questi sono i casi in cui la giurisprudenza soccorre.
comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.
comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.
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