Originalmente inviato da Vitality
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Il punto è proprio questo:
“In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, o colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l’affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni (giusto art. 7, 1° comma della L. 14 agosto 1971, n. 817). Come modificato dal 2° comma dell’articolo 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto di prelazione spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti (cioè liberi).
Quindi, come vedi, per il confinante non sussiste alcun "vincolo" di carattere temporale.
Saluti,
Peppe
Originalmente inviato da cgrano
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cosa è indicato sul preliminare? (io, solitamente, specifico sempre modalità e clausole..... "nero su bianco" = e siamo tutti amici).
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