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Accatastamento fabbricati ex rurali e/o mai censiti

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  • #61
    ammazza se è complicato !

    comunque io l' ICI la pago regolarmente sia per la casa che per il terreno e per il capannone ricovero attrezzi agricoli

    io non stò cercando una scappatoia per non pagare l' ici ma vorrei essere in regola al 100%
    sicuramente su quella casa è stata fatta una fubata stupida: un' azienda agricola ha venduto il 90% di un terreno di quasi 4 ettari a un tizio che ha costruito 2 case agricole, poi non ha pagato più nessuno e le 2 case sono andate all' asta, io ho comprato la più piccola che era ancora da finire e sulla perizia del tribunale era scritto bene in evidenza che la casa non era civile abitazione e che l' avrebbe potuta abitare solo un coltivatore diretto !
    quindi se io apro la partita iva come agricoltore sarei in regola ?
    e con il mio reddito da lavoro dipendente come sono messo ?

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    • #62
      Originalmente inviato da Mingio Visualizza messaggio
      ammazza se è complicato !
      ....sulla perizia del tribunale era scritto bene in evidenza che la casa non era civile abitazione e che l' avrebbe potuta abitare solo un coltivatore diretto !
      Dire che è complicato mi sembra riduttivo!!!
      E' proprio questo che non capisco: "la casa non era civile abitazione e che l' avrebbe potuta abitare solo un coltivatore diretto".
      Se la casa non è civile abitazione non la può abitare nessuno! Perchè un C.D. invece si?
      Bisognerebbe leggere la perizia del tribunale per capire i motivi....
      Comunque! Visto che l'immobile è accatastato (almeno così ho capito), ti chiedo, con quale categoria?
      Saluti.

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      • #63
        L' immobile è già accatastato nell' N.C.E.U. ed è classificato A7 poi c'è un ricovero attrezzi agricoli che è un C2 che attualmente uso per garage macchina e attrezzi.
        la perizia è stata fatta nel 2004 da un architetto e sò per certo che ha parlato con l' ufficio tecnico del comune.
        il fatto che la casa è stata costruita con licenza edilizia agricola ha inciso molto sul prezzo di vendita dell' immobile che è risultato molto più basso.

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        • #64
          Originalmente inviato da Potionkhinson Visualizza messaggio
          Salve Alberto,
          non paralvo di F.R., però pensavo che questo:

          fosse riferito a:

          Ho sbagliato?
          Ciao Potionkhinson.

          L'armamentario è riferito agli anni 2001 - 2003, quando mia madre era titolare dell' azienda.

          Per gli anni 2004 - 2007 paghiamo e basta ( ho desistito per stress!)

          Per gli anni 2008 in avanti mia moglie diventa CD.
          Bye bye

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          • #65
            Da tutte le discussioni traspare chiaramente la confusione che regna in materia di imposte(ogni Amministrazione interpreta le normative a modo proprio).
            Quello che non va bene, è l'approccio che hanno certe Amministrazioni con il Contribuente.
            E' possibile che il Contribuente deve essere sempre considerato un evasore quando, spesso, sono proprio le Amministrazioni che disattendono la legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
            Nell'ultima finanziaria, ho trovato questo (forse può servire ad individuare i requisiti di ruralità).
            «Art. 42-bis. - (Fabbricati rurali) - 1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
            "a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
            1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
            2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
            3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
            4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
            5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
            a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

            b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
            c) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
            "3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
            a) alla protezione delle piante;
            b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
            c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
            d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
            e) all'agriturismo;
            f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
            g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
            h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
            i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
            l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
            3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

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            • #66
              bene svelato il segreto.......
              vedi che è come pensavo, la concessione e edilizia è stata chiesta come casa colonica e ricovero mezzi agricoli, questo perchè essendo un terreno agricolo hanno potuto realizzare più volumetria, successivamente circa dopo due anni sarà stata accatastata o d'ufficio o dall'architetto come a7 cioè VILLINO, QUINDI NN C'è PROBLEMA SE è ACCATASTATA COME VILLINO PUOI VIVERCI TRANQUILLAMENTE SENZA ZAPPARE LA TERRA

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              • #67
                Originalmente inviato da arturin Visualizza messaggio
                bene svelato il segreto.......
                vedi che è come pensavo, la concessione e edilizia è stata chiesta come casa colonica e ricovero mezzi agricoli, questo perchè essendo un terreno agricolo hanno potuto realizzare più volumetria, successivamente circa dopo due anni sarà stata accatastata o d'ufficio o dall'architetto come A7 cioè VILLINO, QUINDI NN C'è PROBLEMA SE è ACCATASTATA COME VILLINO PUOI VIVERCI TRANQUILLAMENTE SENZA ZAPPARE LA TERRA
                Vorrei poter quotare in pieno quanto detto sopra da Arturin (ha perfettamente ragione), però consiglio di non andare mai contro il tribunale, visto che:
                Originalmente inviato da Mingio Visualizza messaggio
                ...sulla perizia del tribunale era scritto bene in evidenza che la casa non era civile abitazione e che l' avrebbe potuta abitare solo un coltivatore diretto!
                Suggerisco di studiare bene la perizia.
                Saluti,
                Peppe
                N.B. cosa c'è scritto, in proposito, sull'atto di acquisto?

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                • #68
                  Originalmente inviato da brentford Visualizza messaggio
                  Ciao, Giuseppe!
                  Veramente si parlava del problema opposto: per essere CD o IAP bisogna che Almeno il 50% del reddito sia agricolo.
                  Quindi gli operai con 30 ettari sono in una botte di ferro...
                  Ciao Brentford.
                  Ti assicuro che a volte mi sento in una botte di cristallo.
                  Se fai solo l'agricoltore allora tutto ok. Se fai un altro lavoro e poi ti mandi avanti l'azienda di famiglia, allora tutti ti volgiono morto. questa e la mia sensazione. Ora bando alle divagazioni e torniamo all'accatastamento dei fabbricati rurali. Io mi trovo con un fabbricato iscritto al catasto terreni ad uso cascina agricola e secondo me con i requisiti previsti: Iscrizione al registro imprese, partita iva ecc..
                  Dalle riprese aere fatte e dall'elenco dei mappali elencati sul sito dell'agenzia del territorio e da informazioni fatte al comune, risulta una tettoia in ferro di circa 130 m.q. costruita intorno agli anni 80 ed utilizzata per i macchinari agricoli non risultante in mappa. A tale propositi ho gia dato mandatto al geometra che mi sistemera la pratica

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                  • #69
                    Originalmente inviato da Giuseppe61 Visualizza messaggio
                    Ciao Brentford.
                    Ti assicuro che a volte mi sento in una botte di cristallo.
                    Se fai solo l'agricoltore allora tutto ok. Se fai un altro lavoro e poi ti mandi avanti l'azienda di famiglia, allora tutti ti volgiono morto. questa e la mia sensazione.
                    Caro Giuseppe61, condivido al 100% la tua sensazione. Io ho anche cambiato sindacato agricolo a causa di questa "sensazione".
                    fine O.T.

                    Per ritornare in argomento, quando si confronta il reddito agricolo con quello extraagricolo si confrontano sempre le cifre lorde (se c'è uno stipendio, dunque, si prende il lordo con l'irpef).
                    Dunque per un operaio si confronta il lordo annuo (13 mensilità + eventuali straordinari ed altre voci) con le fatture dei prodotti venduti, od autofatture in caso di autoconsumo.
                    Nel mio caso l'extraagricolo supera il fatturato agricolo.

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                    • #70
                      Non vorrei buttare benzina sul fuoco, però.... Quando si costruisce con licenza agricola si vincola per x anni sia il terreno (fondo) asservito sia l'abitazione ad uso agricolo.
                      Il vincolo serve pluriannuale serve per evitare che speculatori si iscrivano come C.D. per un anno o due, costruiscano su terreno agricolo e poi cambino mestiere vendendo tutto come costruzioni civili.

                      Probalmente il vecchio proprietario, se non fosse fallito, non avrebbe neppure avuto il diritto di vendere o, vendendo, avrebbe dovuto trasmettere i vincoli all' acquirente.
                      Su quello che succede non rispettando il vincolo non ho idea. Sanzioni pecunarie? pagamento al comune dei diritti di costruzione? Non ho idea.

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                      • #71
                        Originalmente inviato da alberto64 Visualizza messaggio
                        Per ritornare in argomento, quando si confronta il reddito agricolo con quello extraagricolo si confrontano sempre le cifre lorde (se c'è uno stipendio, dunque, si prende il lordo con l'irpef).
                        Dunque per un operaio si confronta il lordo annuo (13 mensilità + eventuali straordinari ed altre voci) con le fatture dei prodotti venduti, od autofatture in caso di autoconsumo.
                        Nel mio caso l'extraagricolo supera il fatturato agricolo.
                        Nel mio caso il fatturato supera il reddito da lavoro dipendente ma potrebbe variare di anno in anno. un conto e fatturare il grano e il mais a circa 27 e 22 come valgono ora un conto e fatturare a 12 come gli anni indietro. Intanto sicuramente quest'anno dovro anchio partire con gli incartamenti sotto il braccio e andare a chiarire in Comune. poi ti faro sapere.

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                        • #72
                          Attenzione! Le costruzioni realizzate dopo il 1967 potrebbero essere abusi edilizi.
                          Conviene informarsi con i consulenti prima di accatastare.

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                          • #73
                            ragazzi grazie a tutti per i numerosi consigli
                            probabilmente la cosa migliore è tornare nuovamente in comune in modo "anonimo" e chiedere spirgazioni citando gli articoli che mi avete scritto.
                            purtroppo non sono iscritto a nessuna associazione di categoria perchè penso che anche loro mi potrebbero aiutare.

                            Commenta


                            • #74
                              per Potionkhinson

                              Mi sono collegato all'agenzia del territorio e non ho capito bene un passaggio:

                              Qualora si possiede un deposito per poter ancora beneficiare della categoria D10 bisogna dimostrare di avere un volume di affari tale da poter giustificarne la grandezza in metri cubi. Esempio 1000 metri cubi ---10000 euro di reddito irap

                              spero di essere stao chiaro
                              grazie anticipatamente per i consigli

                              Commenta


                              • #75
                                Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                                Mi sono collegato all'agenzia del territorio e non ho capito bene un passaggio:
                                Qualora si possiede un deposito per poter ancora beneficiare della categoria D10 bisogna dimostrare di avere un volume di affari tale da poter giustificarne la grandezza in metri cubi. Esempio 1000 metri cubi ---10000 euro di reddito irap
                                spero di essere stao chiaro
                                grazie anticipatamente per i consigli
                                Salve 90 c,
                                tu sei stato abbastanza chiaro, sono io ad essere un pò rimbecillito!
                                Esattamente, cosa non hai capito del passaggio sopra riportato?Potresti, cortesemente, "linkarmi" la pagina in questione?
                                Saluti,
                                Peppe

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                                • #76
                                  1. POSSESSO
                                  Il fabbricato deve essere posseduto:
                                  • dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;
                                  • ovvero dall’affittuario del terreno stesso;
                                  • dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;
                                  • dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
                                  • da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura;
                                  • da coadiutori iscritti come tali a fini previdenziali.
                                  1. UTILIZZO
                                  L’immobile deve essere utilizzato quale abitazione:
                                  • dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;
                                  • ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
                                  • ovvero dalle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna.
                                  1. SUPERFICIE
                                  Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie:
                                  • non inferiore a diecimila metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;
                                  • qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
                                  1. VOLUME DI AFFARI
                                  Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare:
                                  • superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
                                  • se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97/1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente;
                                  • il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’ articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
                                  1. INCOMPATIBILITA’
                                  Non possono comunque essere riconosciuti come rurali:
                                  • i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8;
                                  • ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

                                  Fabbricati rurali in generale
                                  Il comma 3-bis (aggiunto dal citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139) stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui
                                  all’art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
                                  Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all’attività agricola destinate:
                                  • alla protezione delle piante,
                                  • alla conservazione dei prodotti agricoli,
                                  • alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione,
                                  • ai fabbricati destinati all’agriturismo.
                                  Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3 (tutti quelli appena evidenziati, ndr), si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l’immobile è asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti (
                                  comma 4 dell'originaria disposizione costituita dal DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133).
                                  Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
                                  Qualora sul terreno sul quale è svolta l’attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.
                                  Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che ai requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati (comma 5).
                                  A questo fine va ricordato che per espressa previsione normativa (art. 1, commi 4 e 5, del DPR n. 139/1998), le costruzioni rurali costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze vengono censite autonomamente mediante l’attribuzione di classamento. Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate all’attività agrituristica, vengono censite nella categoria speciale "D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologia siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.

                                  Attualmente richiedono di dimostrare che permane la destinazione della costruzione all'attività agricola e hanno stilato una tabella (che appena posso cerco di recuperare) dove c'è una diretta corrispondenza metri cubi\ reddito irap (reddito agrario non ricordo bene...) per giustificarne l'utilizzo......e non è una cosa semplice....

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                                  • #77
                                    Salve 90 c,
                                    nulla da ridire sul tuo ultimo post (...come potrei???)
                                    Ciò che ti ho chiesto in precedenza era proprio questo:
                                    Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                                    Attualmente richiedono di dimostrare che permane la destinazione della costruzione all'attività agricola e hanno stilato una tabella (che appena posso cerco di recuperare) dove c'è una diretta corrispondenza metri cubi\ reddito irap (reddito agrario non ricordo bene...) per giustificarne l'utilizzo......e non è una cosa semplice....
                                    Ad ogni modo, fammi capire.
                                    Diamo per scontato che possiedi un fabbricato!
                                    Il fabbricato è già censito al catasto terreni? o non è mai stato censito?
                                    Ci sono i requisiti della ruralità?
                                    Ti spiego: se il fabbricato è già censito al catasto terreni (F.R.) e tu sei C.D. o I.A.P., puoi stare tranquillo (a meno che tu non abbia ricevuto qualche comunicazione dal comune o dall'AdT).
                                    Saluti.

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                                    • #78
                                      veramente è una questione che riguarda un mio cugino.....per quello che so aveva una stalla che poi ha chiuso causa crisi del latte. Ora l'agenzia del territorio vuole sapere come la utilizza visto che non ha + le mucche.

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                                      • #79
                                        Originalmente inviato da 90 c Visualizza messaggio
                                        veramente è una questione che riguarda un mio cugino.....per quello che so aveva una stalla che poi ha chiuso causa crisi del latte. Ora l'agenzia del territorio vuole sapere come la utilizza visto che non ha + le mucche.
                                        Per le notizie fornite (chiusura attività?) il F.R. deve (o meglio doveva) essere censito al Catasto Fabbricati. Affrettatevi.
                                        Saluti.

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                                        • #80
                                          Una domanda: devo accatastare due stalle...
                                          Quale è il metodo più semplice e meno oneroso per farlo?
                                          Devo chiedere per forza l'intervento di un geometra o posso farlo anche io??
                                          Grazie 1000!

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                                          • #81
                                            Originalmente inviato da Teo3 Visualizza messaggio
                                            Una domanda: devo accatastare due stalle...
                                            Quale è il metodo più semplice e meno oneroso per farlo?
                                            Devo chiedere per forza l'intervento di un geometra o posso farlo anche io??
                                            Grazie 1000!
                                            Non puoi farlo da solo. Devi servirti di un geometra iscritto all'Albo.
                                            Preparati a spendere minimo 2-3000 euro..

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                                            • #82
                                              Salve Teo,
                                              Originalmente inviato da Teo3 Visualizza messaggio
                                              Una domanda: devo accatastare due stalle...
                                              Quale è il metodo più semplice e meno oneroso per farlo?
                                              Le stalle sono già censite al catasto terreni? Se la risposta è: si. Bene...è proprio questo il metodo più semplice e meno oneroso (anche se il meno oneroso dipende dal tecnico a cui darai l'incarico).
                                              Originalmente inviato da Teo3 Visualizza messaggio
                                              Devo chiedere per forza l'intervento di un geometra o posso farlo anche io??
                                              No! Non devi chiedere per forza l'intervento di un geometra.... ci sono anche gli ingegneri, gli architetti e (soprattutto) gli agronomi ....anche se mi duole dirlo, però, i geometri restano i "maestri" del catasto!
                                              Premesso ciò, puoi fare il lavoro da te: a patto che tu possieda uno dei titoli di cui sopra, con annessa abilitazione ed iscrizione all'albo (in parole povere: serve timbro e firma!).
                                              Saluti

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                                              • #83
                                                All'interno del recente decreto detto "milleproroghe",vi è anche una proroga di 180 giorni per l'accatastamento dei fabbricati rurali,che quindi porta il termine al 24 luglio.
                                                Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....

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                                                • #84
                                                  Originalmente inviato da mefito Visualizza messaggio
                                                  All'interno del recente decreto detto "milleproroghe",vi è anche una proroga di 180 giorni per l'accatastamento dei fabbricati rurali,che quindi porta il termine al 24 luglio.
                                                  Esattamente:
                                                  1) I Fabbricati mai censiti in catasto: 7 mesi dalla pubblicazione degli elenchi dell'Agenzia del Territorio;
                                                  2) I Fabbricati già censiti al catasto terreni ma che hanno perso la ruralità (ex-rurali): l'accatastamento senza sanzioni deve essere fatto entro il 31 ottobre 2008.

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                                                  • #85
                                                    accatastamento baracca legno

                                                    Salve a tutti ; ho appena usucapito un terreno agricolo non edificabile(coltivato da me per 35anni) da sentenza giudice nel quale è sita una baracca in legno non accatastata....Mi sono informato al Catasto della zona e mi hanno detto che è possibile l'accatastamento previo testimonianza dell'esistenza del manufatto ante 1969 (anno censimento)più ovviamete geometra e oneri di accatastamento vari....
                                                    La mia domanda è questa : se accatasto ora e il Comune aggiornando i mappali si ritrova una baracca che prima non c'era può chiedere arretrati di ici e/o sanzioni? e se sì chi dovrà pagare io o il vecchio proprietario ? Grazie

                                                    Commenta


                                                    • #86
                                                      Salve andreavox,
                                                      benvenuto!
                                                      Originalmente inviato da andreavox Visualizza messaggio
                                                      La mia domanda è questa : se accatasto ora e il Comune aggiornando i mappali si ritrova una baracca che prima non c'era può chiedere arretrati di ici e/o sanzioni? e se sì chi dovrà pagare io o il vecchio proprietario?
                                                      .... beh! Se per "baracca" intendi un unità collabente (cioè inagibile), questa sarà accatastata come tale (F2).... e quindi priva di rendita.
                                                      Ma mi chiedo.... il manufatto è ancorato "stabilmente" al suolo? è stato realizzato con idonea Concessione Edilizia?
                                                      ... se le risposte sono Si! Concordo con l'Adt: devi accatastare il manufatto (sole se costruito antecedentemente al 1969...... diversamente il discorso cambia!). Se manca la Concessione Edilizia.... puoi procedere solo se il manufatto è stato realizzato in data antecedente il 01/09/1967!
                                                      Saluti

                                                      Commenta


                                                      • #87
                                                        Grazie per aver risposto...il manufatto non è agibile (F2) ed è ancorato saldamente al suolo ma è privo di Concessione Edilizia ma sicuramente realizzato prima del 01/09/1967 come ha scritto....Accatastando cosa mi devo aspettare dal Comune ? Grazie

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                                                        • #88
                                                          per questi casi non penso che sia fuoriluogo un accertamento da parte dell'ufficio tecnico del tuo comune.

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                                                          • #89
                                                            Comunque l'accatastamento ovviamente non lo faccio io ! lo farà un geometra con rilievi e foto depositando tutto al Catasto che andrà in Comissione e verra accatastata....Quindi l'ufficio tecnico del Comune poi potrà controllare ma non sò che cosa ! Se le foto corrispondono ??? Verrà a provare a prendere soldi anche se tutto và bene ! Ma la mia domanda è sempre la stessa , se è tutto in regola ( altrimenti non penserei neanche di accatastare se non lo fosse) cosa può chiedermi il Comune ? E se sì chi dovrebbe pagare io che accatasto un bene che è di mia proprietà da poco o il vecchio proprietario ? Grazie

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                                                            • #90
                                                              la sentenza di usucapione è di "accertamento", cioè siccome ce l'hai da 35 anni, è tuo dal completamento del tempo necessario per l' usucapione, cioe' da 15 anni, con tutti gli obblighi conseguenti.
                                                              ugo
                                                              Ultima modifica di merugo; 06/09/2008, 16:05.

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