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Diritto di Prelazione Agraria

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  • azzeccagarbugli
    ha risposto
    Originalmente inviato da CristianP Visualizza messaggio
    Ciao a tutti,
    .....................
    Parlando dei confinanti e questione diritto di prelazione etc. etc., il notaio mi ha comunicato che lui non manda via nessuna comunicazione. Se qualcuno avente diritto vuole esercitarlo deve farsi avanti e fare lui le debite verifiche.
    la legge non si esprime proprio in questi termini

    Questo però mi sembra in contrasto un pò con quello letto nelle pagine precedenti, anche perche in tal modo se l'aquirente e il venditore fanno le cose in gran segreto colui che può esercitare il diritto può anche non venirne a conoscenza. Come è sta cosa?
    se fai la comunicazione del compromesso prima del rogito, gli eventuali aventi diritto hanno tempo un mese per esercitare il diritto di prelazione.
    se non si fa alcuna comunicazione, gli eventuali aventi diritto hanno tempo un anno dalla data di registrazione per esercitare il riscatto nei confronti dell'acquirente (non del venditore) del terreno ma in questo caso si devono rivolgere ad un giudice.

    la cosa che mi sorprende è che nell'atto deve essere indicato o che non vi sono soggetti confinanti che hanno diritto di prelazione o che sono state rispettate tutte le procedure in materia di diritto di prelazione previste dalla legge.
    in genere il notaio si tutela dichiarando che le affermazioni di cui sopra sono state fatte dal venditore e che lui si limita a riportarle nell'atto.
    QUESTO E' UN FALSO SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

    Originalmente inviato da pavlin Visualizza messaggio
    La cosa è un po' complicata dal fatto che ho dovuto trattare tutto tramite una agenzia che ha avuto l'esclusiva per trattare nel coplesso la vendita di un intero podere del quale i lotti A e B fanno parte.
    ed i lotti C D E F ecc che fine fanno?
    tutti gli acquirenti andranno lo stesso giorno dal notaio?
    il mandata di vendita prevede che l'agenzia possa fare "lo spezzatino" del podere?
    la normativa e la giursprudenza generalmente tutelano l'accorpamento delle proprietà fondiarie e ostacolano gli "spezzatini".
    Ultima modifica di Potionkhinson; 20/03/2010, 14:37. Motivo: il regolamento vieta di inserire post consecutivi nell'arco di 24 ore (per rispondere a due o più utenti "citandoli": utilizza la funzione "Multi-Quota").

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  • CristianP
    ha risposto
    Ciao a tutti,
    ieri ho finalmente l'atto di acqusto del mio primo terreno e volevo riportare quello che mi ha detto il notaio.

    Parlando dei confinanti e questione diritto di prelazione etc. etc., il notaio mi ha comunicato che lui non manda via nessuna comunicazione. Se qualcuno avente diritto vuole esercitarlo deve farsi avanti e fare lui le debite verifiche.

    Questo però mi sembra in contrasto un pò con quello letto nelle pagine precedenti, anche perche in tal modo se l'aquirente e il venditore fanno le cose in gran segreto colui che può esercitare il diritto può anche non venirne a conoscenza. Come è sta cosa?

    Lascia un commento:


  • pavlin
    ha risposto
    Originalmente inviato da azzeccagarbugli Visualizza messaggio
    giusto !



    questo è il rischio.



    raccomandata A/R del compromesso. NON TI FIDARE !!!!!



    da come esponi la cosa è indifferente.
    tu vuoi comprare A e dici di non aver problemi.
    poi vorresti comprare anche B ma temi di non riuscirci con il rischio di perdere anche A.
    se sempronio è interessato a B tu non riusciresti comunque ad acquistarlo.
    alla fine di certo non hai B e forse neanche A.
    puo valer la pena comprare solo A, almeno quello ce l'hai.

    ma il tuo notaio non dice nulla? è il suo mestiere
    Grazie mille della risposta chiarificatrice.

    La cosa è un po' complicata dal fatto che ho dovuto trattare tutto tramite una agenzia che ha avuto l'esclusiva per trattare nel coplesso la vendita di un intero podere del quale i lotti A e B fanno parte. Direttamente con il notaio non ci ho mai parlato.

    Alla fine mi sono reso conto che (soprattutto grazie a quello che ho letto su questo forum) ero più competente io di quelli dell'agenzia.

    La raccomandata a/r del compromesso la faremo (su mia esplicita richiesta).

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  • azzeccagarbugli
    ha risposto
    Originalmente inviato da pavlin Visualizza messaggio
    Quindi, se non ho capito male,
    se io rinunciassi ad acquistare il mappale B (con il quale Sempronio è confinante)
    e mi limitassi ad acquistare il solo mappale A (con il quale Sempronio NON è confinante),
    eviterei che Sempronio possa esercitare il diritto di prelazione sul mappale A.
    Giusto? .
    giusto !

    Il fatto è che a me interessava in origine il solo mappale A.
    Poi ho accettato di acquistare anche il B perchè il proprietario me lo ha offerto.
    Ho paura però in questo modo di essermi esposto inutilmente al rischio di prelazione da parte di tutti i confinanti con il mappale B.
    questo è il rischio.

    In altre parole: se mi fossi accontentato del solo mappale A sarei stato tranquillo: i confinanti li conosco, ci ho palrato e so che non sono interessati all'acquisto.
    raccomandata A/R del compromesso. NON TI FIDARE !!!!!

    Ora che ho aggiunto anche il mappale B all'acquisto, mi sono esposto a un diritto di prelazione che, mi par di capire da ciò che dice azzecagarbugli (anche se non ne sono proprio del tutto convinto ), potrebbe impedirmi l'acquisto non solo del mappale B ma anche del mappale A
    da come esponi la cosa è indifferente.
    tu vuoi comprare A e dici di non aver problemi.
    poi vorresti comprare anche B ma temi di non riuscirci con il rischio di perdere anche A.
    se sempronio è interessato a B tu non riusciresti comunque ad acquistarlo.
    alla fine di certo non hai B e forse neanche A.
    puo valer la pena comprare solo A, almeno quello ce l'hai.

    ma il tuo notaio non dice nulla? è il suo mestiere

    Lascia un commento:


  • pavlin
    ha risposto
    Originalmente inviato da azzeccagarbugli Visualizza messaggio
    perchè tu vendi i tuoi terreni che formano un'unica proprietà anche se i terreni non sono contigui.
    Quindi, se non ho capito male,
    se io rinunciassi ad acquistare il mappale B (con il quale Sempronio è confinante)
    e mi limitassi ad acquistare il solo mappale A (con il quale Sempronio NON è confinante),
    eviterei che Sempronio possa esercitare il diritto di prelazione sul mappale A.
    Giusto?

    Il fatto è che a me interessava in origine il solo mappale A.
    Poi ho accettato di acquistare anche il B perchè il proprietario me lo ha offerto.
    Ho paura però in questo modo di essermi esposto inutilmente al rischio di prelazione da parte di tutti i confinanti con il mappale B.

    In altre parole: se mi fossi accontentato del solo mappale A sarei stato tranquillo: i confinanti li conosco, ci ho palrato e so che non sono interessati all'acquisto.
    Ora che ho aggiunto anche il mappale B all'acquisto, mi sono esposto a un diritto di prelazione che, mi par di capire da ciò che dice azzecagarbugli (anche se non ne sono proprio del tutto convinto ), potrebbe impedirmi l'acquisto non solo del mappale B ma anche del mappale A.

    Lascia un commento:


  • azzeccagarbugli
    ha risposto
    Originalmente inviato da pavlin Visualizza messaggio
    Non capisco perchè Sempronio possa pretendere di esercitare il diritto sull'appezzamento "A" se non è confinante con esso

    Nel mio caso l'appezzamento "A" è veramente separato e autonomo dal "B".
    Non si tratta di una suddivisione pretestuosa di un unico appezzamento, con lo scopo di limitare il diritto di prelazione ad alcuno.
    I lotti A e B ono distanti lìuno dall'altro alcune centinaia di metri, divisi da una strada comunale e si trovano addirittura in due comuni diversi.
    perchè tu vendi i tuoi terreni che formano un'unica proprietà anche se i terreni non sono contigui.

    Lascia un commento:


  • pavlin
    ha risposto
    Originalmente inviato da azzeccagarbugli Visualizza messaggio
    un unico compromesso non equivale ad un'unica vendita.
    nel caso di un'unica vendita (tizio vende a caio due appezzamenti di terreno denominati "A" della superfice di Ha.... e "B" della superfice di Ha..... per la somma di Euro ????? ) in questo caso sempronio confinante con "B" deve esercitare il proprio diritto di prelazione su entrambi i fondi.
    è indifferente il fatto che venga indicato il prezzo per ciascun lotto o cumulativo. l'indicazione differenziata del valore d'acquisto di ciascun lotto può anche essere dovuta ad una loro effettiva differenza di valore (uno collinare e l'altro pianeggiante- uno isolato e l'altro attaccato ad una strada)
    considerato che venditore ed acquirente sono gli stessi, non credo che sia possibile fare due vendite col medesimo atto ma se così fosse (tizio vende a caio un appezzamento di terreno denominato "A" della superfice di Ha.... per la somma di Euro ????? .
    tizio vende a caio un appezzamento di terreno denominato "B" della superfice di Ha..... per la somma di Euro ?????)
    sempronio, confinante con "B" può esercitare il diritto di prelazione solo su "B" ma potrebbe richiedere l'annullamento dell'atto per "simulazione di contratto" ossia può sostenere che tizio e caio hanno fatto due vendite al fine di escludere sempronio dal diritto di prelazione per l'appezzamento "A" e penso che un giudice gli dia ragione.

    av salùt
    Non capisco perchè Sempronio possa pretendere di esercitare il diritto sull'appezzamento "A" se non è confinante con esso

    Nel mio caso l'appezzamento "A" è veramente separato e autonomo dal "B".
    Non si tratta di una suddivisione pretestuosa di un unico appezzamento, con lo scopo di limitare il diritto di prelazione ad alcuno.
    I lotti A e B ono distanti lìuno dall'altro alcune centinaia di metri, divisi da una strada comunale e si trovano addirittura in due comuni diversi.
    Ultima modifica di pavlin; 16/03/2010, 23:14.

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  • azzeccagarbugli
    ha risposto
    Originalmente inviato da pavlin Visualizza messaggio
    Ora mi sorge un altro problema:
    Dal medesimo proprietario mi è stato proposto di acquistare, insieme alla particella di cui trattavo prima (chiamiamola "A"), anche un altra particella (chiamiamola "B") staccata dalla precedente.
    Per semplicità faremmo un unico compromesso d'acquisto.
    Nel caso in cui uno dei confinanti della particella B decidesse di esercitare il diritto di prelazione, lo può esercitare su tutto il contenuto del compromesso (A+B) oppure solo sulla particella B?
    Se lo può esercitare solo su B, allora immagino che sia necessario esplicitare nel compromesso il valore di B separato dal valore di A?
    Oppure è necessario fare due compromessi d'acquisto separati?
    un unico compromesso non equivale ad un'unica vendita.
    nel caso di un'unica vendita (tizio vende a caio due appezzamenti di terreno denominati "A" della superfice di Ha.... e "B" della superfice di Ha..... per la somma di Euro ????? ) in questo caso sempronio confinante con "B" deve esercitare il proprio diritto di prelazione su entrambi i fondi.
    è indifferente il fatto che venga indicato il prezzo per ciascun lotto o cumulativo. l'indicazione differenziata del valore d'acquisto di ciascun lotto può anche essere dovuta ad una loro effettiva differenza di valore (uno collinare e l'altro pianeggiante- uno isolato e l'altro attaccato ad una strada)
    considerato che venditore ed acquirente sono gli stessi, non credo che sia possibile fare due vendite col medesimo atto ma se così fosse (tizio vende a caio un appezzamento di terreno denominato "A" della superfice di Ha.... per la somma di Euro ????? .
    tizio vende a caio un appezzamento di terreno denominato "B" della superfice di Ha..... per la somma di Euro ?????)
    sempronio, confinante con "B" può esercitare il diritto di prelazione solo su "B" ma potrebbe richiedere l'annullamento dell'atto per "simulazione di contratto" ossia può sostenere che tizio e caio hanno fatto due vendite al fine di escludere sempronio dal diritto di prelazione per l'appezzamento "A" e penso che un giudice gli dia ragione.

    av salùt

    Originalmente inviato da Potionkhinson Visualizza messaggio
    Esatto!!! ohhhhh!
    .... però mi mette tristezza che in quattro righe hai perfettamente spiegato quello che io (invano) cerco di dire da diversi post ()
    (ma dove eri finito? )
    Saluti
    è strano trovare un impiegato della pa che non trova il tempo di collegarsi con un forum...............
    Ultima modifica di Potionkhinson; 20/03/2010, 14:36. Motivo: il regolamento vieta di inserire post consecutivi nell'arco di 24 ore (per rispondere a due o più utenti "citandoli": utilizza la funzione "Multi-Quota").

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  • pavlin
    ha risposto
    Sono giunto a un accrodo con il proprietario per l'acquisto della particella di cui parlavo in messaggio più sopra.
    Abbiamo deciso di inviare a tutti i confinanti una copia dell'atto di compromesso d'acquisto, anche a quelli che probabilmente non possono vantare diritti di prelazione e di attendere 30 gg prima di andar a rogito.

    Ora mi sorge un altro problema:
    Dal medesimo proprietario mi è stato proposto di acquistare, insieme alla particella di cui trattavo prima (chiamiamola "A"), anche un altra particella (chiamiamola "B") staccata dalla precedente.
    Per semplicità faremmo un unico compromesso d'acquisto.
    Nel caso in cui uno dei confinanti della particella B decidesse di esercitare il diritto di prelazione, lo può esercitare su tutto il contenuto del compromesso (A+B) oppure solo sulla particella B?
    Se lo può esercitare solo su B, allora immagino che sia necessario esplicitare nel compromesso il valore di B separato dal valore di A?
    Oppure è necessario fare due compromessi d'acquisto separati?

    Lascia un commento:


  • ecnard
    ha risposto
    buon giorno vorrei sapere se esiste una misura minima di larghezza per un terreno confinante a riguardo del diritto di prelazione . nel mio caso il vicino ha solo un paio di metri di confine con il mio campo (catastalmente ) anche se in realta i fossi che dividono gli appezzamenti non sono sfalsati ma hanno una linea continua longitudinale. grazie

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  • Potionkhinson
    ha risposto
    Originalmente inviato da azzeccagarbugli Visualizza messaggio
    per inciso il fatto di avere una qualifica di IAP non preclude la possibilità di essere anche CD e viceversa.
    le tue qualifiche non sono alternative e non si elidono a vicenda; possono benissimo concidere con la stessa persona.
    Esatto!!! ohhhhh!
    .... però mi mette tristezza che in quattro righe hai perfettamente spiegato quello che io (invano) cerco di dire da diversi post ()
    (ma dove eri finito? )
    Saluti

    Lascia un commento:


  • azzeccagarbugli
    ha risposto
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    "..non concordo (chi ti dice che il soggetto IAP si limita alla "gestione" aziendale?)."
    se il soggetto sia o meno IAP non rileva in alcun modo per la prelazione, perciò se un soggetto è semplicemente IAP relativamente ad un fondo, nulla puo' pretendere. Se il soggetto è coltivatore diretto del fondo ai sensi dell' art. 6 l. 590/65, allora può reclamare la prelazione, sia o non sia egli un IAP.
    Non si tratta assolutamente di equiparazione ma di una qualità intrinseca del soggetto relativamente al fondo da lui materiamente coltivato.
    concordo pienamente.
    IAP e CD non sono equiparati ma bensì la legge ha dato la possibilità ad un IAP di usufruire di alcune agevolazioni previste per un CD.
    due sono in particolare le disposizioni che non si incrociano.
    1) diritto di prelazione come confinante riservato al CD (come affittuario può esercitare la prelazione anche un IAP);
    2) esonero dagli oneri di urbanizzazione riservato all' IAP.

    l'articolo 7 della Legge d'oriantamento fa rifermento all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il quale norma il diritto di prelazione degli affittuari ed infatti l'affittuario IAP ha diritto di prelazione, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 che riduce gli anni di conduzione per poter esercitare il diritto di prelazione.
    inoltre l'articolo 7 introduce la "novità" del diritto del confinante che spetta (secondo comma punto 2 dell'articolo 7) ..... 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

    per inciso il fatto di avere una qualifica di IAP non preclude la possibilità di essere anche CD e viceversa.
    le tue qualifiche non sono alternative e non si elidono a vicenda; possono benissimo concidere con la stessa persona.

    da dire che la figura del CD esiste solo in Italia e non nel resto della Comunità europea ma non si riesce a "sopprimere" per ovvi motivi politici..

    av salùt

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  • ecnard
    ha risposto
    controllo!!

    grazie per la chiara e veloce risposta nella foto allegata si può vedere la particella960/13 che apparteneva al consorzio di bonifica ma che e stata ceduta probabilmente al vicino in questione. domani andrò al tavolare e controllerò. la mia domanda adesso è la seguente; se la particella 960/13 non viene coltivata (di fatto è una particella alberata con alberi di almeno 30 anni ricade lo stesso nella caratteristica del diritto di prelazione oppure no.
    nella foto 6961 si vede che il fosso al di degli alberi è in linea con il fosso al di qua degli alberi. nelle altre foto si vedono bene gli alberi e, nella foto iemonte kopie tratta da google earth si vede bene dall alto la situazione attuale che è differente da quella risultante al catasto. ringrazio anticipatamente per ogni consiglio . Luciano
    Originalmente inviato da Potionkhinson Visualizza messaggio
    Salve Luciano,
    premesso che i fondi "X" e "XI" non sono confinanti (sono separati dalla p.lla 960/13... presumibilmente una strada).
    Ad ogni modo, supponendo che i fondi siano contigui, il "nuovo confinante" (neo-proprietario del fondo "XI") non potrebbe vantare alcun diritto di prelazione. Difatti, occorre la coltivazione biennale dei terreni confinanti di sua proprietà (giusto art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 e successivamente modificato dall'art. 7 della Legge n. 817 del 1971).

    Saluti
    Attached Files

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  • merugo
    ha risposto
    "..non concordo (chi ti dice che il soggetto IAP si limita alla "gestione" aziendale?)."
    se il soggetto sia o meno IAP non rileva in alcun modo per la prelazione, perciò se un soggetto è semplicemente IAP relativamente ad un fondo, nulla puo' pretendere. Se il soggetto è coltivatore diretto del fondo ai sensi dell' art. 6 l. 590/65, allora può reclamare la prelazione, sia o non sia egli un IAP.
    Non si tratta assolutamente di equiparazione ma di una qualità intrinseca del soggetto relativamente al fondo da lui materiamente coltivato.

    Lascia un commento:


  • Potionkhinson
    ha risposto
    Salve Luciano,
    premesso che i fondi "X" e "XI" non sono confinanti (sono separati dalla p.lla 960/13... presumibilmente una strada).
    Ad ogni modo, supponendo che i fondi siano contigui, il "nuovo confinante" (neo-proprietario del fondo "XI") non potrebbe vantare alcun diritto di prelazione. Difatti, occorre la coltivazione biennale dei terreni confinanti di sua proprietà (giusto art. 8 della Legge 26 maggio 1965 n. 590 e successivamente modificato dall'art. 7 della Legge n. 817 del 1971).

    Saluti

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  • ecnard
    ha risposto
    quesito su diritto di prelazione

    buon giorno , gradirei se possibile una risposta su un quesito teorico che però potrebbe diventare presto reale.un mio conoscente ha fatto un preliminare per l'acquisto di un terreno agricolo dall' erede del terreno che ha già pagato la succesione ma non risulta ancora intestatario del terreno. nel preliminare il compratore ha accettato che il contratto si farà dopo il tempo strettamente necessario alle pratiche di successione e se nessun vicino confinante farà uso del diritto di prelazione. Tutti i vicini hanno rinunciato e,teoricamente non ci dovrebbero essere più problemi. Adesso però un terreno confinante e stato messo in vendita e un coltivatore che per 2 metri circa confina con questo terreno potrebbe voler comprare questo terreno. fin qui niente da dire ma, se il suo acquisto dovrebbe risultare precedente anche solo di un giorno a quello del mio conoscente a causa della successione non interamente completata vorrei sapere se potrebbe far valere il suo diritto di prelazione anche sul terreno del mio conoscente . nell immagine allegata ho segnato conXII il terreno del mio conoscente
    con XI il terreno del coltivatore che potrebbe aver interesse ai terreni X. i terreni X sono quelli che sono stati posti in vendita posteriormente. grazie per una risposta luciano
    Attached Files

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  • Potionkhinson
    ha risposto
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
    concordo.
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.
    non concordo (chi ti dice che il soggetto IAP si limita alla "gestione" aziendale?).
    Come dice 90 c:
    Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
    Se una persona possiede la qualifica di I.a.p ed è dedita al lavoro della terra è equiparata ad un CD.
    o meglio: può essere equiparata ad un CD (sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame).

    ecco perché: nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

    Quanto introdotto con l'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (prelazione del coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti)è comunque riferito alla legge 26 maggio 1965, n. 590.L'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, difatti, cita:
    Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

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  • CristianP
    ha risposto
    In base all'articolo dunque qualsiasi soggetto in pratica potrebbe esercitare il diritto di prelazione, specie sui piccoli appezzamenti in cui la forza richiesta/giornate lavorative sono esigue?

    Come al solito quandi si arriva a giurisprudenza si trova tutto e il contrario di tutto.....

    La lettura sarà speciosa, e magari non porta a nulla nel concreto, però magari qualcuno ti viene rompere le scatole e giu di avvocati che ci sguazzano in queste cose.
    Ultima modifica di CristianP; 26/02/2010, 10:01.

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  • merugo
    ha risposto
    splendido esempio di lettura speciosa di una massima di cassazione.
    La sentenza è relativa alla applicazione dell'articolo 6 della l.203/1982 "NORME SUI CONTRATTI AGRARI", materia che ci azzecca ZERO col diritto di prelazione del confinante....e.. a fugare ogni dubbio provvede proprio l'articolo 6 stesso, che nell'incipit dice " AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SONO AFFITTUARI COLTIVATORI DIRETTI ecc, ecc."

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  • GabrieleB.
    ha risposto
    Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
    Secondo me è da chiarire il concetto di I.a.p.
    Se una persona possiede la qualifica di I.a.p ed è dedita al lavoro della terra è equiparata ad un CD. Cosa ben diversa dall' avere la sola qualifica di I.a.p. oppure essere solo I.a.
    Sei certo di quanto affermi? Cosa intendi per I.a.p.?
    Allego...a voi le conclusioni (scontate).

    saluti

    Gabriele
    Attached Files

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  • pavlin
    ha risposto
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    a t t e n d e r e c o s a ?
    Ecchennesò...
    Forse attendere se qualcuno si fa vivo per far valere i suoi diritti (se ne ha da far valere).

    Non si può???
    Tocca come obbligo al compratore andare a cercare tra i confinanti quello che eventualmente abbia dei diritti da far valere?

    Comunque la trattativa di ieri non è andata a buon fine... per ora non se ne fa nulla...
    poi si vedrà...
    Continuo a cercare di capire meglio l'argomento, perchè vorrei arrivare al compromesso con le idee chiare sulle procedure da seguire dopo quel momento.

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  • merugo
    ha risposto
    a t t e n d e r e c o s a ?

    Lascia un commento:


  • pavlin
    ha risposto
    Originalmente inviato da pavlin Visualizza messaggio
    Mi sono letto tutto il forum e ora voglio sottoporvi il mio caso.
    Intendo acquistare una particella di 6-7 ettari che comprende boscaglia, zone franose, bosco e calanchi per potervi tagliare la legna per riscaldamento.
    La particella confina su un lato con una strada comunale e sugli altri lati con 5 differenti particelle analoghe.
    Nessuna delle particelle confinanti è effettivamente coltivata, se non come bosco.
    Nessuna delle particelle confinanti è di proprietà di aziende agricole che si occupino specificamente di taglio e vendita di legna.

    In questo caso i confinanti hanno comunque il diritto di prelazione agraria?
    Oppure, visto che la particella che interessa a me non ha funzione agricola, questo diritto non esiste?
    Cioè in altre parole: la prelazione agraria esiste anche per particelle non coltivate?
    Oggi parlerò con il proprietario per l'acquisto della particella di cui parlavo nel messaggio attaccato sopra.
    Quindi, ricapitolando, per fare le cose in regola, devo informarmi su chi sono e che tipo di qualifica hanno i proprietari dei 5 mappali confinanti. E poi?
    1) dobbiamo inviare a tutti quelli che vantano un diritto di prelazione copia dell'atto di compromesso d'acquisto?
    2) dobbiamo inviarlo per raccomandata a/r?
    3) Entro 30 gg dalla ricezione i confinanti devono dichiarare di volersi avvalere del loro diritto?
    4) Oppure possiamo non fare nessun passo formale e attendere?

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  • merugo
    ha risposto
    se acque pubbliche niente prelazione

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  • olbiamare
    ha risposto
    un fiume esclude il diritto di prelazione tra confinanti

    salve dovrei acquistare un terreno che per una piccola parte confina con un fiume o torrente naturale in cui dalla sponda opposta il proprietario è un coltivatore diretto . La mi domanda è se il fatto che il fiume naturale divida i terreni costituisce esclusione del diritto di prelazione tra confinanti ?

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  • 90 c
    ha risposto
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    questi sono i casi in cui la giurisprudenza soccorre.
    comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
    un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.
    Secondo me è da chiarire il concetto di I.a.p.
    Se una persona possiede la qualifica di I.a.p ed è dedita al lavoro della terra è equiparata ad un CD. Cosa ben diversa dall' avere la sola qualifica di I.a.p. oppure essere solo I.a.
    Sei certo di quanto affermi? Cosa intendi per I.a.p.?

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  • merugo
    ha risposto
    questi sono i casi in cui la giurisprudenza soccorre.
    comunque è evidente che la l.807/1971 assegna la prelazione a chi coltiva il fondo confinante come coltivatore diretto, questa condizione è tassativa e lo conferma la puntuale definizione dei limiti al diritto posti dalla effettiva capacità lavorativa applicata ed applicabile al complesso dei fondi confinanti.
    un iap relativamente al fondo A nulla può pretendere circa il confinante B, in quanto non si applica materialmente alla coltivazione, come richiesto dalla legge, bensì alla gestione aziendale di A.

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  • Potionkhinson
    ha risposto
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    mi dispiace contraddirti...
    nessun problema.... so di essere "esposto"
    Originalmente inviato da merugo Visualizza messaggio
    Nel dlgs 228/2001 non si modifica il criterio della l.807/1971 che attribuisce il diritto di prelazione ai soli coltivatori diretti confinanti, ma si individua fa loro quali sono i criteri di priorità nella prelazione, nel caso di più confinanti...
    sono al corrente che il D.Lgs. 228/2001 è stato oggetto di ulteriori chiarimenti (INPS, Consiglio Nazionale del Notariato, ecc...). Resto fortemente dubbioso... per esempio: proprietario confinante, qualificato come I.A.P. ma iscritto alla gestione previdenziale INPS come C.D. (quindi, se garantisce la coltivazione diretta del fondo per almeno 1/3 di quella occorrente.... ).
    A questo punto, ti chiedo: il soggetto anzidetto, secondo te, può vantare diritto di prelazione agraria?

    Saluti

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  • merugo
    ha risposto
    ...come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni...
    mi dispiace contraddirti, ma la congiunzione e non è la disgiunzione o, in altre parole le leggi vanno lette bene. Nel dlgs 228/2001 non si modifica il criterio della l.807/1971 che attribuisce il diritto di prelazione ai soli coltivatori diretti confinanti, ma si individua fa loro quali sono i criteri di priorità nella prelazione, nel caso di più confinanti, tenendo conto che il dlgs 99/2004 ha esteso il diritto di prelazione alle societa' di persone con almeno la metà dei soci con qualifica di coltivatore diretto...bla ...bla...bla...

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  • Potionkhinson
    ha risposto
    Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228

    "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
    (pubblicato nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 – S.O. n. 149)

    Art. 7.
    Prelazione di più confinanti

    1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

    Saluti

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