenzione ai documenti, la validità temporale del certificato di conformità è di 5 anni dalla data di omolagazione.
Se il rimorchio è del 2009, ma l'omologazione fosse del 2004, pur forzando (inserimento dati manualmente) il terminale per i 2 anni successivi alla scadenza, non è detto che si possa immatricolare.
Controlla le date sui documenti.
Ovviamente tutti i documenti devono essere esatti.
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Non si tratta di "omologazioni temporali".
I certificati di conformità possono essere utilizzati per l'immatricolazione entro i due anni successivi alla data di scadenza dell' omologazione di riferimento, purchè rilasciati entro il periodo di validità dell'omologazione stessa.
Qualora non venga immatricolato nei tempi indicati, deve essere considerato come sprovvisto di valido documento tecnico utile per l'immissione in circolazione. Conseguentemente deve essere sottoposto a visita e prova di collaudo in esemplare unico alla pari di un veicolo nuovo di fabbrica. (Prot. 153/51 (0) del C.P.A. di Bologna del 20/01/2003).
E posso assicurare che nelle campagne a me vicine ci sono moltissimi rimorchi e trattori mai immatricolati, e non più immatricolabili, a causa della Circ. di cui sopra, per la gioia dei concessionari che ritirano l'usato a basso prezzo.
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opiero è sacrosanto ciò che dici, però pensa: cosa ci fanno i concessionari con un rimorchio che non può circolare su strada? io direi quasi nulla...
quanto saresti TU disposto a spendere per un rimorchio che NON può circolare su strada? non è tutto oro quello che luccica.
viviamo tempi difficili, e sono convinto che i guai vengano da soli, per cui è inutile andarseli a cercare. tutta l'attrezzatura deve essere in perfetta regola con le norme di circolazione stradale e di sicurezza CE. il resto sono sterili considerazioni, giuste o errate che siano!
amareggiato e disgustato più che mai...
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Chiudo qua il discorso "legalità" anteponendo quanto segue:
- Che in Italia con la miriade di leggi e decreti a volte contrastanti è un casino è palese (pensare che in teoria c'era un ministro per la semplificazione...)
- Che il sovraccarico è pratica purtroppo diffusa in molti ambiti del "trasporto merci"
- Che ognuno agisce secondo la propria responsabilità civile e pensale
Come Forum, quindi, non accettiamo che si tratti di pratiche illegali, anche perchè non vorremmo sentirci dire "eh, ma l'ho letto sul Forum che si poteva fare"...oltre che epr cercare di portare un po' di chiarezza su quanto in Italia è incasinato.
Sperando di aver chiarito il punto di vista dello staff, direi di tornare a parlare di rimorchi.
Grazie.ACTROS"CB COMINO"
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Chiedo un chiarimento sui freni rimorchio. Sto trattando un rimorchio da 60ql complessivi, usato. Il costruttore, pur non essendo obbligatorio, l'ha dotato di freno idraulico da collegare al freno del trattore tramite il dispositivo opzionale che io potrei mettere solo in uno dei miei trattori (perchè ha meno di 10 anni). Ora lui mi ha detto che, se voglio usarlo con tutti i trattori, dovrei collegare il freno ad un deviatore e ri-collaudare il rimorchio. Poi sono stato da un altro costruttore che mi ha detto che posso scegliere la frenatura che voglio, perchè il dispositivo di frenatura è identico, e cambiando il raccordo nel tubo, posso collegarlo sia al dispositivo frenante del trattore ( se ne è provvisto), oppure ad un deviatore idraulico per utilizzarlo manualmente. Secondo lui sarei in regola con il CdS in quanto la frenatura automatica fino a 60ql complessivi non è obbligatoria, mentre lo è quella manuale. Sono entrambi costruttori da molti anni, ma dicono uno il contrario dell' altro. Chi ha ragione tra i due? Grazie.
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1) i rimorchi con omologazione fino a 5000 kg necessitano di solo freno meccanico
2) da 5001 kg in su è obbligatorio il freno idraulico, che possa essere parzializzato dall'operatore (se freno poco il trattore frena poco anche il rimorchio e idem se freno di colpo), per questo al 99% si usa il freno idraulico con comando dal pedale della trattrice. la trattrice deve esserne predisposta, ovviamente.
3) il freno idraulico con comando dal distributore della trattrice NON è omologabile , in quanto non parzializzabile (è un circuito on/off)
4) esiste un freno elettroidraulico omologato che funziona collegato alla leva classica cuna (quella bruttissima solitamente zincata che dovrebbe sempre stare alla destra del guidatore...), quindi anche se non si ha il freno omologato sul pedale del trattore, ma è assai costoso e molto scomodo. pochissimo usato.
quindi ogni altro freno non è omologato!!!
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ricapitolando
Originalmente inviato da gnagnarella1) i rimorchi con omologazione fino a 5000 kg necessitano di solo freno meccanico
2) da 5001 kg in su è obbligatorio il freno idraulico, che possa essere parzializzato dall'operatore (se freno poco il trattore frena poco anche il rimorchio e idem se freno di colpo), per questo al 99% si usa il freno idraulico con comando dal pedale della trattrice. la trattrice deve esserne predisposta, ovviamente.
3) il freno idraulico con comando dal distributore della trattrice NON è omologabile , in quanto non parzializzabile (è un circuito on/off)
4) esiste un freno elettroidraulico omologato che funziona collegato alla leva classica cuna (quella bruttissima solitamente zincata che dovrebbe sempre stare alla destra del guidatore...), quindi anche se non si ha il freno omologato sul pedale del trattore, ma è assai costoso e molto scomodo. pochissimo usato.
quindi ogni altro freno non è omologato!!!
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Ho inserito la copia di un libretto di un carrellone per trasporto trattori da 60 ql. immatricolato nel 1994. Però nella sezione "freni" alla voce servizio c'è scritto "idraulico". Da quello che ho visto in pratica c'è la leva manuale che tirandola tramite un cavetto d'acciaio dentro una guaina aziona una pompa dei freni che va ad agire sulle ganasce dei tamburi. Non capisco come mai i due libretti sono diversi pur essendo entrambi rimorchi 60 ql. La leva Balugani di cui parli penso sia quella che ho visto nel depliand dei rimorchi Randazzo da 60ql. che se ho capito bene, la mette come optional. Ho telefonato al costruttore che vende un usato con frenatura collegata al pedale del trattore, mi ha detto che se voglio usarlo con il mio trattore che non monta il dispositivo di frenatura, mi aggiorna il libretto con circa 300€ di spesa. Mi sapresti dire quale è la norma di cui parli che viene aggirata? Grazie.
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Originalmente inviato da matt.... Poi sono stato da un altro costruttore che mi ha detto che posso scegliere la frenatura che voglio, perchè il dispositivo di frenatura è identico, e cambiando il raccordo nel tubo, posso collegarlo sia al dispositivo frenante del trattore ( se ne è provvisto), oppure ad un deviatore idraulico per utilizzarlo manualmente.
La frenatura con distributore invece invia olio solo al momento della frenata tramite leva del distributore.Matteo
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Non ne sono sicuro perchè non conosco i particolari, però mi ha detto che se si collega l'impianto frenante ad un distributore idraulico, va aggiunta una valvola. Secondo me, ma è un parere personale, penso che il deviatore debba rimanere sempre aperto in modo che l'olio sia sempre in circolazione, e il freno si comanda manualmente tramite un'altra leva.
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l'ufficio tecnico mi conferma: "i rimorchi fino a 6 t. possono essere omologati in italia ANCHE con freno inerziale". la ns. errata informazione dipendeva da una svista di un addetto al CPA che aveva arbitrariamente esteso i limiti dei rimorchi stradali ai rimorchi agricoli. ufficializzo quindi da questo forum che a brevissimo tutti i rimorchi da 6 t. prodotti dalla imeg saranno disponibili a breve (il tempo tecnico/burocratico di aggiornare le omologazioni) anche con freno ad inerzia!!!
insisto, scoccio, e ribadisco che gli unici sistemi di frenatura omologabili sui rimorchi da 6 t. sono:
1) sistema cuna non automatico. azionato dal pedale del trattore. servizio idraulico. stazionamento meccanico. mooolto diffuso, anche se spesso contraffatto... (costa circa 300€ in più rispetto al freno meccanico)
2a) sistema balugani fbm. comando del freno idraulico di servizio mediante leva cuna su cui è installata una valvola che rende parzializzabile la frenata "a mano". si usa (si dovrebbe usare) sui trattori sprovvisti di frenatura idraulica al pedale. molto scomodo, ingombrante e costoso. (costa circa 700€ in più del freno meccanico)
2b) sistema balugani fbm elettrico. come sopra, però in cabina arriva la leva cuna collegata solo ad un cavo elettrico che rinvia i comandi alla centralina alloggiata sul rimorchio. si usa (si dovrebbe usare) sui trattori sprovvisti di frenatura idraulica al pedale. molto scomodo e ancor più costoso del 2a. (costa circa 1500€ in più del freno meccanico)
2c) sistema balugani e/o safim misto automatico. frenando con il pedale del trattore si frena il rimorchio (come sistema 1), ed in più, in caso di rottura del circuito oleodinamico consente l'arresto del rimorchio mediante pompa di recupero. servizio e stazionamento idraulici. si usa (dovrebbe essere usato) nei rimorchi triasse, biasse e/o volendo sui monoasse. (costa circa 800€ in più del freno meccanico)
3) sistema inerziale. quando si frena il trattore la spinta inerziale del rimorchio stesso aziona i leveraggi meccanici di frenatura del rimorchio. molto comodo (l'operatore non deve fare nulla) ed efficace. (costa circa 600€ in più del freno meccanico)
n.b. ricordo che un rimorchio con freno meccanico può essere omologato fino a massimo 5 t. a p.c. ed uso questo parametro solo per dare l'idea della differenza di costo per avere un rimorchio da 6 t. (esempio: rimorchio trilaterale 400x220x50 da 6 t. con freno inerziale costa circa 4500€ iva compresa + trasporto, contro i 3900€ iva compresa + trasporto di un rimorchio trilaterale 400x220x50 da 5 t.)
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Originalmente inviato da mattCiao, sono orientato su un doppio uso (per caricare anche i trattori) con ovviamente il ribaltabile, balestre balestrino, sponde e sopra-sponde per uva e legna. Le misure dovrebbero essere generose ma servono solamente per caricare i trattori, almeno mt 4,5 x 2,40. Penso che per i doppio uso siano normali, anche se così facendo aumenta la tara di molto. Voglio comunque rimanere su un 60 ql perchè così lo posso attaccare ad ogni mezzo. Purtroppo proprio con questa categoria di peso c'è un gran casino con l'impianto frenante. Anche se dovrebbe essere uguale per tutti, ognuno dice diversamente. Forse hanno ragione tutti eh eh eh.........
Si, forse hanno ragione tutti finchè vendono ma i problemi restano a chi li utilizza.Non sono addentrato molto nel settore,ma sbirciando un pò di quà e un pò di là,penso che il "casino" è presente,e correggetemi se sbaglio, su tutte le portate consentite.
L' impianto frenante da scegliere,in grandi linee, dovrebbe avere i seguenti requisiti, suffragati da omologazione secondo normative, per renderli conformi:
rimorchio con sospensioniFrenatura di servizio: sia idraulica che pneumatica comandata (preferibilmente) direttamente dal pedale trattore.In alternativa dal distributore ausiliario.In ogni caso, la modulazione della frenata la può assicurare solo un correttore di frenata in base al peso trasportato e dovrebbe essere montato di serie (in parecchi lo danno solo come accessorio!?!?!)
Freno stazionamento/soccorso: con circuito indipendente dalla frenatura di servizio, attuato da un cilindro a molla che in mancanza di pressione(olio/aria) frena con la forza esercitata dalla sola molla.Altro sistema assimilabile.rimorchio senza sospensioniFrenatura di servizio: il freno d'inerzia è il sistema che più si addice a questa situazione(il trattore però DEVE frenare seriamente) in alternativa alla classica frenatura meccanica.
Freno stazionamento/soccorso: come nel caso di prima.
Saluti
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