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trattore senza telaio di sicurezza

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  • Ciao Paolo & T
    Per avere un arco ROPS ovvero la protezione antiribaltamento del costruttore, deve avere una targhetta in metallo all'interno della protezione, se non ce l'ha non è in regola, non centra niente con l'omologazione stradale. Per trattori così vecchi, non si può parlare di arco ROPS, in quanto la prova di verifica è una prova distruttiva, ci vuole uno che faccia un progetto e certifichi arco di protezione.
    Buona fortuna
    ORSO 45

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    • ciao domanda al volo:
      ho un same tiger six 105 congabina originale same sul libretto non c'e' scritto nulla della gabina sulla gabina c'e'e una targhetta sbiadita
      secondo voi e' apposto???

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      • Originalmente inviato da edward Visualizza messaggio
        ciao domanda al volo:
        ho un same tiger six 105 congabina originale same sul libretto non c'e' scritto nulla della gabina sulla gabina c'e'e una targhetta sbiadita
        secondo voi e' apposto???
        Puoi mettere delle foto?
        se è originale Same,oppure costruita sopra il telaio originale ,certamente si,ma è difficile esprimersi al buio.
        Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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        • Ok ! ho provato ad interpellare un ' altro conce della zona, la risposta e più o meno uguale, in quel periodo non sempre si trascriveva il telaio di sicurezza (così è chiamato sul depliant originale della casa)...però se ha la targhetta..... o la punzonatura sei ok.............
          Ma a questo punto se si guarda il discorso dell'omologazione stradale il telaio interessa solo l'ispels ??
          Se si mettono a confronto le linee guida dettate dall' ispels e modelli più recenti di macchine mi sembra che non ci sia molta uniformità frà le due cose.
          Avanti il prossimo !!!!

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          • ciao, io progetto archi di ribaltamento, con l'ispesl ho un ottimo dialogo. ultimamente il project leader del ispesl mi ha fornito un elenco di mezzi di cui non hanno immediata disponibilità per le prove, tra cui anche il tuo, il tiger six (ne ho un ricordo pittosto buono, credo sia uno dei migliori mezzi della sua epoca.) se vuoi contattarmi in privato sono a tua disposizione.......
            p.s. non intendo venderti l'arco...... non riesco a stare dietro alla produzione!!!!!!!!
            ciao

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            • salve a tutti..

              qualcuno sa dirmi se durante l'uso su strada si può "abbattere" l'arco di protezione di un trattore oppure no??

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              • Originalmente inviato da pedi Visualizza messaggio
                salve a tutti..

                qualcuno sa dirmi se durante l'uso su strada si può "abbattere" l'arco di protezione di un trattore oppure no??
                Quando vai in auto ti slacci la cintura?
                Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                • L'uso su strada dei trattori agricoli da parte del C.d.S. non prevede nè l'uso di cinture di sicurezza, nè l'uso di arco di protezione. L'ente che può contestare l'uso inappropriato dell'arco di protezione e cintura di sicurezza per i mezzi agricoli è l'ispettorato del lavoro (che su strada non dovrebbe operare). Attenzione però perchè in caso di incidente (da qualche parte c'è un argomento dedicato) l'arco può salvare la vita.
                  Dai

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                  • Originalmente inviato da Panizaro Visualizza messaggio
                    L'uso su strada dei trattori agricoli da parte del C.d.S. non prevede nè l'uso di cinture di sicurezza, nè l'uso di arco di protezione. L'ente che può contestare l'uso inappropriato dell'arco di protezione e cintura di sicurezza per i mezzi agricoli è l'ispettorato del lavoro (che su strada non dovrebbe operare). Attenzione però perchè in caso di incidente (da qualche parte c'è un argomento dedicato) l'arco può salvare la vita.
                    Per favore non ricominciamo,i mezzi agricoli che circolano devono rispettare la normativa che prevede cinture ed arco(requisiti per la sicurezza).
                    Già all'EIMA di 2 anni fà ci sono stati specifici convegni sull'argomento per chiarire la noma.
                    Ormai la questione è talmente vecchia che mi sono pure dimenticato dove è iniziata.
                    Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                    • Originalmente inviato da Panizaro Visualizza messaggio
                      L'uso su strada dei trattori agricoli da parte del C.d.S. non prevede nè l'uso di cinture di sicurezza, nè l'uso di arco di protezione. L'ente che può contestare l'uso inappropriato dell'arco di protezione e cintura di sicurezza per i mezzi agricoli è l'ispettorato del lavoro (che su strada non dovrebbe operare). Attenzione però perchè in caso di incidente (da qualche parte c'è un argomento dedicato) l'arco può salvare la vita.
                      Mi ha illuminato l'utente romano in un'altra discussione. C'è il sesto paragrafo (comma?) dell'articolo 106 del codice della strada che afferma:

                      Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
                      http://www.urbo.altervista.org

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                      • A rigaurdo dei controlli segnalo:
                        L'articolo 12 del Codice della Strada - Espletamento dei servizi di polizia stradale
                        1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
                        a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
                        b) alla Polizia di Stato;
                        c) all'Arma dei carabinieri;
                        d) al Corpo della guardia di finanza;
                        d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
                        e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
                        f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
                        f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
                        2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
                        ........ Il personale dell' l'Ispettorato del Lavoro e dello Spisal sono nominati ed operano come "agenti e/o ufficiali di Polizia Giudiziaria" nell' esercizio delle loro funzioni e di conseguenza posso operare senza alcun limite.

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                        • In un corso di aggiornamento fatto dal consorzio frutticoltori del mio paese è stato detto chiaramente dai relatori quanto ho scritto nel post sopra. Apprendo quanto da Voi detto e mi scuso per l'informazione errata.
                          Dai

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                          • Ecco quanto ho trovato ultimamente:

                            A seguito dell’entrata in vigore sul territorio della Ue della Direttiva Macchine 89/392/CEE prima e della 98/37/CE dopo, le macchine agricole hanno subito numerosi e, in alcuni casi, sostanziali miglioramenti per quanto riguarda il livello di sicurezza. Per ottenere questi risultati il gruppo di normazione nazionale GL 23 che fa capo a Cuna (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo) ed è formato da Unacoma, Enama, Ispesl e CnrImamoter ha incrementato i lavori di nuova stesura e di revisione delle norme tecniche, redatte in ambito Uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), in quanto documenti essenziali per la definizione del livello di sicurezza applicabile su intere categorie o su singole macchine agricole. Infatti, il Cen (Comitato Europeo di Normazione) ha emanato una serie nutrita di norme tecniche di tipo A, BeCche permettono, mediante il loro rispetto, di raggiungere la “presunzione di conformità” alla Direttiva Macchine, valutando rischi e capacità di lavoro di ogni macchina in modo correlato.
                            Lo scorso 29 dicembre 2009 è entrata in vigore la nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) che, come già le precedenti, richiama ancora, all’Art. 7, la possibilità di utilizzare le norme tecniche armonizzate per la “Presunzione di conformità Ce”, per cui la normazione tecnica continua ad avere un ruolo indispensabile per individuare gli accorgimenti tecnici che devono essere rispettati nella procedura di marcatura Ce. La nuova Direttiva porta anche una serie di novità per il settore e la più importante è sicuramente la sua applicabilità anche alle trattrici agricole per i punti non trattati dalla Direttiva Quadro (2006/37/CE) e dalle circa quaranta Direttive specifiche di omologazione. Per i costruttori di trattrici occorrerà quindi effettuare un’analisi rischi particolare, ponendo attenzione alle norme tecniche delle macchine agricole e valutando contemporaneamente gli stessi punti trattati dalle Direttive specifiche.
                            La recente emanazione del Dlgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), integrato dal Dlgs 106/09, ha ulteriormente specificato come la marcatura Ce delle macchine sia considerata indispensabile per la corretta immissione sul mercato, dando anche informazione sugli aspetti sanzionatori previsti per non corrette marcature Ce.
                            Macchine usate
                            Il Dlgs 626/94, recepimento della Direttiva 89/391/ CEE, imponeva al datore di lavoro di effettuare periodicamente l’analisi rischi aziendale per verificare le condizioni di sicurezza del proprio ambiente di lavoro adottando, dove necessario, misure integrative migliorative. Il Dpr 459/96, recepimento della Direttiva Macchine, ha introdotto novità in merito alla ricommercializzazione di macchine usate, imponendo valutazioni in merito al livello di sicurezza delle stesse prima di una nuova messa a disposizione di operatori. Tale decreto è entrato in vigore il 21 settembre 1996 e imponeva ai costruttori di marcare CE le proprie macchine e ai rivenditori di dotarle, nel caso di macchine usate, della necessaria documentazione per attestare la loro conformità alle normative di sicurezza.
                            Tutto questo è stato integrato dal Decreto Legislativo 359/99, recepimento della Direttiva 95/36/CE, che ribadisce il concetto di messa a norma di tutte le macchine, elencate nell’Allegato XV, messe a disposizione del lavoratore entro il 5 dicembre 1998 imponendo incombenze di notevole impatto nel settore agricolo e specialmente delle trattrici. Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla propria Circolare 49/81 in cui si ricordava la necessità di installare telai di sicurezza su trattrici immatricolate prima del 1974 e prive di detto dispositivo, ha emanato la Circolare del 11/05 del marzo 2005, e successivamente la Circolare 03/07 del febbraio 2007, in cui ricorda la necessità di adeguare le trattrici agricole alle normative di sicurezza per il loro utilizzo e rivendita, ponendo in speciale attenzione il rischio di ribaltamento e la necessità quindi di adottare strutture antiribaltamento e sedili di guida dotati di cinture di sicurezza. Con l’entrata in vigore del Dlgs 81/08 del 9 aprile 2008, integrato dal Dlgs 106/09 del 3 agosto 2009, è stata ulteriormente trattata la materia con il rimando allemetodologie di adeguamento riportate nell’Allegato V dello stesso Decreto.
                            Tuttavia è stato anche chiarito all’art. 70, comma 3, che il rispetto delle macchine alle norme tecniche a esse applicabili può rappresentare lo “stato dell’arte” relativo alla sicurezza della macchina stessa per cui, anche in questo caso, le norme tecniche diventano molto utili se non indispensabili per una corretta valutazione dei rischi delle singole macchine. Per fare chiarezza in questo panorama assai complicato, l’Ispesl ha creato una commissione di esperti per affrontare in modo sinergico il problema e ha pubblicato due linee guida che, attraverso la valutazione di numerosi aspetti tecnici, hanno riportato i criteri applicativi per il montaggio di strutture di sicurezza contro il ribaltamento e per la corretta modifica o sostituzione dei sedili di guida di trattrici agricole privi di cinture di sicurezza.-

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                            • Originalmente inviato da Viva la FIAT Visualizza messaggio
                              La legge dice altro, per adesso. Così come la MCTC di zona, la Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale e gli ispettori che mi hanno fatto visita in azienda.

                              La normativa sulla sicurezza sul lavoro si applica solo a chi ha dipendenti: infatti, io, col mio 513r del 1964 giro per strada, in piena regola, senza arco, cinture e sedile omololgati.

                              Problemi? Solo quello di far controllare, abbastanza spesso, alle zelanti F.d.O. che mi fermano speranzose di stendere un verbale lungo quanto un lenzuolo, che io sono titolare della azienda agricola -d.i.- e proprietario del mezzo.
                              Strano però,solo poco più di un anno fà c'era chi ,sedicente avvocato ,"spergiurava" non vi fosse alcun obbligo.
                              Casualmente veniva (a suo dire)abbastanza spesso fermato per controlli e anche gli ispettori che lo controllavano in azienda (ed a suo dire anche la legge)non contemplavano gli obblighi di dispositivi di protezione.
                              Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                              • Originalmente inviato da Viva la FIAT Visualizza messaggio
                                La legge dice altro, per adesso. Così come la MCTC di zona, la Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale e gli ispettori che mi hanno fatto visita in azienda.

                                La normativa sulla sicurezza sul lavoro si applica solo a chi ha dipendenti: infatti, io, col mio 513r del 1964 giro per strada, in piena regola, senza arco, cinture e sedile omololgati.

                                Problemi? Solo quello di far controllare, abbastanza spesso, alle zelanti F.d.O. che mi fermano speranzose di stendere un verbale lungo quanto un lenzuolo, che io sono titolare della azienda agricola -d.i.- e proprietario del mezzo.
                                La normativa ATTUALE (per intenderci il testo unico 81/08, che elimina la vecchia 626, e vari decreti precedenti) sulla sicurezza del lavoro ha di fatto eliminato questo "spiraglio" per le piccole imprese individuali e gli autonomi, quindi tutti devono rispettare le normative vigenti,ma inutile dirlo, perchè chiunque è titolare o comunque designato dal titolare deve aver fatto un corso sulla sicurezza... nel caso delle macchine agricole devono rispettare la direttiva macchine, avere i dispositivi di tutela della sicurezza in regola ed applicati ( non vedo il senso di alcuni che chiedono se per la circolazione stradale possono abbattere l'arcone, che è più alto di 4 metri???? e poi si sa che impedisce nei lavori nel frutteto...) e inoltre so anche che se vieni trovato non in regola con le vigenti norme la prima cosa che ti fanno è toglierti la pac, ( anche per una sola protezione di cardano mancante..)equivalente a molto più di un semplice verbale visto la situazione economica del settore agricolo...

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                                • Originalmente inviato da aleEX 235 Visualizza messaggio
                                  ..... e inoltre so anche che se vieni trovato non in regola con le vigenti norme la prima cosa che ti fanno è toglierti la pac, ( anche per una sola protezione di cardano mancante..)equivalente a molto più di un semplice verbale visto la situazione economica del settore agricolo...
                                  Non è totale però,c'è una proporzione con l'entità delle irregolarità.
                                  Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                  • Salve sono nuovo quindi perdonatemi se dico cavolate, ma ho un dubbio che vorrei porvi.
                                    Ho seguito la costruzione di un arco di protezione, realizzato attenendosi scrupolosamente alle linee guida dattate dall'ispesl.
                                    L'arco è venuto bene, ma ho notato che è leggermente diverso da alcuni modelli già commercializzati (dimensioni del tettuccio ed inclinazione delle gambe).
                                    Mi sono riletto mille volte le linee guida e non credo di aver sbagliato, quindi perchè è diverso?!?! E' possibile per semplicità di costruzione, o per interferenze varie con la struttura del trattore, non rispettare le dimensioni riportate nelle schede ispesl?
                                    E se la costruzione non viene effettuata secondo le regole dettate, ha validità il certificato di conformità?
                                    Grazie e un saluti a tutti.

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                                    • Come è possibile dare una risposta senza nessun dettaglio reale?
                                      Chi ti dice che i telai che hai osservato erano regolari?
                                      Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                      • mmm... hai ragione, scusa. Forse l'ho fatta più lunga di quello che serviva!
                                        Non sono molto esperto e volevo solo sapere: cosa rischia il costruttore che, pur non rispettando le direttive dell'ispesl, rilascia dichiarazione di conformità?

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                                        • La dichiarazione di conformità viene rilasciata dal costruttore del veicolo che certifica la rispondenza "fedele" dello stesso all'omologazione (rilasciata dagli uffici dello Stato) e dalle tabelle annesse dove sono specificati tantissimi punti anche non presenti sulla carta di circolazione, con obblighi e prescrizioni stabilite all'atto della presentazione della documentazione, verifica della stessa nonché della prova del veicolo preparato per l'omologazione originale . Gli articoli del CDS che trattano di tale situazione sono i seguenti:
                                          Art.76 Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità.
                                          1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'articolo 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
                                          2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo Omologato in uno Stato membro delle Comunità Europee che, a termine dell'articolo 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
                                          3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
                                          4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
                                          5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'articolo 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
                                          6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologazione, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate.
                                          7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministero dei trasporti con proprio decreto.
                                          8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
                                          Art.77 Controlli di conformità al tipo omologato.
                                          1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologazione.
                                          2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
                                          3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000.
                                          4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.-

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                                          • Scusa romano,ma ciò che riporti è riferibile alla conformità di un veicolo prodotto in serie rispetto ad un omologazione,nel caso di vilcar,se soggetto abilitato a certificare l'esecuzione di un lavoro secondo le direttive e non essendo un modello depositato,nessuno gli contesterà nulla,salvo il caso di incidente al mezzo con lesioni(gravi) al conducente per cedimento della struttura.In quel caso se vi fosse una perizia tecnica che "certificasse" l'inidoneità della struttura e responsabilità quindi del costruttore della stessa,allora il costruttore potrebbe essere chiamato a rifondere i danni(senza limiti).
                                            Per rimanere nel caso concreto,che almeno le dimensioni dei tubolari e degli elementi di fissaggio siano idonee e che sia "decente".

                                            P.S.La mia convinzione nei telai di sicurezza è che ci sia,omologato o non.
                                            Se presente , decente e rispondente allo scopo di evitare lesioni, le probabilità che venga verificato sono ridottissime
                                            .
                                            Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                            • Buona sera e buona Pasqua, mi rifeirivo all'omologazione di un veicolo in serire. Per quanto riguarda la struttura di protezione per trattore agricolo costruita e applicata successivamente all'entrata in circolazione del trattore ti indico quanto ho trovato:
                                              Il costruttore e l’officina che ha montato la struttura di protezione deve rilasciare specifica. “DICHIARAZIONE - ATTESTATO DI CONFORMITA’ DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE” CON IDENTIFICATIVO UNICO RELATIVO, che oltre a dati specifici dovrà essere integrata con una determinata dichiarazione tipo fax simile:
                                              Dichiara che la struttura di protezione è stata costruita conformemente alla scheda 48 dell’allegato I e scheda 1A dell’appendice tecnica della linea guida nazionale per l’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 parte II dell’allegato V del D.lgs 81/08 e, per quanto riguarda il dispositivo di attacco, sono state seguite le informazioni tecniche contenute nell’allegato II alla suddetta linea guida.
                                              - Gli archi di protezione debbono essere costruiti secondo gli schemi ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro);
                                              - Debbono essere accompagnati da certificato di conformità che terrai allegato al libretto di circolazione;
                                              - Se si è in regola oltre ad evitare indecenti si evita di incappare nelle sanzioni DL 81/08 e del codice della strada.
                                              N.B. - La struttura trattata in questo post è importantissima ma segnalo che per adempiere al suo scopo il conducente deve indossare i sistemi di ritenuta.

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                                              • ma il certificato di conformità lo può rilasciare qualunque officina agricola che sia disponibile ad installare l'arco (ovviamente secondo schemi ISPESL) o deve essere un'officina autorizzata appositamente?
                                                Grazie in anticipo dell'eventuale e preziosissima (almeno per me) risposta

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                                                • Secondo me la dichiarazione di conformità la deve rilasciare il costruttore del dispositivo, mentre la dichiarazione di montaggio la deve rilasciare l'officina che ha effettuato il montaggio sul trattore.

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                                                  • Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    all'epoca, ho sempre scritto chiaramente di essere un praticante; ad ogni buon conto non ci sono più equivoci, visto che ho superato l'esame di abilitazione;
                                                    Piccolo parere personale, senza offesa, ma se chi ha rilasciato l' abilitazione, legge le tue personali interpretazioni che seguono, viene lì e te la revoca


                                                    Originalmente inviato da viva la Fiat
                                                    =Per carità: il forum è una cosa ludica, che dovrebbe essere affrontata da tutti con serenità;
                                                    Quando si tratta di sicurezza, tralasci l' aggettivo più importante: serietà.

                                                    Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    L'unico modo in cui mi interessa partecipare è condividendo le mie -poche o molte- competenze con gli altri utenti, per il resto ti lascio alle tue convinzioni -peraltro mai esposte nel dettaglio- di "esperto" del settore infortunistico
                                                    Mica bisogna essere per forza esperti in materia....basta solo avere la pazienza di leggere a fondo la normativa, senza fermarsi a quello che sembra giocare a proprio favore.



                                                    Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    Come con tutta probabilità ho già scritto, la 81/2008 pone qualche problema interpretativo in relazione alle ditte individuali o, in generale, ai lavoratori autonomi.
                                                    Niente che di più falso. Il TU 81/08, al contrario, ha colmato il vuoto legislativo della vecchia 626, in materia di lavoro autonomo.
                                                    Il Dlgs 106/09 ha ulteriormente completato l' obbiettivo.

                                                    Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    L'art. 3 del TU tutela "tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi" il che, se letto con il precedente art. 2, che definisce come lavoratori chi "svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un lavoratore pubblico o privato", sembra proprio lasciare spazio ai lavoratori autonomi che non abbiano dipendenti.
                                                    Art 3 comma 12 riporta:
                                                    Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.


                                                    Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    Al proposito, immaginiamo che io, titolare di ditta individuale senza operai, mi cappotti col mio OM 513r, ancora oggi privo di arco e cinture, e ci rimetta una gamba: mi condannano da 2 a 7 anni di reclusione ex 590 c.p. per lesioni colpose...autoinflitte? Via, siamo seri...
                                                    Giacchè richiami alla serietà, ti faccio presente che pure l' INAIL ha facoltà di richiederti il rimborso dell' infortunio erogato.


                                                    Originalmente inviato da Viva la FIAT
                                                    Ciò detto, si può discutere finché si vuole sull'opportunità o meno, sulla limitatezza di tale "esenzione", ma se si parla di norme, il fulcro del discorso è uno solo: l'obbligo di legge
                                                    Bene, quindi facendo leva su questo fulcro, abbiamo che:

                                                    - Articolo 3 comma 12 TU 81/08 e integrazioni Dlgs 106/09: Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

                                                    - Articolo 21 del succitato (riporto solo la parte diretta, inerente questa discussione): 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
                                                    a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;


                                                    - titolo III art. 70 (Requisiti di sicurezza) comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

                                                    - Allegato V (riporto un link per la visione, data la lunghezza complessiva del testo): http://www.ediliziasemplice.it/alleg...allegato_5.pdf
                                                    Ultima modifica di cepy75; 19/10/2011, 22:29. Motivo: Sistemato digitazioni errate
                                                    Ceppi c'è!

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                                                    • Circolare n.15253 del 16.05.2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

                                                      In merto agli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito di installazione di strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento dei trattori agricoli vi allego la Circolare n. 15253 del 16 maggio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                                                      Un passo importante che porta chiarezza nel settore.
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                                                        • No, una ditta individuale con solo il titolare sulla macchina e senza dipendenti è TOTALMENTE esclusa.
                                                          Infatti non è un lavoratore autonomo, nè società ecc... ma è un'impresa.
                                                          Sono d'accordo con il neo avvocato.

                                                          Ovviamente a meno che l'impresa sia coltivatrice diretta, allora sì, articolo 21.
                                                          Ma probabilmente un'impresa può utilizzare un trattore anche se non coltiva direttamente.
                                                          Ultima modifica di Potionkhinson; 16/02/2012, 18:37. Motivo: il regolamento vieta di inserire post consecutivi nell'arco di 24 ore (per modifiche e/o integrazioni: utilizza la funzione "Modifica Messaggio"). Grazie

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                                                          • Originalmente inviato da AcarONE
                                                            No, una ditta individuale con solo il titolare sulla macchina e senza dipendenti è TOTALMENTE esclusa.
                                                            Infatti non è un lavoratore autonomo, nè società ecc... ma è un'impresa.
                                                            Sono d'accordo con il neo avvocato.
                                                            Mi sembrava ormai chiaro che questa cosa è superata e tutti i trattori anche quelli usati dal solo titolare devono essere adeguati con arco, cinture e protezioni varie!
                                                            Vorrebbero che si mettesse l'arco perfino sui trattori storici...
                                                            Matteo

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                                                            • Si probabilmente gli organi di vigilanza vogliono questo.
                                                              Ma da dove deriva l'obbligo?
                                                              Non certo dall'81smi.
                                                              D'altronde sanzionano anche per inadempimento delle delibere della CSR.
                                                              Certo che se avessi un trattore lo adeguerei, ma ancora non ho trovato l'articolo di legge che mi obbliga.

                                                              Ah, dimenticavo, mi sono appena registrato, bel sito!! Complimenti!

                                                              Da quanto so la direttiva macchine si applica all'immissione sul mercato (art3 del dlgs17/2010).
                                                              L'articolo 70 c1 e c2 dell'81 parla di attrezzature a disposizione dei LAVORATORI (che devono essere armonizzate con la direttiva macchine).
                                                              Cosa scrivono esattamente nei verbali?
                                                              Eppoi non ha alcun significato dire che tanto non fai ricorso per una multina, dov'è lo stato di diritto? Magari se ci fanno un sacco di multine si fa una class action, allora.
                                                              Saluti.
                                                              Ultima modifica di GabrieleB.; 17/02/2012, 17:29. Motivo: il regolamento vieta di postare messaggi consecutivi nell'arco di 24 ore. utilizzare la funzione "modifica messaggio"

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