questi sono i casi in cui la giurisprudenza soccorre.
comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.
comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.

iemonte kopie tratta da google earth si vede bene dall alto la situazione attuale che è differente da quella risultante al catasto. ringrazio anticipatamente per ogni consiglio . Luciano
ohhhhh!
(

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