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Diritto di Prelazione Agraria

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  • #91
    diritto prelazione

    Devo acquistare un terreno di cui sono affittuario da 2 anni che confina con il mio terreno e confina anche con un terreno di proprietà di agricoltori diretti.Vorrei sapere se ho il diritto di prelazione anche non essendo agricoltore diretto.In questi 2 anni ho anche avviato su questo terreno una piantagione di nocciole.Grazie

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    • #92
      che io sappia se non sei coltivatore diretto non hai il diritto di prelazione..devi essere coltivatore diretto per poterlo avere..in questo caso la prelazione ce l'ha il tuo vicino
      magari sbaglio aspetta altri

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      • #93
        Originalmente inviato da Potionkhinson
        Salve a tutti,
        GiancaMI sei quasi impeccabile!!!
        Solo un piccolo piccolo appunto:
        Se l'affittuario rinuncia al Diritto di Prelazione, tale diritto non "passa" al confinante, quindi il fondo si considera libero da qualsiasi prelazione (Cass. 12608/01).
        Per quel che riguarda il contratto d'affitto (se l'affittuario concorda) è possibile la rescissione volontaria.

        Grazie per il link Potion, dopo aver letto tutto ho ancora un paio di dubbi:

        _Nel caso di pluriconfinanti e di rinuncia dell'affittuario al Diritto di Prelazione, il fondo si considera cmq libero da qualsiasi prelazione?

        _Optassi invece per la soluzione di affittarlo e coltivarlo personalmente per due anni senza essere IAP, ma solo IA (quindi P.IVA. + INPS) alla fine di detto periodo sono cmq salvo da prelazioni di IAP confinanti...??

        Grazie ancora...

        Originalmente inviato da Potionkhinson
        Per quel che riguarda il contratto d'affitto (se l'affittuario concorda) è possibile la rescissione volontaria.
        Dimenticavo, riguardo a questa tua frase esistono tempi minimi di contratto di affitto? Mi spiego con un esempio: il proprietario attuale IAP del terreno inserisce un affittuario consenziente (deve essere IAP?) per diciamo un paio di mesi (minimo 2 anni se ho capito bene?), alla mia richiesta di acquisto l'affittuario recide il contratto e rinuncia al Diritto di Prelazione: malgrado almeno tre confinanti IAP il terreno (formato da almeno due particelle) è mio??

        Ciao...
        Ultima modifica di Potionkhinson; 21/04/2008, 21:23.

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        • #94
          Originalmente inviato da kawabanga
          Nel caso di pluriconfinanti e di rinuncia dell'affittuario al Diritto di Prelazione, il fondo si considera cmq libero da qualsiasi prelazione?
          Si.
          Originalmente inviato da kawabanga
          Optassi invece per la soluzione di affittarlo e coltivarlo personalmente per due anni senza essere IAP, ma solo IA (quindi P.IVA. + INPS) alla fine di detto periodo sono cmq salvo da prelazioni di IAP confinanti...??
          No!.... il diritto di prelazione si applica per C.D. (e non I.A.P.)!

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          • #95
            Originalmente inviato da Potionkhinson
            No!.... il diritto di prelazione si applica per C.D. (e non I.A.P.)!
            Acc... Allora non mi è del tutto chiara la differenza tra IAP e CD, pensavo fossero la stessa cosa...

            In ogni caso se ho capito bene occorre che l'affittuario (io o altra persona) sia CD e permanga almeno 2 anni coltivando il terreno (è sufficiente ad esempio il semplice taglio del fieno?), poi con la sua rinuncia alla prelazione il terreno è libero... Giusto?

            Grazie 1000.

            Commenta


            • #96
              Salve kawabanga,
              Originalmente inviato da kawabanga
              Acc... Allora non mi è del tutto chiara la differenza tra IAP e CD, pensavo fossero la stessa cosa...
              no... decisamente no! Le definizioni sono queste (la discussione, invece, è qui).
              Originalmente inviato da kawabanga
              In ogni caso se ho capito bene occorre che l'affittuario (io o altra persona) sia CD e permanga almeno 2 anni coltivando il terreno (è sufficiente ad esempio il semplice taglio del fieno?), poi con la sua rinuncia alla prelazione il terreno è libero... Giusto?
              Yeeeeeeesssssss! (mi raccomando: contratto d'affitto regolarmente registrato!!!)
              Saluti,
              Peppe

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              • #97
                Grazie 1000, soprattutto per la pazienza...

                Ciao!

                Commenta


                • #98
                  Originalmente inviato da kawabanga
                  Grazie per il link Potion, dopo aver letto tutto ho ancora un paio di dubbi:

                  _Nel caso di pluriconfinanti e di rinuncia dell'affittuario al Diritto di Prelazione, il fondo si considera cmq libero da qualsiasi prelazione?

                  _Optassi invece per la soluzione di affittarlo e coltivarlo personalmente per due anni senza essere IAP, ma solo IA (quindi P.IVA. + INPS) alla fine di detto periodo sono cmq salvo da prelazioni di IAP confinanti...??

                  Grazie ancora...
                  Mi inserisco nella discussione per dire che il conduttore del fondo ha diritto di prelazione sul fondo stesso.
                  La legge parla di prelazione del conduttore e del coltivatore diretto confinante.
                  Il conduttore può anche non essere coltivatore diretto, basta coltivi il terreno da 2 anni.

                  l'articolo 3 della legge di modifica alla legge del 3 maggio 1982, n. 203 dice: I conduttori di fondi rustici di cui agli articoli 6, 7, 22 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 520, e successive modificazioni.......

                  l'articolo 6 sono i coltivatori diretti.
                  l'articolo 7 sono cooperative di coltivatori diretti
                  l'articolo 22 sono i conduttori non coltivatori diretti
                  l'articolo 25 sono mezzadri, coloni, ecc.

                  Tempo fa avevo chiarito la questione con un tecnico della mia associazione agricola, in quanto il comune, proprietario di un fondo che coltivo, si riteneva libero di vendere ad un confinante non coltivatore diretto (e neppure agricoltore) un terreno che coltiviamo da 35 anni. Ebbene, il conduttore ha il diritto di prelazione anche se non è CD, l'importante è che coltivi personalmente il fondo (non tramite terzisti, ma con manodopera famigliare) e che il fondo sia funzionale all'azienda (stesse regole per i CD).

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                  • #99
                    attenzione !!!!!!
                    se sul fondo è insediato un Cd affittuario e questi rinuncia al diritto di prelazione decadono tutti i successivi aventi diritto.
                    una volta che uno ha rinunciato ad un proprio diritto non subentrano i successivi, non si tratta di una graduatoria dove, se rinuncia uno, subentra il successivo

                    Originalmente inviato da alberto64
                    Mi inserisco nella discussione per dire che il conduttore del fondo ha diritto di prelazione sul fondo stesso.
                    La legge parla di prelazione del conduttore e del coltivatore diretto confinante.
                    Il conduttore può anche non essere coltivatore diretto, basta coltivi il terreno da 2 anni.

                    l'articolo 3 della legge di modifica alla legge del 3 maggio 1982, n. 203 dice: I conduttori di fondi rustici di cui agli articoli 6, 7, 22 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 520, e successive modificazioni.......

                    l'articolo 6 sono i coltivatori diretti.
                    l'articolo 7 sono cooperative di coltivatori diretti
                    l'articolo 22 sono i conduttori non coltivatori diretti
                    l'articolo 25 sono mezzadri, coloni, ecc.

                    Tempo fa avevo chiarito la questione con un tecnico della mia associazione agricola, in quanto il comune, proprietario di un fondo che coltivo, si riteneva libero di vendere ad un confinante non coltivatore diretto (e neppure agricoltore) un terreno che coltiviamo da 35 anni. Ebbene, il conduttore ha il diritto di prelazione anche se non è CD, l'importante è che coltivi personalmente il fondo (non tramite terzisti, ma con manodopera famigliare) e che il fondo sia funzionale all'azienda (stesse regole per i CD).
                    rispondo ad alberto64
                    tutti gli articoli hanno valore ai fini della legge 203/82 "e solo ai fini dell'applicazione di quella legge" ossia le norme sui contratti agrari e affitti
                    la prelazione è normata da altre normative
                    l'equiparazione dei laureati in agraria è valida solo ed esclusivamente per l'applicazione della 203 (ai fini della presente legge............ etc etc)

                    Originalmente inviato da DOPPIATRAZIONE
                    Se l'affittuario rinuncia al Diritto di Prelazione, tale diritto non "passa" al confinante, quindi il fondo si considera libero da qualsiasi prelazione (Cass. 12608/01).

                    Ciao a tutti,
                    Nel post che ho quotato, si dice che se uno (nella fattispecie io) ha un terreno agricolo, lo affitta e nel frattempo che e' affittato lo vende, se l'affittuario rinuncia alla prelazione il proprietario lo puo' vendere a chi vuole perche' la prelazione non passa piu' ai C.D. confinanti. Giusto?
                    Ok, se fino qui ci siamo il mio dubbio e' : chi prende in affitto il terreno deve essere un C.D. oppure puo' essere anche un imprenditore agricolo a titolo non principale, ma con P.IVA ecc ecc.? Vale la stessa cosa?

                    Ringrazio chi sapra' rispondermi , perche' ho un problema da risolvere...

                    Saluti.
                    solo i coltivatori diretti hanno diritto di prelazione (affittuari o confinanti)
                    sono considerati coltivatori diretti coloro (cito testuale dalla legge) che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
                    av salùt

                    Commenta


                    • Originalmente inviato da diritto agrario
                      attenzione !!!!!!
                      se sul fondo è insediato un Cd affittuario e questi rinuncia al diritto di prelazione decadono tutti i successivi aventi diritto.
                      una volta che uno ha rinunciato ad un proprio diritto non subentrano i successivi, non si tratta di una graduatoria dove, se rinuncia uno, subentra il successivo
                      Per chi è la risposta? Nessuno ha mai detto il contrario?

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                      • prelazione del confinante

                        ho un dubbio e chiedo un parere a chi può aiutarmi.
                        Tizio vende un fondo agricolo ed il confinante Caio ha tutti i requisiti soggettivi per esercitare il diritto di prelazione.
                        Il dubbio è dato dal fatto che Caio è divenuto proprietario del fondo confinante da 6 mesi.
                        vi risultano dei termini minimi di "status di confinante" per poter esercitare il diritto di prelazione?
                        grazie
                        av salùt

                        Commenta


                        • Originalmente inviato da diritto agrario Visualizza messaggio
                          ho un dubbio e chiedo un parere a chi può aiutarmi.
                          Tizio vende un fondo agricolo ed il confinante Caio ha tutti i requisiti soggettivi per esercitare il diritto di prelazione.
                          Il dubbio è dato dal fatto che Caio è divenuto proprietario del fondo confinante da 6 mesi.
                          vi risultano dei termini minimi di "status di confinante" per poter esercitare il diritto di prelazione?
                          grazie
                          Non mi pare proprio che esistano, ma non posso esserne certo così su due piedi. Chiedi a qualche avvocato esperto in diritto agrario!
                          Az. Agr. Il Tralcio

                          Commenta


                          • Buonasera, e scusatemi se insisto.

                            Sono un po testone, questo ormai è chiaro a tutti, ma vorrei chiarire la cosa per bene!
                            La legge è legge, che ci piaccia o no!
                            Siccome siamo su un forum serio e visibile, se si fanno affermazioni perentorie (come nel post n. 33) sarebbe meglio citare anche il numero della legge ed il numero di comma!

                            Non voletemene, ma la legge dice che:
                            - la prelazione all' acquisto spetta al CONDUTTORE affittuario, mezzadro, colono o compartecipante, ANCHE SE NON coltivatore diretto, purchè lo coltivi da almeno due anni.
                            - la prelazione spetta al confinante proprietario SOLO SE coltivatore diretto.

                            1) leggetevi l' articolo 7 comma 1 della legge n. 817 del 14/08/1971: http://www.italgiure.giustizia.it/ni...xs_229339.html

                            2) oppure cercate la parola prelazione nel compendio di leggi: http://www.tedioli.com/agricoltura_articoli.htm

                            3) Oppure leggetevi quanto dice la CIA:


                            dice:

                            DIRITTO PRELAZIONE TERRENI (D. Lgs. 228/01, 99/04; Legge 590/65, 817/71, 2/79) (terra15)

                            Soggetti interessati:

                            Affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti (Esclusi quelli stagionali) insediati nel fondo hanno a parità di condizione, diritto di prelazione o riscatto in caso di trasferimento terreno a titolo oneroso, purché:

                            a) interessato coltivi fondo da almeno 2 anni;

                            b) non abbia venduto nei 2 anni precedenti altri fondi rustici, salvo caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria;

                            c) fondo da acquisire eventualmente in aggiunta ad altri già posseduti "non superi triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia".

                            Diritto di prelazione o riscatto esteso anche a:

                            1) coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti;

                            2) successione ereditaria, purché componenti familiari che esercitano diritto di prelazione "siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune";

                            3) cooperative agricole di conduzione terreni;

                            4) società agricole di persone di cui almeno 50% dei soci rivestono qualifica di coltivatore diretto come risultante da iscrizione nella sezione speciale del registro imprese della Camera di Commercio;

                            5) assegnatari di fondi acquistati da ISMEA sono equiparati a coltivatori diretti ed hanno diritto di prelazione o riscatto in fondi confinanti.

                            Nel caso di vendita di più fondi, ogni interessato "può esercitare singolarmente o congiuntamente diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso dei fondi".

                            Diritto di prelazione escluso in caso di:

                            1) permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità o qualora terreni all'interno di piano regolatore destinati ad utilizzazione edilizia, turistica, industriale

                            2) terreni acquistati da Cassa per la formazione della proprietà contadina ed Organismo fondiario

                            3) fondo oggetto di compravendita è conferito ad una società di cui proprietario diviene socio o quando terreno di proprietà della società "attribuito ad un socio in sede di liquidazione della sua quota".

                            Commenta


                            • Originalmente inviato da diritto agrario Visualizza messaggio
                              vi risultano dei termini minimi di "status di confinante" per poter esercitare il diritto di prelazione?
                              Eventualmente, in presenza di più confinanti aventi diritto, la preferenza va al soggetto che (attraverso l'acquisto del fondo) dimostra un'unità produttiva più efficiente delle altre, dal punto di vista tecnico ed economico. Questa "prevalenza" prescinde dalla priorità temporale dell'iniziativa.
                              Saluti.

                              Commenta


                              • Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante.

                                Commenta


                                • Originalmente inviato da kawabanga
                                  ....Optassi invece per la soluzione di affittarlo e coltivarlo personalmente per due anni senza essere IAP, ma solo IA (quindi P.IVA. + INPS) alla fine di detto periodo sono cmq salvo da prelazioni di IAP confinanti...??
                                  Salve kawabanga,
                                  alla luce di quanto esposto da alberto64, è sufficiente la conduzione del fondo (senza la qualifica di CD)... (non che la questione mi convinca tanto.... ma con tutti gli artt. che Alberto ha citato.... chi può dirgli di no! ).
                                  Originalmente inviato da Vitality Visualizza messaggio
                                  Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante.
                                  ha-ha-ha-ha.... perdonami Vitality!
                                  Ma come fà il confinante a coltivare il "terreno in questione"???..... soprattutto se c'è già un affittuario!!!
                                  Saluti
                                  Ultima modifica di Potionkhinson; 21/04/2008, 21:25.

                                  Commenta


                                  • Originalmente inviato da diritto agrario Visualizza messaggio
                                    vi risultano dei termini minimi di "status di confinante" per poter esercitare il diritto di prelazione?
                                    grazie
                                    no, se il problema che poni è il tempo.....

                                    Commenta


                                    • prelazione agraria

                                      salve vorrei qualche informazione sulla prelazione agraria.. Sto vendendo un terreno agricolo ad un acquirente, abbiamo stipulato gia il preliminare con il rilascio di una caparra. Nel momento in cui sono andato a richiedere le liberatorie dai vicini, un vicino ha espresso la volontà di acquistarlo.. In questo caso avendo il diritto di prelazione in quanto imprenditore agricolo, recedendo dal preliminare con l'altro acquirente oltre alla restituzione della caparra devo pagare anche una penale?

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                                      • Originalmente inviato da Vitality Visualizza messaggio
                                        Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante.
                                        Da quanto ho capito leggendo le leggi sulla prelazione che ho riportato nella discussione parallela, i due anni servono all'affittuario per acquisire il diritto, mentre per il confinante coltivatore diretto non ho letto limiti di tempo.

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                                        • se non erro la legge sul diritto agrario dice che il confinante per avere diritto di prelazione deve essere proprietario, confinante e coltivatore diretto da almeno 5 anni.

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                                          • Originalmente inviato da alberto64 Visualizza messaggio
                                            Da quanto ho capito leggendo le leggi sulla prelazione che ho riportato nella discussione parallela, i due anni servono all'affittuario per acquisire il diritto, mentre per il confinante coltivatore diretto non ho letto limiti di tempo.
                                            C' è una successiva modificazione della legge della prelazione dell' affittuario .che l' ha estesa anche al confinante. Ne sono sicuro in quanto mi sono trovato in una situazione analoga e perciò la cosa fu studiata bene. Infatti mi ero aggiudicato un vigneto ad un' asta comunale, praticamente il comune vendeva le cosidette" sort del comune". Il sindaco una volta aperte le buste ed appurato che mi ero aggiudicato il terreno mi disse che che l' atto d' aggiudicazione doveva essere notificato ai confinanti i quali avevano il diritto di prelazione. Nel mio caso l' avente diritto era un confinante che però aveva acquistato il terreno confinante un anno prima. Io feci subito presente che il confinante doveva aver lavorato il terreno da almeno due anni ma nessuno conosceva bene la legge. Andai allora ad informarmi meglio e portai la legge al segretario comunale il quale si informò dagli uffici legali della provincia e alla fine dovettero darmi ragione. Purtroppo ora non riesco più a trovare la legge e le successive modificazioni. Sono passati ormai due anni dall' asta.
                                            Cmq la legge sulla prelazione dell' affittuario è l' art 7 L.817/71, mentre quella del confinante è l' art 8 L. 590/65.

                                            Nella prelazione esiste una gerarchia. Gli aventi diritto sono :
                                            A) I partecipanti all' impresa famigliare;art 230 bis c.c.
                                            B) i coeredi; art.732c.c.
                                            C) l' affituario; art 7 L817/71
                                            D) i confinanti. art 8 L590/65
                                            Per poter esercitare il diritto di prelazione si devono possedere determinati requisiti:
                                            1) essere coltivatore diretto ;
                                            2) COLTIVARE IL FONDO in prima persona da almeno DUE ANNI
                                            3)non avere fondi o in enfiteusi che, in aggiunta a quello per il quale intende esercitare la prelazione, superino il TRIPLO della superficie coltivabile dall' impresa famigliare;
                                            4)Non aver venduto nel biennio precedente fondi con reddito dominicale maggiore di 1000 euro.

                                            La prelazione non vale nei casi di :

                                            1)vendita forzata o fallimenti;
                                            2)incanti dell' autorità giudiziaria;
                                            3)espropriazioni per pubblica utilità;
                                            4)permuta (baratto);
                                            5)terreni non agricoli.

                                            In caso di pluriconfinanti ha precedenza:
                                            1) il giovane con meno di 40 anni;
                                            2)l' impresa con il maggior numero di giovani;
                                            3)il possedere capacità professionale;
                                            4) anche se non previsto nella legge è molto probabile che un giudice in caso di pluriconfinanti riconosca la prevalenza al confinante che comporti il miglior accorpamento dal punto di vista agronomico.

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                                            • Vitality, quello che dici non vale per il confinante... ma per l'affittuario.
                                              Noi abbiamo comprato un terreno, sul quale gravava contratto d'affitto di terzi (non noi).
                                              Ovviamente i primi prelatori erano loro (che infatti coltivavano il fondo da più di due anni).

                                              I criteri che riporti sono tutti corretti, ma la coltivazione in prima persona è requisito solo per l'affittuario, non per il confinante.
                                              Ciao!
                                              Az. Agr. Il Tralcio

                                              Commenta


                                              • Originalmente inviato da LorenzVigna Visualizza messaggio
                                                Vitality, quello che dici non vale per il confinante... ma per l'affittuario.
                                                Noi abbiamo comprato un terreno, sul quale gravava contratto d'affitto di terzi (non noi).
                                                Ovviamente i primi prelatori erano loro (che infatti coltivavano il fondo da più di due anni).

                                                I criteri che riporti sono tutti corretti, ma la coltivazione in prima persona è requisito solo per l'affittuario, non per il confinante.
                                                Ciao!
                                                Io invece da come ho interpretato la legge( e così l'ha pensata anche l' ufficio legale della mia provincia) sono convinto che i requisiti per acquisire il diritto di prelazione del confinante coltivatore diretto sono gli stessi di quelli dell' affittuario.
                                                Ho anche scritto che esiste una gerarchia fra le prelazioni. La prelazione del partecipante prevale su quella del coerede, che a sua volta prevale su quella dell' affittuario e quest' ultima prevale su quella del confinante. Posso aggiungere che se l' affittuario rinuncia, la prelazione non passa al confinante e quindi il fondo risulta libero da qualsiasi prelazione ( Cass. 12608/2001).
                                                Facendo una ricerca veloce su internet intanto ho trovato solo questo, ma sicuramente si dovrebbe trovare la legge per intero. Io la legge l'ho tenuta nel mio libro di diritto agrario fino a poco tempo fa, ma ora non riesco più a trovarla.Date una letta fate le vostre ricerche e ditemi come interpretate voi la legge.
                                                Però mi raccomando prima di scrivere leggete bene tutto il contenuto e poi andate a cercare la legge e le successive modifiche anche altrove. Io sono abituato a scrivere quando ho la convinzione di quello che scrivo. Sono un essere umano e come tale posso anche sbagliare ma sono aperto a qualsiasi dibattito, purchè sia costruttivo.


                                                Studio n. 838

                                                IN TEMA DI PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE

                                                Approvato dalla Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato
                                                il 21 marzo 1995


                                                La norma direttamente interessata dal quesito è quella contenuta nel 1° e 2° comma dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590:
                                                “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (ridotti a due anni dall’art. 7, 1° comma della L. 14 agosto 1971, n. 817), non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
                                                La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.”
                                                Detta norma è stata modificata dal 2° comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, del seguente tenore:
                                                “Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
                                                1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756;
                                                2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
                                                Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell’intero complesso di fondi.”

                                                Da come la capisco io la legge iniziale è quella del 65 e qui il confinante non rientrava, poi con quella successiva del 71 sono state apportate delle modifiche ed è stata estesa anche al confinante. Perciò a parte le modifiche come ad esempio che dai 4 anni si siano passati a due e che ora rientrano anche i confinanti il resto rimane invariato.Boh io la interpreto così

                                                Originalmente inviato da Potionkhinson
                                                ha-ha-ha-ha.... perdonami Vitality!
                                                Ma come fà il confinante a coltivare il "terreno in questione"???..... soprattutto se c'è già un affittuario!!!
                                                Saluti
                                                Il riso abbonda sulla bocca degli stolti, diceva un saggio. Sto scherzando

                                                Forse il terreno in questione era quello del confinante. Quello che intendevo io era, che se mi vendono un terreno confinante al mio, libero da affittuari e sono coltivatore diretto il diritto di prelazione lo acquisisco dopo due anni che io lavoro questo terreno ( il mio terreno, cioè quello che possiedo, quello che è di mia proprietà NON quello che viene venduto e che intendo aquistare facendo esercitare il mio diritto di prelazione).
                                                Nel quesito iniziale se Caio ha acquistato il terreno da appena 6 mesi, NON HA ancora maturato il diritto di prelazione. Lo maturerà dopo averlo lavorato in prima persona dopo 2 anni.Forse non sono riuscito ancora a spiegarmi bene?
                                                Ciao Stefano

                                                Originalmente inviato da cgrano Visualizza messaggio
                                                salve vorrei qualche informazione sulla prelazione agraria.. Sto vendendo un terreno agricolo ad un acquirente, abbiamo stipulato gia il preliminare con il rilascio di una caparra. Nel momento in cui sono andato a richiedere le liberatorie dai vicini, un vicino ha espresso la volontà di acquistarlo.. In questo caso avendo il diritto di prelazione in quanto imprenditore agricolo, recedendo dal preliminare con l'altro acquirente oltre alla restituzione della caparra devo pagare anche una penale?
                                                No non devi pagare nessuna penale. Devi inviare una raccomandata ai confinanti aventi diritto comunicando il nome dell' acquirente, prezzo, modalità di pagamento, la descrizione del fondo in vendita, data e tutte le altre clausule. Praticamente ti conviene inviargli il compromesso con una letterera allegata che dice che si invia il compromesso di vendita in modo che si possa esercitare il diritto di prelazione in base all' art 8 L: 590/65. Tale diritto deve essere esercitato dal confinante interessato a pari condizioni di vendita entro 30 giorni dal ricevimento del compromesso. (Anche se la norma permette una comunicazione verbale, tale modalità è sconsigliabile per ovvi motivi Cass. 577/01)
                                                Mi raccomando poi al momento della stipula del contratto davanti al notaio tutto deve corrispondere al compromesso, altrimenti si rischia una bella causa civile.
                                                Ultima modifica di Potionkhinson; 21/04/2008, 21:26.

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                                                • Originalmente inviato da Vitality
                                                  No non devi pagare nessuna penale..
                                                  La "caparra" ha una sua normativa,quello che non capisco è come si possa fare un preliminare prima di sapere che quel bene è libero da vincoli di prelazione?
                                                  Se non è specificato sul preliminare che vi potrebbero essere diritti di prelazione,perchè non vi dovrebbe essere la penale(restituzione della caparra raddoppiata)visto che la mancata esecuzione del contratto non è colpa dell'acquirente?
                                                  Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                                  • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                    La "caparra" ha una sua normativa,quello che non capisco è come si possa fare un preliminare prima di sapere che quel bene è libero da vincoli di prelazione?
                                                    Se non è specificato sul preliminare che vi potrebbero essere diritti di prelazione,perchè non vi dovrebbe essere la penale(restituzione della caparra raddoppiata)visto che la mancata esecuzione del contratto non è colpa dell'acquirente?
                                                    Si fa il preliminare proprio perché è il preliminare che viene inviato a chi ha diritto di prelazione. E la prelazione va esercitata con i termini del preliminare fatto.
                                                    Cioè... se io ti dò 50.000 euro di caparra (che non è una caparra ma un anticipo del prezzo) a fronte di un prezzo pattuito di 300.000, se chi ha diritto di prelazione vuole esercitarla deve corrispondere i 50.000 euro di anticipo prezzo e comprerà la terra alle stesse identiche condizioni.
                                                    Quindi la caparra non è raddoppiata, perché non è caparra.
                                                    Az. Agr. Il Tralcio

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                                                    • Originalmente inviato da Vitality Visualizza messaggio
                                                      Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante.
                                                      Originalmente inviato da Potionkhinson
                                                      ha-ha-ha-ha.... perdonami Vitality!
                                                      Ma come fà il confinante a coltivare il "terreno in questione"???..... soprattutto se c'è già un affittuario!!!
                                                      Saluti
                                                      Originalmente inviato da Vitality
                                                      Il riso abbonda sulla bocca degli stolti.

                                                      Forse il terreno in questione era quello del confinante. Quello che intendevo io era...........
                                                      Quello che intendevi lo si può immaginare,ma scrivendo "Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante ",lasci intendere che i due anni siano sempre riferiti al terreno oggetto della compravendita,anche per il "confinante".(
                                                      Scusa se rido,ma le battute più divertenti nascono proprio dalla realtà)

                                                      Originalmente inviato da LorenzVigna Visualizza messaggio
                                                      Si fa il preliminare proprio perché è il preliminare che viene inviato a chi ha diritto di prelazione. E la prelazione va esercitata con i termini del preliminare fatto.
                                                      Cioè... se io ti dò 50.000 euro di caparra (che non è una caparra ma un anticipo del prezzo) a fronte di un prezzo pattuito di 300.000, se chi ha diritto di prelazione vuole esercitarla deve corrispondere i 50.000 euro di anticipo prezzo e comprerà la terra alle stesse identiche condizioni.
                                                      Quindi la caparra non è raddoppiata, perché non è caparra.
                                                      Infatti la "caparra" quando così definita ha sue precise norme.
                                                      In questo caso eventualmente "subentra" esercitando il diritto di prelazione come acquirente.
                                                      Ultima modifica di Potionkhinson; 21/04/2008, 21:27.
                                                      Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                                      • Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                        Quello che intendevi lo si può immaginare,ma scrivendo "Uno dei requisiti per acquisire il diritto di prelazione è quello di aver dovuto lavorare il terreno in questione PER ALMENO 2 ANNI. Questo vale sia per l' affittuario che per il confinante ",lasci intendere che i due anni siano sempre riferiti al terreno oggetto della compravendita,anche per il "confinante".(
                                                        Scusa se rido,ma le battute più divertenti nascono proprio dalla realtà)
                                                        OK facciamoci una risata, ma ora finalmente mi sono fatto capire che cosa intendevo dire???.
                                                        Ora che ci siamo fatti una risata prendiamo la cosa più seriamente, mi potete dire come interpretate voi la legge?
                                                        Poi anche voi moderatori leggete tutto ciò che uno scrive o leggete solo quello che vi fa ridere?? Perchè se in questo forum uno risponde di fretta e poi capendo che non si è spiegato bene si fa in 4 per replicare e dimostrare la sua tesi e proprio i moderatori prendono per le p....e e tirano fuori solo dove ha cannato ditemelo subito che mi ritiro dalla discussione.
                                                        La battuta degli stolti era solo una battuta amichevole infatti ho scritto che stavo scherzando.
                                                        Cmq non è il massimo dell' educazione replicare ad una discussione con una risata. Si puo' dire che uno non è stato chiaro o su che basi uno fa una dichiarazione, si puo anche fare una battuta, ma è mancanza di rispetto rispondere con una risata.
                                                        Faccio le mie scuse a potionkhinson.
                                                        Ultima modifica di Vitality; 11/03/2008, 12:05.

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                                                        • Originalmente inviato da mefito
                                                          In questo caso eventualmente "subentra" esercitando il diritto di prelazione come acquirente.
                                                          Esattamente. E prendendo un prezzo già definito da chi ha stipulato il primo preliminare senza poterlo trattare ulteriormente (nemmeno sui termini di pagamento e sulle modalità).
                                                          Az. Agr. Il Tralcio

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                                                          • Originalmente inviato da Vitality Visualizza messaggio
                                                            Faccio le mie scuse a potionkhinson.
                                                            Salve Vitality,
                                                            non devi affatto scusarti!... se scherziamo.... scherziamo tutti! ovvio!
                                                            Piuttosto, il mio punto di vista l'ho già espresso: nessun vincolo di carattere temporale per il confinante.
                                                            Saluti

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                                                            • Eppure la legge mi sembra così chiara.

                                                              La norma è quella contenuta nel 1° e 2° comma dell’art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590:
                                                              “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni (ridotti a due anni dall’art. 7, 1° comma della L. 14 agosto 1971, n. 817),



                                                              Detta norma è stata modificata dal 2° comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, del seguente tenore:
                                                              “Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
                                                              1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756;
                                                              2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.



                                                              Praticamente allora sia il mezzadro che il colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l' entrata in vigore della legge non ha l' obbligo di aver lavorato il terreno per 2 anni? Che dire? Tante teste tanti pareri e tante interpretazioni. Un po' come la giurisprudenza italiana. .
                                                              Ultima modifica di Vitality; 11/03/2008, 15:21.

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